• C. 3209 Disegno di legge presentato il 12 febbraio 2010

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Atto a cui si riferisce:
C.3209 Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione



    XVI LEGISLATURA
    CAMERA DEI DEPUTATI

       N. 3209


     

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    DISEGNO DI LEGGE
    presentato dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
    (BRUNETTA)
    e dal ministro per la semplificazione normativa
    (CALDEROLI)
    di concerto con il ministro dello sviluppo economico
    (SCAJOLA)
    con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
    (SACCONI)
    e con il ministro dell'economia e delle finanze
    (TREMONTI)
    Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
    Presentato il 12 febbraio 2010


          

    Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.
     

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          Il capo I reca disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese.
          L'articolo 1 riguarda la semplificazione della tenuta dei libri sociali.
          L'articolo 2215-bis (Documentazione informatica) del codice civile è stato introdotto dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in sede di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e disciplina la formazione e la tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori, scritture e documentazione che le imprese sono obbligate a tenere.
          La riformulazione proposta dei commi terzo e quarto dell'articolo 2215-bis del codice civile prevede che gli obblighi per la tenuta dei libri, repertori e scritture siano assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale almeno una volta l'anno e non più ogni tre mesi.
          Il risparmio complessivo derivante dall'attuazione delle nuove disposizioni è valutato in 750 milioni di euro annui. La cifra deriva da una misurazione realizzata sulla base di dati forniti dalla Commissione europea. La stima della società NetConsulting ha individuato analiticamente una parte di tali risparmi, pari a 397 milioni di euro.
          L'articolo 2 prevede una semplificazione per quanto riguarda l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
          La norma prevede uno stretto coordinamento tra le disposizioni in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, e le normative regionali recanti le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
          La comunicazione unica per la nascita d'impresa per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali ha modificato sostanzialmente la procedura per la nascita giuridica dell'impresa e per l'avvio dell'attività e, con riferimento alle imprese artigiane, ha inciso sensibilmente sui profili di competenza delle regioni in materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, originariamente disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successivamente regolata dalle rispettive disposizioni regionali.
          Alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo e Puglia) hanno già provveduto con proprie leggi regionali ad adottare il criterio della comunicazione unica anche per le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, introducendo la dichiarazione dell'interessato che determina l'iscrizione all'albo in luogo dell'originaria domanda di iscrizione.
          Al fine di garantire l'uniformità, la chiarezza e l'efficacia delle procedure si ritiene necessario prevedere un regime di iscrizione conforme a livello nazionale che risulti in linea con gli appositi indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consistente nel conseguire l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (nonché la modificazione e la cancellazione) in forza di una dichiarazione sostitutiva dell'interessato, attestante la sussistenza (ovvero la modifica o la perdita) dei requisiti di legge, da presentare mediante la comunicazione unica, mantenendo ferme le competenze di accertamento e di controllo ex post delle commissioni provinciali per l'artigianato (o degli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane).
          L'articolo 3 prevede un duplice intervento in materia di semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive:

              a) semplificazione della registrazione dei clienti.

          La norma tende a eliminare le molte documentazioni prodotte all'atto dell'arrivo di un cliente in un albergo: si tratta di carte che nessuno guarda ma che sottraggono tempo prezioso al personale delle strutture ricettive e agli ospiti. Si propone di rendere informatica tale procedura.
          Nel 2002 ci sono stati 82 milioni di arrivi nelle strutture ricettive italiane: ipotizzando un risparmio in termini di tempo

     

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    pari a due minuti per la compilazione e per la trasmissione via fax o per la consegna diretta della singola scheda cartacea e il 20 per cento di costi aggiuntivi (carta e stampante), il risparmio è di almeno 49 milioni di euro all'anno;

              b) eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza (PS) per l'installazione di postazioni internet.

          La disposizione intende eliminare l'obbligo della licenza e degli adempimenti connessi per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive, in quanto l'efficacia antiterroristica della misura risulta essere praticamente nulla. La norma, come risulta attualmente formulata, è considerata una vera «zavorra» dagli albergatori, che si vedono costretti a disinstallare le loro postazioni internet, causando un grave disservizio ai clienti.
          Limitandosi alle postazioni internet situate all'interno di strutture ricettive (allo stato attuale 7.000 unità) e ipotizzando che vengano richieste, anche come effetto della nuova disposizione, 1.000 nuove licenze all'anno, il risparmio ipotizzabile è nell'ordine di 42 milioni di euro all'anno. Alla semplificazione sono interessati i 7.000 gestori con postazioni internet e quelli potenzialmente interessati a installarli. Inoltre sono interessati i clienti (almeno 20 milioni dei complessivi 82 milioni di arrivi in albergo all'anno).
          Quanto all'articolo 4, esso mira a ridurre gli oneri eccessivi derivanti dalla conservazione cartacea delle cartelle cliniche per l'amministrazione sanitaria, prevedendo la loro conservazione solo in forma digitale; l'eventuale rilascio su supporto cartaceo potrà avvenire solo su espressa richiesta e dietro pagamento di un corrispettivo (diritto di segreteria).
          L'articolo 5 rende del tutto libere - ovvero non più soggette nemmeno alla dichiarazione di inizio attività - una serie di piccole attività edilizie, quali:

              tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;

              alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti;

              alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche;

              opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;

              le serre mobili stagionali;

              le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

              i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;

              gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

          Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.
          L'articolo 6 prevede che la comunicazione all'autorità di PS della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l'atto.
          L'impatto economico della norma è pari a oltre 93 milioni di euro ed è connesso al risparmio di tempi nonché, in parte minima, al risparmio di spese postali per l'invio di lettere raccomandate.
          L'articolo 7 elimina l'obbligo, attualmente previsto a carico del datore di lavoro, di effettuare due distinte denunce (all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'autorità di PS) in caso di infortunio sul luogo di lavoro, con la previsione di un'unica comunicazione al solo ente assicuratore, che provvederà a darne notizia alla competente direzione provinciale del lavoro.
          La misurazione degli oneri amministrativi effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ha quantificato in 155 milioni di euro annui il costo aggregato

