Testo approvato 2062 (Bozza provvisoria)
Atto a cui si riferisce:
S.2062 Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2062
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI
2062
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 28 aprile 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 46 del Trattato di cui al citato articolo 1.
Art. 3.
(Partecipazione italiana
alla Forza di gendarmeria europea)
1. Ai fini del Trattato di cui all’articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea è l’Arma dei carabinieri.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
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