Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/02869 DI GIOVAN PAOLO, VITA, RANDAZZO, MICHELONI, MARINO Mauro Maria, CECCANTI, SANNA, ADAMO, BAIO, AGOSTINI, BASSOLI, NEROZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-02869 presentata da ROBERTO DI GIOVAN PAOLO
martedì 16 marzo 2010, seduta n.352
DI GIOVAN PAOLO, VITA, RANDAZZO, MICHELONI, MARINO Mauro Maria, CECCANTI, SANNA, ADAMO, BAIO, AGOSTINI, BASSOLI, NEROZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
l'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, nella quale si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, e in particolare la Convenzione all'art. 28 prevede che "Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, (...) al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: (...) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola";
il Testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni), all'art. 38, comma 1, prevede quanto segue: "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica" e al comma 5 si ribadisce che "Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono: a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia";
la circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca relativa ad indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana stabilisce il tetto del 30 per cento alla presenza di alunni stranieri per classe, includendovi anche le cosiddette "seconde generazioni", ragazzi nati e cresciuti in Italia, in possesso delle stesse competenze socio-linguistiche dei ragazzi con lo status di cittadini italiani;
a giudizio degli interroganti, ponendo il tema degli stranieri nelle scuole come un problema da risolvere - anzi come una delle cause del malfunzionamento delle istituzioni scolastiche - invece di promuovere l'integrazione, si favorisce un clima di separazione ed esclusione, alimentando quei fenomeni di razzismo e xenofobia che da tempo si verificano nel nostro Paese e da alcuni mesi anche nella città di Roma;
ad avviso degli interroganti la circolare lede l'autonomia scolastica, poiché i titolari ultimi della definizione della formazione delle classi sono il Consiglio di circolo o di istituto e il Collegio dei docenti, e viola l'autonomia delle Regioni e l'autonomia dell'amministrazione degli enti locali per quanto attiene alle rispettive competenze;
secondo l'opinione degli interroganti, con tale provvedimento si può andar contro quei principi di integrazione e multiculturalismo, peculiarità della scelta italiana riguardo agli alunni stranieri, che vede nella diversità una risorsa indispensabile per imparare il rispetto delle differenze, la ricchezza del pluralismo e il valore della tolleranza;
essendo il numero degli stranieri distribuito in modo disomogeneo nei diversi territori, il numero delle scuole in un quartiere o in un municipio potrebbe non essere sufficiente per garantire l'assorbimento secondo la percentuale imposta, pertanto gli alunni non solo non sceglieranno la scuola da frequentare, ma saranno costretti a spostarsi in altre zone della città, con le prevedibili conseguenze di innalzamento del rischio di dispersione scolastica;
in breve tempo questi spostamenti obbligatori di alunni dalla zona di residenza a scuole collocate in altre parti del territorio provocheranno la crescita dei costi per gli spostamenti, e contemporaneamente l'aumento dell'impiego di tempo dei genitori per accompagnare i ragazzi;
dato il limitato numero di posti nelle nostre scuole per l'infanzia, i genitori dei bambini italiani potrebbero percepire l'ingresso dei bimbi stranieri come un'usurpazione piuttosto che una possibilità per i loro figli di prepararsi ad un vero e normale futuro di convivenza;
sono a rischio di chiusura istituti come la scuola "Di Donato" nel quartiere Esquilino, la scuola "Pisacane" nel quartiere Prenestino di Roma, quartieri ad alta concentrazione di immigrati, prima italiani, negli anni '60-'70, ora provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e non, in cui un lungo lavoro di inclusione realizzato attraverso un percorso condiviso tra l'istituzione scolastica e il quartiere ha permesso di raggiungere eccellenti risultati di integrazione e di successo scolastico anche in classi con percentuali di stranieri abbondantemente superiori al 30 per cento;
la previsione sulla formazione delle classi è cosa alquanto delicata vista la possibilità delle famiglie di scegliere il plesso scolastico a cui iscrivere i propri figli,
si chiede di conoscere:
se risulti vera l'ipotesi della chiusura di dette scuole;
se siano stati previsti dei servizi per quelle famiglie i cui figli dovranno frequentare scuole lontane dalla loro residenza; e se, ad esempio, siano state varate delle soluzioni alternative per quelle famiglie il cui nucleo familiare è composto da un solo genitore ed i cui figli sono destinati ad istituti scolastici diversi;
se le linee guida della circolare siano frutto di un confronto sociale, basato sulla concertazione e sulla partecipazione;
se sia stata contemplata l'idea di una soluzione maggiormente rispondente al diritto internazionale cogente, nonché all'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione e al citato Testo unico.
(4-02869)