     

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    della doppia denuncia a carico dei datori di lavoro, per cui si può presumere che la semplificazione recherebbe un risparmio di circa 77 milioni di euro annui per i cittadini e per le imprese.
          Quanto all'articolo 8, sono interessati a questa semplificazione circa 6.000 imprese e 260.000 lavoratori dello spettacolo.
          L'intervento prevede notevoli semplificazioni in materia di previdenza per il settore dello spettacolo, tese a ridurre il numero delle informazioni e delle incombenze richieste per il rilascio del certificato di agibilità, indispensabile per attestare la regolarità contributiva dell'impresa e quindi la sua possibilità di operare nel settore.
          Si prevede, infatti, l'informatizzazione di tutte le comunicazioni e le procedure connesse, con semplificazione anche delle modalità operative di versamento dei contributi.
          La misura, prevedendo l'utilizzo delle modalità telematiche, è potenzialmente in grado di eliminare oneri a carico delle imprese per circa 2,9 milioni di euro annui. Inoltre, ipotizzando una stima prudenziale di due minuti risparmiati dall'Ente per il trattamento della pratica di agibilità e del libretto, è presumibile anche una riduzione di oneri a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
          L'articolo 9 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea. Attualmente la misurazione è limitata agli oneri gravanti sulle imprese nelle materie di competenza statale. È evidente l'impatto che potrà avere l'adozione generalizzata di questo metodo al fine della semplificazione amministrativa nei settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti e in favore dei cittadini, nel solco di quanto già sta avvenendo in molti altri Paesi europei. L'estensione della norma «taglia-oneri» alle regioni potrà, inoltre, recare un risparmio stimato in circa 5 miliardi di euro all'anno soltanto per le piccole e medie imprese.
          La norma modifica l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Inoltre, presso la Conferenza unificata, ai fini del coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, è istituito un Comitato paritetico formato da dodici membri, di cui sei sono designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per i rapporti con le regioni e gli altri sei sono designati dalla Conferenza unificata, rispettivamente quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Il comma 3 prevede che le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.
          L'articolo 10, in materia di anagrafe, prevede che il Governo adotti norme per introdurre alcune modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, allo scopo di perseguire un duplice obiettivo.
     

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    Da un lato, quello di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con le modalità generali di sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, poiché si rimuovono i vincoli che richiedono necessariamente la presenza fisica dell'interessato, rendendo possibile il cambio di residenza per via telematica (con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e risolvendo la criticità del cambio di residenza per le persone impossibilitate a recarsi presso il comune competente. Dall'altro lato, le modifiche regolamentari in esame mirano a produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza. L'obiettivo è quello di evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa, nei quali il cittadino resta in una situazione di incertezza.
          L'articolo 11 introduce una modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età (in analogia con quanto previsto per il rilascio del passaporto). I minori che si recano negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati con i quali vigono accordi internazionali potranno utilizzare, in luogo del passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, oppure verrà menzionato sulla carta d'identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. Tale modifica si rende necessaria perché, in base alla normativa vigente, i minori di quindici anni non dispongono di un documento d'identità, potendo solo ottenere il rilascio di un certificato, facilmente falsificabile e deteriorabile, cui è apposta una foto. La carta d'identità viene, infatti, rilasciata soltanto a partire dall'età di quindici anni.
          Al contrario, il passaporto può essere rilasciato fin dall'età di dieci anni (in alternativa il minore può anche essere iscritto sul passaporto dei genitori fino a sedici anni). Per i minori di quindici anni, non muniti di passaporto e che intendono recarsi all'estero, viene comunemente utilizzato il cosiddetto «lasciapassare» per l'espatrio, cioè un certificato o un estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal comune e su cui è apposta una foto, che deve essere successivamente vidimato dal questore.
          L'articolo 12 prevede che il Governo adotti apposite norme per modificare l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, allo scopo di prevedere la presentazione, esclusivamente per via telematica, di istanze e dichiarazioni, nonché della relativa documentazione, allo sportello unico per l'edilizia. L'obiettivo è quello di armonizzare la normativa in materia edilizia con le previsioni dell'articolo 38 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di sportello unico per le attività produttive, evitando la vigenza di un regime normativo differenziato (ad esempio, tra le istanze di permesso di costruire presentate nell'ambito delle procedure di autorizzazione per le attività di impresa e le altre istanze).
          L'articolo 13 mira a valorizzare le funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione, prevedendo per le amministrazioni e gli enti interessati la possibilità di ricorrere, avverso le deliberazioni più rilevanti rese in sede di controllo sulla gestione, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite.
          L'articolo 14 intende consentire all'Istituto diplomatico di svolgere attività formative, anche dietro corrispettivo, approntando moduli formativi specifici per soggetti
     

