C. 3323 Proposta di legge presentata il 17 marzo 2010
Atto a cui si riferisce:
C.3323 Modifica all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di inquadramento previdenziale degli operai dei frantoi oleari
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3323 |
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Tali operatori del settore olivicolo, strategico nell'economia di diverse aree del Paese, come la Sicilia, oggi si trovano in una situazione di sofferenza in un mercato globale dominato dalle multinazionali alimentari.
È necessario, dunque, che il legislatore si attivi ponendo in essere strumenti finalizzati a contribuire alla sopravvivenza di queste piccole ma numerose realtà grazie anche all'apporto delle quali l'Italia può mantenere il primato di qualità nel settore.
La presente proposta di legge, in particolare, mira a definire chiaramente l'inquadramento previdenziale nel settore dell'agricoltura degli operai assunti a tempo indeterminato o determinato nei frantoi oleari. Attraverso la modifica in oggetto si stabilisce, infatti, che, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da imprese di molitura delle olive si considerano operai agricoli.
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In tal modo, ponendo attenzione alla specificità e all'univocità della tipologia di lavorazione dell'azienda di molitura, che è proprio la lavorazione delle olive provenienti dalle aziende agricole, si viene incontro alle istanze manifestate sia dai frantoiani, che sopportano costi di produzione molto elevati, sia dagli stessi lavoratori che sono, nella maggior parte dei casi, lavoratori stagionali che svolgono mansioni di braccianti agricoli e che rifiutano l'assunzione, con gravi ripercussioni per le aziende, con inquadramento previdenziale nei settori dell'artigianato o dell'industria, consentito dalla normativa vigente, oltre che in quello agricolo.
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1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) imprese non agricole di molitura delle olive».