Testo INTERPELLANZA
Atto a cui si riferisce:
C.2/00676 [Richiesta di regolarizzazione degli immigrati sul territorio italiano]
Atto Camera
Interpellanza urgente 2-00676 presentata da LIVIA TURCO
giovedì 15 aprile 2010, seduta n.307
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ha introdotto nell'ordinamento italiano - attraverso un'integrazione al Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni - il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato;
il decreto-legge n. 78 del 2009 «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 all'articolo 1-ter, consente la regolarizzazione del lavoro domestico che nella maggior parte dei casi riguarda lavoratori extracomunitari;
lo stesso decreto-legge n. 78 del 2009 prevede, all'articolo 1-ter, comma 13, che: «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice»;
in data 17 marzo 2010 il Ministero dell'interno ha diramato una circolare a firma del capo della polizia Manganelli avente ad oggetto: «Procedure di emersione del lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti dall'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102» sostenendo che «rientra nell'ambito dell'articolo 381 del codice di procedura penale la prima figura di reato prevista dall'articolo 14, comma 5-ter, che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni»;
in questi giorni, in relazione alla circolare sopraesposta, si stanno ponendo una serie di problematiche molto serie per i tanti lavoratori immigrati che hanno partecipato alla sanatoria per colf e badanti, in quanto, per effetto della circolare del capo della polizia, le questure hanno incominciato a respingere le domande presentate da chi avesse già ricevuto due volte il foglio di via. Il lavoratore immigrato che si trova in questa condizione e si reca allo sportello per espletare le pratiche relative al rilascio del permesso di soggiorno, rischia di essere espulso su due piedi. È successo a Trieste e Venezia, può accadere e accadrà in tante altre città italiane;
ogni sanatoria o regolarizzazione o emersione del lavoro sommerso comporta, fisiologicamente, un'autodenuncia. Chi vuole essere regolarizzato è costretto ad uscire allo scoperto, a declinare le proprie generalità, a smettere di essere invisibile; di questo è consapevole il legislatore se è vero che ha espressamente previsto, fino alla definizione della procedura di emersione, la sospensione di tutti i procedimenti, penali e amministrativi, connessi alla presenza sul territorio e al lavoro nero nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore;
in realtà, il reato di cui alla prima parte dell'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non è previsto dall'articolo 381 del codice di procedura penale e, quindi, la relativa condanna non è ostativa alla procedura di emersione di cui al decreto-legge n. 78 del 2009 -:
quante siano state le domande presentate per la regolarizzazione del lavoro domestico e quante abbiano riguardato persone extracomunitarie;
quante siano a tutt'oggi le domande evase e a quante sia stato dato esito positivo e negativo e tra quelle ad esito negativo, quante siano state rigettate in seguito all'interpretazione della circolare del capo della polizia;
se non ritenga opportuna una modifica dei termini della circolare, al fine di ricomprendere nella regolarizzazione tutti quegli immigrati che si sono autodenunciati, chiedendo la regolarizzazione della loro posizione sul territorio italiano pur avendo avuto più di un foglio d'espulsione, ma che non abbiano nel contempo commesso nessun altro reato rientrante nelle fattispecie ostative al rilascio del permesso stesso.
(2-00676)
«Livia Turco, Zaccaria, Lenzi, Damiano, Bossa, Brandolini, Bucchino, Capodicasa, Causi, Codurelli, D'Antona, Esposito, Farina Coscioni, Farinone, Ferranti, Fiano, Gatti, Gnecchi, Grassi, Lo Moro, Madia, Marchi, Melis, Miotto, Murer, Pedoto, Schirru, Tidei, Vannucci, Velo, Viola, Zampa, Amici, Argentin, Bordo, Bressa, Cardinale, De Biasi, De Torre, Genovese, Laganà Fortugno, Lucà, Mariani, Marrocu, Martella, Giorgio Merlo, Merloni, Migliavacca, Morassut, Peluffo, Realacci, Rugghia, Sani, Sarubbi, Sereni, Soro, Veltroni».