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    nazionali estranei alla pubblica amministrazione, come anche per soggetti di nazionalità straniera. L'opportunità, a quest'ultimo riguardo, di attuare intese formative con altri governi o istituzioni internazionali non può, infatti, che contribuire al perseguimento dei fini di cooperazione propri del Ministero degli affari esteri.
          Si precisa, al riguardo, che la possibilità di avvalersi, per le attività di formazione e di aggiornamento del personale del Ministero degli affari esteri, di forme di finanziamento aggiuntive o integrative rispetto a quelle tradizionali, vincolate ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero, aprirebbe nuove opportunità oggi formalmente escluse. L'Istituto diplomatico, nella sua attuale articolazione, mantiene, infatti, le funzioni di organismo preposto alla formazione del personale del Ministero, nonché alla formazione internazionalistica per altre amministrazioni in vista dei compiti da svolgere all'estero. Il crescente interesse che da tempo si registra da parte di soggetti esterni, nazionali ed esteri, ad attività formative specialistiche, in un contesto di relazioni internazionali sempre più caratterizzato da globalizzazione e interdipendenza, giustifica ampiamente l'estensione dell'ambito di intervento dell'Istituto diplomatico, in grado di fornire a tali esigenze formative una risposta adeguata per flessibilità e per adattabilità.
          Il comma 2 del medesimo articolo intende assicurare, in questo medesimo contesto, alla formazione del personale ministeriale una fonte innovativa di proventi, destinando alla riassegnazione sugli stessi capitoli di spesa le somme introitate. Ne potrà trarre quindi beneficio nel suo complesso l'azione formativa dell'Istituto diplomatico, che verrebbe in tal modo a fruire di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle normalmente assicurate dalle annuali dotazioni di bilancio.
          Il comma 3 qualifica ulteriormente l'idoneità dell'Istituto diplomatico a fruire di altre forme di finanziamento rispetto allo stato di previsione ministeriale, valorizzando il ricorso a fondi per programmi di formazione nell'ambito dell'Unione europea o da parte di altri soggetti internazionali pure operanti nel campo della formazione. Dare tale opportunità all'Istituto diplomatico significa oggi ampliare sensibilmente la sua capacità di cooperazione in un momento in cui si avverte, con rafforzata convinzione, la centralità della formazione quale strumento essenziale atto a coniugare al meglio l'organizzazione del lavoro con l'innovazione tecnologica, per creare una cultura formativa più aperta, dinamica e attenta al conseguimento del risultato.
          Come precisato al comma 4, dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'erario.
          Le disposizioni introdotte si allineano dunque perfettamente alla vocazione propria dell'Istituto diplomatico a porsi tra i soggetti istituzionali destinati a realizzare una più articolata e specifica attività formativa rivolta sia alle professionalità del Ministero degli affari esteri, sia a soggetti esterni sempre più interessati oggi alle carriere e alle tematiche internazionali.
          L'articolo 15 reca una modifica all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedendo che la formazione e l'utilizzo della base unitaria di dati statistici ivi prevista avvengano nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei princìpi vigenti in materia di trattamento dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali.
          L'articolo 16 prevede l'obbligo di attribuire d'ufficio il codice fiscale ai cittadini residenti all'estero, inserendo l'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; in tal modo si attua quanto disposto dall'articolo 1, comma 1319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale gli uffici consolari sono stati autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità in favore dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nel registro dell'Anagrafe degli italiani
     

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    residenti all'estero a decorrere dal 1o giugno 2007.
          L'articolo 17, integrando il quadro delle disposizioni già contenute nell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, introduce la prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico. Oltre a garantire tale finalità, la nuova disposizione concorre a ridurre i costi, determinando un effettivo miglioramento dei servizi per i cittadini, per gli operatori sanitari e per le farmacie. Si tratta di un'operazione complessa ma attuabile nei tempi previsti non riscontrandosi difficoltà tecnologiche: le infrastrutture, infatti, sono in larga parte già disponibili, anche sulla base di quanto disposto e attuato, sia a livello centrale che regionale, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dal comma 5-bis del citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 23 maggio 2008 (progetto tessera sanitaria - collegamento telematico in rete dei medici e trasmissione dei dati di natura sanitaria). Gli operatori concordano sull'iniziativa, le farmacie sono informatizzate e disponibili e le regioni ne riconoscono la valenza strategica e hanno già inserito l'iniziativa nel piano e-Gov 2010 della Conferenza delle regioni e delle province autonome. La gradualità dell'introduzione della ricetta elettronica è cadenzata in modo da assicurarne la concreta fattibilità. Il rinvio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la fase attuativa fornisce gli opportuni strumenti alle amministrazioni coinvolte nell'applicazione della normativa.
          L'articolo 18 prevede il valore giuridico della pagella on-line che è in via di definizione nel quadro degli interventi relativi al settore scuola, individuati dal piano per l'e-government 2012, in via di realizzazione. A seguito di tali interventi, entro il 2012, tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie saranno connesse in rete e dotate di strumenti e di servizi tecnologici avanzati per la didattica e per le relazioni tra la scuola e la famiglia, tra cui la possibilità di rendere disponibile per le famiglie la pagella in forma elettronica. L'introduzione di una specifica previsione normativa relativamente alla validità legale delle pagelle on-line consentirà la messa a sistema delle iniziative attualmente in corso e permetterà l'effettivo passaggio alla modalità digitale, eliminando i costi legati alla gestione delle pagelle di tipo cartaceo. Si tratta di un passo importante per avviare la digitalizzazione dei servizi amministrativi e per operare una semplificazione delle comunicazioni tra scuola e famiglia, rendendole più celeri e sicure. Il progetto di cui ai commi 4 e seguenti intende facilitare le attività dei docenti universitari, semplificare le relazioni tra studenti, docenti e università e accelerare il percorso di razionalizzazione e di dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso la realizzazione di un insieme di servizi innovativi che consentono di prenotare e di verbalizzare on-line gli esami universitari. Le disposizioni proposte si inseriscono nel quadro degli obiettivi relativi al settore università individuati dal citato piano per l'e-government 2012, il quale prevede che entro tale anno tutti gli atenei italiani dispongano di servizi avanzati per studenti, docenti e personale amministrativo a partire dalla digitalizzazione dei servizi agli studenti e dalla completa copertura WiFi e disponibilità di servizio VoIP in tutte le sedi. Attualmente sessanta università (pari al 70 per cento del totale) sono impegnate in progetti cofinanziati dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di procedure telematiche per l'iscrizione e per i pagamenti on-line, per la verbalizzazione elettronica degli esami e per la gestione informatizzata delle carriere degli studenti.
          L'articolo 19 introduce alcune modifiche in materia di recupero e di riscossione
     

