• C. 3211 Disegno di legge presentato il 15 febbraio 2010

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Atto a cui si riferisce:
C.3211 Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3211

 

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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)
di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)
con il ministro della giustizia
(ALFANO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)
e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003
Presentato il 15 febbraio 2010


      

Onorevoli Deputati! - Contesto storico e basi giuridiche esistenti in materia di cooperazione doganale.

      Il Consiglio europeo e la Commissione europea hanno più volte ribadito il ruolo e l'importanza della cooperazione tra amministrazioni doganali nella lotta al crimine organizzato e alla criminalità transfrontaliera, che approfitta delle grandi possibilità offerte dalle libertà previste nell'ambito dell'Unione europea per realizzare i propri fini. Ciò è coerente con quanto stabilito dal Trattato di Lisbona (in particolare nella parte terza, titolo V, capo 4, articoli 82 e 83, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che individua tra i settori prioritari per l'Unione europea quello della giustizia e della sicurezza, per affrontare problemi come la lotta contro il terrorismo e la criminalità.

 

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      Lo strumento chiave per tale cooperazione è costituito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, che prevede la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Tale regolamento prevede l'assistenza e la cooperazione nell'individuazione e nella ricerca delle infrazioni alle disposizioni doganali comunitarie.
      Nell'ambito della cooperazione intergovernativa, le basi giuridiche sono costituite dalla Convenzione di Napoli del 1967 e dalla Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (cosiddetta «Napoli II»), che disciplina la collaborazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le violazioni della normativa doganale e che prevede anche forme di cooperazione necessarie nella fase repressiva e sanzionatoria, in particolare attraverso la previsione di sanzioni penali.
      Sempre nell'ambito degli strumenti giuridici di cooperazione in materia doganale si colloca la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, che ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID).

Protocollo di modifica della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali.

      Nell'ambito dello sviluppo della cooperazione doganale si colloca il Protocollo alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che prevede la creazione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali allo scopo di consentire alle autorità di uno Stato membro che svolgono indagini su persone o imprese di conoscere se autorità di altri Stati membri hanno svolto o stanno svolgendo indagini sugli stessi soggetti, attraverso un'informazione sull'esistenza di fascicoli di indagine.
      È di tutta evidenza l'importanza di tale banca dati per le indagini antifrode: l'amministrazione dello Stato membro che sta svolgendo indagini su persone o società per infrazioni della normativa doganale sarà in grado di conoscere, in tempo reale, se analoghe indagini sono in corso o sono state svolte in altri Paesi dell'Unione, al fine di conoscerne gli esiti e di contattare gli investigatori. Tutto ciò rappresenterà un indubbio ausilio alla conduzione delle investigazioni, soprattutto in considerazione delle sfide che la criminalità transfrontaliera propone.
      Le amministrazioni destinatarie del Protocollo sono le amministrazioni doganali degli Stati membri. Per quanto attiene al nostro Paese, l'autorità responsabile dell'archivio in parola dovrà essere individuata nell'Agenzia delle dogane, in qualità di amministrazione doganale italiana, in analogia con quanto avviene per il SID. L'accesso dovrà essere garantito anche al Corpo della guardia di finanza, in qualità di polizia economico-finanziaria, nonché alle altre Forze di polizia sulla base delle singole competenze da ultimo stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006.
      Le autorità nazionali competenti in materia di indagini doganali inseriscono nel sistema i dati delle indagini concernenti persone o società a carico delle quali è stato aperto un fascicolo di indagine in quanto:

          1) sono state sospettate di commettere o di avere commesso, a norma della legge nazionale, una violazione grave della legge doganale, direttamente o tramite altri soggetti;

          2) sono state oggetto di constatazione di una violazione grave;

          3) sono state oggetto di una sanzione amministrativa o penale.

 

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      L'inserimento dei dati di indagine, alle condizioni innanzi previste, e la relativa interrogazione del SID devono essere fatti dalle autorità competenti in materia di indagini doganali in ciascuno Stato membro, che saranno individuate dal legislatore, in analogia con quanto già previsto per l'attuazione della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.
      Secondo quanto previsto all'articolo 12 A, paragrafo 4, della Convenzione, introdotto dall'articolo 1 del Protocollo, nel caso in cui lo Stato membro che effettua una ricerca necessiti di più ampi ragguagli per quanto attiene al contenuto dei fascicoli archiviati, potrà chiedere l'assistenza dello Stato membro che ha fornito i dati utilizzando allo scopo gli strumenti di assistenza reciproca, che per l'Italia sono rappresentati dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla Convenzione Napoli II.
      Esistono limiti alla registrazione dei dati nel caso in cui la registrazione possa arrecare pregiudizio all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro, soprattutto in materia di dati personali.
      Un ulteriore limite è previsto per la conservazione del singolo fascicolo nella banca dati, conformemente a quanto disposto all'articolo 12 E della Convenzione, introdotto dall'articolo 1 del Protocollo.
      Sull'argomento specifico i tempi suggeriti dalla Commissione europea sono di 3, 6 e 10 anni per quanto riguarda, rispettivamente, i fascicoli relativi a indagini in corso, quelli relativi a indagini che hanno portato alla constatazione di una violazione e quelli relativi a indagini da cui è scaturita una condanna o un'ammenda.
      Da ultimo, per quanto attiene all'impatto finanziario, in analogia con quanto previsto dalla legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, l'attuazione del disposto del Protocollo avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia delle dogane e delle altre Forze di polizia che saranno individuate dal legislatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il Protocollo modificativo della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale richiede l'emanazione di una legge di autorizzazione alla ratifica che dia compiuta attuazione al disposto della norma europea in parola.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il quadro normativo di riferimento ha una matrice europea ed è costituito dal Protocollo in questione.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il presente disegno di legge non incide su precedenti norme nazionali disciplinanti la stessa materia.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

        Per quanto espresso il presente disegno di legge rappresenta la piena attuazione delle previsioni europee a livello nazionale.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        La materia non incide sulla competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario.
        Il disegno di legge in esame non incide sulle fonti legislative primarie in parola.

F)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Non sono previste rilegificazioni di norme precedentemente delegificate.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il provvedimento in questione non contiene nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Il riferimento alla normativa europea è corretto.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si ricorre a questa tecnica.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non vi sono abrogazioni di norme previgenti.

 

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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ALLEGATO
 

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