C. 3321 Proposta di legge presentata il 16 marzo 2010
Atto a cui si riferisce:
C.3321 Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3321 |
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Questo fenomeno, che colpisce il sud-est asiatico come il Sud America, trova il suo fulcro nel Golfo di Aden e nel tratto di mare al largo delle coste della Somalia. In questa parte di Oceano indiano dove si concentrano il 12 per cento del traffico commerciale mondiale e il 20 per cento delle risorse energetiche mondiali, gli attacchi si susseguono continui con un incremento, a ottobre 2009, di oltre il 50 per cento dei casi rispetto al medesimo periodo del 2008. Ed è ormai assodato che l'accresciuta capacità operativa raggiunta dalle organizzazioni criminali piratesche, sempre più commiste a elementi di spicco del mondo del terrorismo fondamentalista islamico, consente loro di effettuare arrembaggi in mare aperto, fino a due chilometri dalle coste.
Tale situazione ha indotto la comunità internazionale, i singoli Stati e il mondo imprenditoriale ad assumere iniziative volte a prevenire e a contrastare la minaccia, non potendo, per evidenti ragioni, lasciar soccombere le attività economiche in quell'area.
Sotto il profilo militare, le Nazioni Unite hanno affidato alla NATO e all'Unione europea il mantenimento della sicurezza delle acque del Golfo di
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Considerato, altresì, che le missioni internazionali in atto non prevedono che le navi impiegate effettuino scorte a singole unità, per cui l'impiego della forza navale a sostegno delle imbarcazioni civili potrà configurarsi solo entro un'area geografica ben delimitata (coincidente con quella a elevato rischio di pirateria, quale individuata negli ordini di missione) e limitatamente a un'assistenza effettuata da navi militari che incrociano in prossimità o nelle vicinanze del mercantile scortato, resta quindi aperto il problema di come coniugare la legittima esigenza di difesa con la necessità di garantire la sicurezza nel senso più ampio, evitando possibili errori di valutazione o incidenti a seguito dell'uso delle armi. Ed è, infine, il caso di menzionare che, il 24 febbraio 2010, il Senato della Repubblica, in sede di conversione del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, ha accolto in Commissione l'ordine del giorno n. 0/02002/005/0304 con il quale si impegna il Governo a
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In ragione di ciò, la presente proposta di legge, nel proporre, senza alcun onere per lo Stato, un aggiornamento del dettato normativo in materia di vigilanza privata, appare quanto mai opportuna e urgente per almeno due ragioni. In primo luogo, al fine di garantire in ogni evenienza il diritto alla sicurezza per le imbarcazioni battenti bandiera italiana che devono potersi difendere se attaccate, sia nell'Oceano indiano - dove è comunque presente una forza multinazionale - che in qualsiasi altro tratto di mare ad alto rischio di pirateria. E, in secondo luogo, per scongiurare il rischio che l'armamento italiano si trovi nella condizione di dover immatricolare le proprie unità con la bandiera di un altro Stato, magari dell'Unione europea, con le evidenti negative ricadute economiche, fiscali e occupazionali che ne deriverebbero per il nostro Paese.
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1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e reprimere gli atti di pirateria.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.