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    delle spese di giustizia, al fine di completare la riforma del settore attuata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
          Il comma 1, lettere a) e b), estende alle sentenze penali pronunciate in grado di appello e alle sentenze di condanna di cui all'articolo 694 del codice di procedura penale l'esclusione del vincolo di solidarietà tra i condannati, esclusione già prevista dal novellato articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (comma 2, lettera a), dell'articolo 19 in esame) e finalizzata a rendere più rapida ed efficace la procedura di recupero delle spese e delle pene pecuniarie.
          Il comma 1, lettera c), si collega alla reintroduzione delle norme che attribuiscono al giudice dell'esecuzione penale, in luogo del magistrato di sorveglianza, la competenza nel procedimento di conversione delle pene pecuniarie (comma 2, lettera e), dell'articolo 19 in esame). Ciò richiede l'abrogazione dell'articolo 660 del codice di procedura penale, che attribuisce tale competenza appunto al magistrato di sorveglianza. Tale abrogazione era già contenuta nell'articolo 299 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il quale è stato tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla sentenza della Corte costituzionale 18 giugno 2003, n. 212, per eccesso di delega e non per motivi sostanziali di merito. Lo spostamento della competenza resta tuttavia un'esigenza avvertita, cui risponde la disposizione che viene qui ripristinata con norma primaria.
          Il comma 2, lettera a), introduce l'esclusione del vincolo della solidarietà anche nella procedura di recupero degli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale, in coerenza con il già descritto nuovo meccanismo di recupero.
          Il comma 2, lettera b), chiarisce che alla nuova procedura di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie, introdotta dall'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applicano, in mancanza di previsioni speciali, le disposizioni di rinvio sulla riscossione delle altre entrate dello Stato, previste dal capo VI del titolo II della parte VII del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
          Il comma 2, lettera c), coordina, mediante sostituzione dell'articolo 235 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la disciplina della reviviscenza del credito con il mutato assetto, che prevede l'invito al pagamento in un limitato numero di casi e che affida l'iscrizione a ruolo di regola alla società Equitalia Giustizia Spa. Il nuovo articolo 235 permette inoltre la reviviscenza solo quando si verificano le condizioni che consentono, in base alle norme sull'anagrafe tributaria, di attribuire al condannato il codice fiscale e dunque di iscrivere a ruolo e di procedere coattivamente.
          Il comma 2, lettere d) ed e), mira ad attribuire al giudice dell'esecuzione penale, in luogo del magistrato di sorveglianza, la competenza nel procedimento di conversione delle pene pecuniarie e a rimodulare le modalità per procedere alla conversione. Tale spostamento era stato già previsto dagli articoli 237 e 238 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla citata sentenza n. 212 del 2003. La declaratoria di incostituzionalità è tuttavia avvenuta per eccesso di delega e non per motivi sostanziali di merito, cosicché il giudicato costituzionale non può dirsi sceso su tali profili.
          Al contempo, lo spostamento della competenza e la modifica delle modalità procedimentali, che verrebbero qui ripristinati con norma primaria, restano un'esigenza avvertita presso gli uffici giudiziari e da parte degli agenti della riscossione, in quanto garantiscono il raccordo della vigente disciplina della riscossione - prevista dal legislatore dal 1996 in poi - con le norme del codice di procedura penale, che prevedono la conversione delle
     

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    pene pecuniarie in caso di insolvibilità del condannato.
          L'ordinaria procedura di riscossione non può infatti valere per le pene pecuniarie in ordine alle quali il legislatore, con il codice di procedura penale, si prefigge altri obiettivi.
          Per le pene pecuniarie, infatti, vale l'irrinunciabilità, il favor nei confronti del debitore, tutte le volte che l'insolvenza non è volontaria ma dovuta a effettive difficoltà economiche. La conseguenza è che si consentono la rateizzazione e l'ulteriore dilazione prima di pervenire a misure, che seppure oramai non detentive, sono comunque restrittive della libertà personale.
          Per individuare i raccordi, problema fondamentale è stabilire il momento in cui le due procedure si innestano, quando si chiude l'una per aprirsi l'altra. Considerati i princìpi di entrambe le procedure, già il citato testo unico del 2002 aveva individuato il punto di intersezione nel momento in cui si verifica l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive, garantendo così parità di trattamento per le spese e per le pene. A seguito della reintroduzione degli articoli 237 e 238 la disciplina sarà così articolata:

              1) la procedura è comune alle spese e alle pene fino a che l'attività compiuta dal concessionario non approda alla verifica dell'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive, identificato con il primo infruttuoso pignoramento;

              2) a questo punto parte la procedura di conversione, che prevede la ricerca di nuovi beni a opera del giudice della conversione e che può avere:

                  2.1) esito positivo: termina la fase della conversione (restituzione degli atti al pubblico ministero) e riprende l'esecuzione da parte del concessionario sui nuovi beni e per lo stesso articolo di ruolo, che è rimasto sospeso in attesa di tale esito. Tale fase si chiude con l'esecuzione forzata su questi ultimi beni;

                  2.2) esito negativo: il ruolo del concessionario è automaticamente discaricato (era rimasto sospeso in attesa del primo o di questo secondo esito);

              3) la conversione si svolge completamente, con possibilità di rateizzazione e di doppia dilazione del termine di adempimento; in mancanza di adempimento scatta la conversione.

          Il comma 3 modifica la disposizione dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel senso di prevedere che il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.
          L'articolo 20 è relativo alla semplificazione degli oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); quanto al comma 1, si rileva che in data 2 luglio 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse. Tale decreto prevede che, ai fini del calcolo del contributo dovuto dai produttori di apparecchi di illuminazione, gli apparecchi sono suddivisi in tre fasce di peso. Lo stesso decreto prevede, all'articolo 3, comma 4, che i produttori di tali apparecchi comunichino al registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, le fasce di peso di appartenenza, con riferimento all'immesso sul mercato. Tale previsione appare poco funzionale: l'unica comunicazione relativa all'immesso sul mercato ad oggi già effettuata dai produttori è quella già resa in occasione dell'iscrizione al registro ed è relativa ai dati dell'anno 2006. Sembra pertanto opportuno prevedere che la nuova suddivisione in fasce sia resa operativa a partire dalle prossime dichiarazioni relative all'immesso sul mercato, per l'appunto previste dalla norma in esame. In tal modo si garantirebbero, altresì, la coerenza e l'uniformità

     

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    dei dati da comunicare alla Commissione europea in via obbligatoria ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, onde evitare l'apertura imminente di una procedura d'infrazione.
          Con il comma 2 si mira a ottemperare a richieste della Commissione europea in merito alla procedura d'infrazione n. 2009/2264, in particolare per spiegare in quali operazioni consista il necessario trattamento selettivo da applicare ai RAEE, correggendo l'errore materiale relativo al richiamo dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (è corretto richiamare l'allegato 3). Si corregge, altresì, il riferimento dell'obiettivo di reimpiego e di riciclaggio alla più ampia categoria delle «sorgenti luminose a scarica», come previsto dalle direttive dell'Unione europea.
          Quanto al comma 2, lettera d), tale disposizione mira a corrispondere più adeguatamente alle indicazioni contenute all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE a proposito degli oneri informativi che gravano sul produttore in sede di registrazione. L'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 151 del 2005, nel prevedere le informazioni che i produttori sono tenuti a comunicare in sede di registrazione, omette di indicare le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, come invece previsto dalla direttiva. Quest'omissione, oggetto di contestazione da parte della Commissione europea, può essere superata attraverso una modifica normativa che preveda l'introduzione dell'onere di informazione. Per i produttori già registrati si prevede, altresì, una disposizione transitoria (comma 3) che stabilisce un termine per integrare la registrazione già effettuata con le informazioni relative ai rifiuti esportati.
          Il capo II reca «Disposizioni in materia di personale pubblico».
          L'articolo 21 mira a reintrodurre un'apposita disciplina in materia di giuramento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il cui rapporto di lavoro risulta regolato - in virtù del processo di «contrattualizzazione», avviato con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e confermato dal vigente decreto legislativo n. 165 del 2001 - da norme contrattuali di diritto privato (dipendenti cosiddetti «privatizzati»). In particolare, ferma restando la specifica disciplina vigente per il personale in regime di diritto pubblico (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 2001), la norma in questione stabilisce l'obbligo, a pena di licenziamento, di prestare, al momento dell'assunzione in servizio, giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi. La norma stabilisce che il giuramento deve essere effettuato soltanto in occasione della prima assunzione presso la pubblica amministrazione, con la conseguenza che non sarà necessario ripeterlo in caso di mobilità, di progressione professionale o di superamento di un altro concorso.
          La formula del giuramento è praticamente identica a quella utilizzata per i dipendenti non contrattualizzati (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 2001).
          Al riguardo, giova evidenziare che la difesa di atti simbolici, come il giuramento, serve a rafforzare la coscienza civile del Paese e a valorizzare la figura del dipendente pubblico, il quale è chiamato, peraltro, a prestare formale giuramento di adempiere ai doveri del proprio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene.
          L'articolo 22 provvede ad ampliare la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si giustifica per la necessità di garantire il corretto funzionamento degli uffici e dell'apparato amministrativi attraverso la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a esperti, fermo restando che la disciplina assicura già un uso circoscritto alle percentuali espressamente indicate.
          L'articolo 23 autorizza, senza nuovi o maggiori oneri, l'aumento del contingente di personale in assegnazione temporanea presso il Dipartimento della funzione pubblica
     

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    necessario per lo svolgimento dei nuovi compiti di coordinamento istituzionale derivanti da recenti provvedimenti di legge.
          All'articolo 24 si prevede l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati mensili relativi alle assenze per malattia, con previsione di una sanzione. La norma inserisce nell'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 3-bis e 3-ter, prevedendo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di rilevare e di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati concernenti le assenze per malattie. Qualora non si provveda alla comunicazione dei dati per un tempo superiore a tre mesi si applica la sanzione della sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici che devono provvedere alla comunicazione, come previsto dal comma 3-ter.
          L'articolo 25 reca disposizioni in materia di ordinamento della carriera diplomatica. L'articolo è inteso a modificare alcuni aspetti dell'ordinamento della carriera diplomatica che appaiono ormai in contrasto con l'esigenza, sempre più avvertita nell'attuale contesto internazionale, di assicurare flessibilità e tempestività di impiego dei funzionari diplomatici all'estero. Vengono pertanto rimossi alcuni vincoli e rigidità previsti dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo ai gradi intermedi della carriera, ed è prevista una razionalizzazione dei requisiti per gli avanzamenti di carriera.
          La tabella di corrispondenza tra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero richiamata dal comma 1 introduce, attesa l'invarianza dell'indennità prevista, la possibilità che i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario svolgano all'estero anche le funzioni di capo di consolato generale, limitatamente a dodici consolati generali da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri. La norma consente quindi, per un numero limitato di uffici consolari all'estero la cui direzione comporta eminenti livelli di responsabilità e di consolidata esperienza, di ricorrere alle competenze e alla professionalità di funzionari di riconosciuta esperienza, comprovata dall'appartenenza al grado di ministro plenipotenziario. La disposizione proposta non comporta un aumento del numero degli uffici all'estero, in quanto i consolati generali ai quali potrà essere preposto un ministro plenipotenziario saranno individuati esclusivamente tra quelli già esistenti. Inoltre, la disposizione non determina un incremento nell'organico del grado di ministro plenipotenziario, che resta pertanto invariato.
          Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), d), numero 1), ed e), rispondono all'esigenza di assicurare un'ordinata programmazione degli avvicendamenti dei funzionari diplomatici appartenenti al grado di segretario di legazione, che si trovano attualmente già all'estero e che dovrebbero fare rientro presso l'amministrazione centrale in anticipo rispetto al completamento del normale periodo di servizio all'estero, all'esclusivo scopo di poter frequentare il corso di aggiornamento di cui al novellato articolo 102, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prima di essere promossi al grado di consigliere di legazione.
          La disposizione consente infatti ai predetti funzionari di essere promossi al grado di consigliere di legazione anche prima di avere frequentato il corso di aggiornamento. I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, quale requisito ai fini della successiva promozione al grado di consigliere d'ambasciata, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.
          Il regime previsto dalla norma che si va a modificare con la disposizione proposta non è peraltro ancora applicato in quanto è in vigore un regime transitorio (stabilito dal comma 7-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, introdotto dal decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
     

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    legge n. 186 del 2004, e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ai sensi del quale: «In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale».
          La disposizione di cui al comma 1, lettera c), prevede che le relazioni sul servizio prestato dai funzionari nel grado di ministro plenipotenziario siano predisposte non con cadenza biennale (come avviene ai sensi della normativa vigente e come è previsto per i funzionari con il grado di consigliere d'ambasciata), ma triennale, in coerenza con un'ottica di semplificazione. Considerato il periodo minimo di permanenza nel grado di ministro plenipotenziario, stabilito in sei anni, la cadenza triennale delle relazioni si pone in analogia con la cadenza biennale delle relazioni previste per i consiglieri d'ambasciata, la cui permanenza minima nel grado è di quattro anni. In entrambi i casi si prevede, infatti, la presentazione di una relazione a metà del periodo minimo di permanenza nel grado. I termini specificati nella lettera c) per la redazione delle relazioni, rispettivamente per i consiglieri d'ambasciata e per i ministri plenipotenziari, sono stati individuati al fine di assicurare omogeneità in termini di numero minimo delle relazioni per tutti i funzionari interessati. Resta in ogni caso invariata la valutazione annuale dei risultati sulla base degli obiettivi assegnati.
          La norma proposta al comma 1, lettera d), numero 2), è volta a eliminare il requisito, ai fini della promozione al grado di consigliere di legazione, di aver prestato servizio per almeno un biennio all'estero ricoprendo formalmente posti associati allo svolgimento di funzioni commerciali o consolari. Tale previsione appare infatti ormai obsoleta e limitante in quanto l'attività economico-commerciale o consolare è relativa alle funzioni svolte all'estero soprattutto ma non solo ai primi gradi della carriera diplomatica. Le funzioni di promozione economico-commerciale e le funzioni di natura consolare sono peraltro sovente svolte da funzionari diplomatici in servizio all'estero anche qualora il posto-funzione che essi ricoprono nell'organico della sede all'estero e quindi l'incarico loro affidato non siano formalmente associati allo svolgimento di tali funzioni. Tale fenomeno è naturalmente connesso con la multidisciplinarità delle mansioni svolte e con il carattere operativo e preminente che sovente assumono le incombenze di carattere consolare (assistenza ai connazionali e visti) e di sostegno alle imprese. La disposizione non comporta alcuna variazione nell'organico del grado di consigliere d'ambasciata.
          Con la disposizione di cui al comma 1, lettera f), si intende, altresì, semplificare i requisiti previsti per la nomina a ministro plenipotenziario. Si elimina infatti l'elencazione, contenuta nella disposizione che si modifica, delle funzioni che i diplomatici nel grado di consigliere d'ambasciata devono avere svolto per almeno due anni. Tale elencazione, infatti, nell'includere quasi tutte le funzioni che i membri della carriera diplomatica nel grado di consigliere d'ambasciata possono ricoprire presso l'amministrazione centrale e presso le sedi all'estero, non comprende incarichi di rilievo quali quello di consigliere diplomatico di Ministri di governo, altri incarichi svolti alle dirette dipendenze di un direttore generale, ovvero, ancora, incarichi presso organizzazioni internazionali, sovente comportanti responsabilità e incombenze di particolare rilievo. La disposizione non comporta alcun incremento nell'organico del grado di ministro plenipotenziario, che rimane pertanto invariato. Si evidenzia, al riguardo, che la
     

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    norma che si modifica non ha peraltro ancora esplicato i suoi effetti in quanto, in via transitoria, il citato articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, come modificato dall'articolo 29 della legge 23 aprile 2003, n. 109, ha previsto che nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
          La disposizione di cui al comma 1, lettera g), è una mera rettifica della periodicità (triennale) delle relazioni sul servizio prestato dai funzionari nel grado di ministro plenipotenziario, che sono comprese tra le informazioni acquisite dal Ministro degli affari esteri al fine della formulazione delle proposte per le nomine al grado di ambasciatore.
          L'articolo 26 disciplina il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero, regolato attualmente dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, che con l'articolo 8 ha apportato alcune sostanziali modifiche alla legge 27 luglio 1962, n. 1114. Dopo sette anni, si ritiene necessario un riesame sistematico, per adeguare il settore ai princìpi della nuova legge 4 marzo 2009, n. 15, e per potenziare il ruolo di coordinamento e di controllo esercitato in materia dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
          Le modifiche proposte riguardano sia i collocamenti fuori ruolo previsti dalla legge n. 1114 del 1962, sia le forme di distacco o di comando previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e intendono semplificare ulteriormente le procedure, senza trascurare una necessaria azione di informazione al Parlamento. Le norme mirano, altresì, a ricondurre alle singole amministrazioni la programmazione in materia di incarichi all'estero.
          Il comma 1, lettere a) e b), numero 1), amplia la dizione della legge n. 1114 del 1962, estendendone l'applicazione a tutti i dipendenti pubblici, comprendendo anche - ai fini del collocamento fuori ruolo - le categorie di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (compresi i dipendenti pubblici locali e regionali). È di forte rilievo la proposta abolizione dell'attuale contingente di cinquecento unità, destinato a imminente saturazione. Senza un limite numerico prefissato, spetterà di fatto alle singole amministrazioni (compatibilmente con le loro disponibilità e la loro organizzazione interna) e al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Parlamento, programmare di anno in anno il relativo fabbisogno.
          La lettera b), numero 2), ribadisce la possibilità di utilizzare immediatamente i dipendenti da collocare all'estero, purché il procedimento sia iniziato.
          La lettera b), numero 3), afferma la validità del servizio prestato ai fini dello sviluppo professionale ed economico, riprendendo integralmente le previsioni del comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 145 del 2002, che non erano state inserite nella legge n. 1114 del 1962. In tal modo il servizio all'estero diviene parte integrante del programma di innovazione e di sviluppo della pubblica amministrazione.
          La lettera c) specifica che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro, in sintonia con le previsioni circa il riconoscimento del servizio prestato.
          La lettera d) prevede la sostituzione della più corretta dizione di «dipendenti» in luogo di quella di «impiegati».
          La lettera e) individua la duplice necessità di istituire una banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero e di fornire dati annuali al Parlamento con una relazione annuale presentata dal Dipartimento della funzione pubblica. Tale nuova disciplina apporta in tutta la materia maggiore trasparenza ed efficacia, consentendo ai dipendenti pubblici e a tutti i cittadini di essere informati (anche tramite la pubblicazione dei dati nel sito internet del citato Dipartimento) sulle opportunità e sulle modalità di svolgimento del servizio dei dipendenti pubblici all'estero.
     

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          La lettera f), nel dettare alcune norme di interesse per categorie speciali di pubblici dipendenti, demanda - in particolare per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado - a successive disposizioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'emanazione di norme di dettaglio intese a consentire l'applicazione delle procedure di collocamento fuori ruolo anche a tale personale.
          La lettera g), numero 1), reca modifiche di coordinamento legislativo, riguardanti in particolar modo il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
          Quanto all'articolo 27, la disposizione di cui al comma 1 ha riguardo al limite di cilindrata delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito di ciascuna amministrazione civile dello Stato ed è volta a includere nel novero degli uffici esentati (Corpo nazionale dei vigili del fuoco e servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile) le rappresentanze diplomatiche e consolari, in ragione delle specifiche e particolari esigenze delle sedi all'estero e delle funzioni istituzionali che esse sono chiamate a svolgere spesso in situazioni di alto rischio o addirittura di conflitto, oltre che in zone nelle quali lo sviluppo delle reti infrastrutturali è a livelli rudimentali.
          Tale particolare contesto ambientale determina, anche per ragioni di sicurezza e di tutela dei passeggeri, la necessità di disporre di un autoveicolo di servizio in grado di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale in servizio all'estero e con esse la funzionalità della sede stessa, nell'adempimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza ad essa affidati.
          La disposizione proposta è destinata anche alle autovetture di rappresentanza, il cui onere relativamente al carburante e al lubrificante è integralmente a carico dei fruitori (capi missione, capi di consolati generali di 1a classe), restando a carico dell'erario le sole manutenzioni e assicurazione (articolo 1, quarto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687).
          La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
          Per quanto riguarda il comma 2, l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede, al primo comma, che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di eguale rango. Il secondo comma stabilisce che «Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate (...)». Il numero massimo di esperti estranei alla pubblica amministrazione è stato aumentato a trenta unità dall'articolo 1, comma 8, della legge 31 marzo 2005, n. 56 («Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore»). Le venti unità supplementari dovevano essere assegnate agli sportelli unici all'estero per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Dato che la legge n. 56 del 2005 non è stata ancora attuata, l'Amministrazione ha continuato ad applicare il limite di dieci unità originariamente previsto.
          Il ricorso alla figura dell'esperto è giustificato, da parte del Ministero degli affari esteri, dalla necessità di avvalersi di specifiche professionalità che non sono reperibili all'interno della carriera diplomatica. Requisito fondamentale appare quindi il
     

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    possesso di tali professionalità. I restanti requisiti previsti dalla legge appaiono meramente strumentali rispetto alle capacità professionali: infatti il possesso della cittadinanza italiana si giustifica trattandosi di incarico al servizio dello Stato, mentre quello della costituzione fisica idonea viene richiesto anche al personale di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri e si giustifica con riferimento alla destinazione all'estero.
          La previsione di un limite minimo di età, nell'ottica del legislatore, sembra rispondere alla preminente esigenza dell'amministrazione di dotarsi di personale altamente qualificato per lo svolgimento di specifici incarichi che richiedono particolare competenza tecnica, non reperibile tra i funzionari diplomatici; esigenza che apparirebbe essere garantita dall'applicazione del doppio criterio della notoria qualificazione e di un'età minima. In altri termini, il legislatore non ha voluto limitarsi al primo requisito, ritenendo che solo dopo il raggiungimento di un'età minima possa effettivamente sussistere la notoria qualificazione. Si tratta, pertanto, di un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa de qua.
          Il mantenimento di un limite minimo di età appare inoltre coerente anche con le più recenti innovazioni introdotte dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale normativa vieta le discriminazioni dirette o indirette anche a motivo dell'età ma fa salve, per un principio di proporzionalità e di ragionevolezza - e purché la finalità sia legittima - le differenze di trattamento in base all'età, quando esse costituiscano un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa (comma 3 dell'articolo 3). Sono anche fatte salve le disposizioni che disciplinano la condizione minima di età e di esperienza professionale per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione (articolo 3, comma 4-bis).
          Peraltro il limite di età a trentacinque anni appare eccessivamente elevato rispetto all'evoluzione della società e del mondo del lavoro, sia nel settore pubblico che privato, che offre oggi all'Amministrazione degli affari esteri l'opportunità di reperire personale altamente qualificato nonostante una più giovane età.
          È infatti interesse dell'amministrazione poter attingere a un serbatoio di professionalità più ampio, in cui il requisito della più giovane età sia contemperato dall'effettiva e dimostrata capacità di adempiere ai delicati compiti cui è chiamato un esperto di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, tanto più in una missione diplomatica all'estero.
          Resta in ogni caso salvaguardato il principio dell'eccezionalità della nomina ad esperto di cui al citato articolo 168 di personale estraneo alla pubblica amministrazione, tenendo conto dell'esistenza del numero massimo di tali esperti fissato dal secondo comma del medesimo articolo 168.
          Il capo III del disegno di legge reca alcune norme di delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti la Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche (articoli 28-30).
          Effettività dei doveri e dei diritti, amministrazione pubblica realmente al servizio dei cittadini e delle imprese, collaborazione e ascolto: questa la sintesi dei princìpi ispiratori dell'intervento riformatore che il Governo intende realizzare con le disposizioni di delega.
          È ormai consolidato nell'ordinamento il mutamento dello schema dei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadino derivante dalla complessiva evoluzione del contesto economico, sociale e culturale: le parole d'ordine non sono più provvedimento, autorità, coazione e soggezione, ma prestazione, servizio, efficienza e fruizione. Anche le attività impositive delle amministrazioni pubbliche sono concepite nella prospettiva del reperimento di beni e di risorse per il servizio dei cittadini, secondo una concezione in cui la pubblica
     

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    amministrazione non è fine, ma strumento di benessere per la comunità.
          Ciò non deriva solo dal naturale svolgersi di processi sociologici, economici, politici e culturali. Due matrici fondamentali, di carattere giuridico, costituiscono le linee guida di questi mutamenti: i precetti della Costituzione e i princìpi del diritto dell'Unione europea.
          L'incidenza della prima si è sviluppata soprattutto attraverso l'affermazione dei diritti sociali, vale a dire attraverso il riconoscimento della spettanza ai cittadini di una serie di servizi e di prestazioni per rimuovere quegli «ostacoli di ordine economico e sociale» che secondo l'articolo 3 della Costituzione sono un limite «di fatto» alla libertà e all'eguaglianza.
          L'impronta costituzionale nel processo di evoluzione dei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadino è stata segnata, in maniera molto meno evidente, ma non per questo poco rilevante, anche dalla crescente pervasività del principio di ragionevolezza, in tutti i suoi risvolti semantici e applicativi. La ragionevolezza come canone dell'equilibrio, della proporzione e dell'adeguatezza del mezzo rispetto al fine.
          La soggezione a questo principio così generale è stata progressivamente avvertita nell'ordinamento, soprattutto per mano della giurisprudenza costituzionale, in termini sempre più ampi e universali, ai quali non si è potuto sottrarre il legislatore e, negli approdi più recenti, la ragionevolezza è stata infine colta come il moderno fondamento costituzionale di un antico principio civilistico, quello della buona fede.
          La stessa duttilità dimostrata dalle scarne disposizioni costituzionali concernenti l'amministrazione pubblica e in particolare da quelle dell'articolo 97 della Costituzione, con le sue formule generali del «buon andamento» e della «imparzialità», appare dovuta al loro carattere di clausole generali di «adeguatezza allo scopo», che le ha rese, essenzialmente, un'articolazione per materia del più generale principio di ragionevolezza. È come se la Carta costituzionale avesse inteso affidare alla discrezionalità del legislatore l'ordinamento della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i cittadini, limitandosi a prescrivere razionalità e coerenza nei confronti degli obiettivi di organizzazione e di funzionamento progressivamente selezionati e perseguiti dal legislatore. Su questi parametri elastici e pregnanti la giurisprudenza costituzionale, soprattutto negli ultimi due decenni, ha potuto sviluppare un catalogo molto denso di orientamenti assai rilevanti in materia di procedimento e di azione amministrativa, con la definizione di alcuni princìpi essenziali, che sono ormai patrimonio dell'ordinamento: giusto procedimento, tempestività, partecipazione, accesso, trasparenza, pubblicità, responsabilità, efficienza e leale collaborazione.
          Da queste linee costituzionali è venuto un forte impulso a delineare e a valutare l'azione amministrativa secondo le categorie della pariteticità piuttosto che secondo quelle dell'autoritatività, vale a dire prestazione, servizio, economicità ed efficienza.
          Quanto all'influenza dell'ordinamento dell'Unione europea nell'evoluzione - anche sul piano interpretativo - di quello nazionale, basta ricordare che esso è nato come strumento per favorire la più ampia esplicazione di libertà economiche e sociali e contiene quindi in sé, geneticamente, l'idea dell'amministrazione pubblica come soggetto che deve dialogare, collaborare e offrire in modo efficiente servizi efficaci.
          In questo processo storico-giuridico ormai consolidato vengono a inserirsi le disposizioni in esame. Il concetto e la denominazione di Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche sono di per sé significativi dell'intendimento di dare vita a uno strumento normativo che componga in un quadro sistematico i diritti dei cittadini e i doveri delle amministrazioni pubbliche nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza e con organicità quali comportamenti l'amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell'erogazione dei servizi. Una regolazione generale delle modalità e della qualità delle prestazioni
     

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    amministrative che al contempo si pone, ex ante, come guida dell'agire delle strutture pubbliche e, ex post, come parametro per la loro valutazione.
          Se tale esigenza costituisce il senso più profondo e la prima ragion d'essere della delega legislativa, questa, comunque, non mira semplicemente a ordinare le numerose disposizioni già vigenti in materia di attività amministrativa e di poteri e doveri delle amministrazioni pubbliche (con particolare riferimento alle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, a quelle del citato testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alle disposizioni concernenti i dipendenti pubblici e a quelle del citato codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), ma a fondare un corpus normativo che sviluppi le varie discipline già vigenti e le integri con nuovi indirizzi, conformi alle elaborazioni più aggiornate della scienza giuridica, alle migliori esperienze di prassi concretamente maturate a livello di pubblici uffici e alle indicazioni della giurisprudenza, soprattutto costituzionale. Il tutto in un quadro di coerenza e di interconnessione tra i diversi settori, in modo da superare la frammentazione e la compartimentazione della disciplina, che attualmente si registrano nell'ordinamento in conseguenza del sovrapporsi di disposizioni introdotte in tempi diversi da fonti normative scoordinate e rispondenti a contesti e a logiche di intervento differenti.
          Ma la mera declaratoria dei doveri e dei corrispondenti diritti non esaurisce l'iniziativa riformatrice. L'obiettivo di fondo è il raggiungimento di elevati livelli di effettività della normativa.
          La delega legislativa intende realizzare quest'obiettivo attraverso molteplici strumenti.
          In primo luogo, inserendo il parametro dell'effettività all'interno di numerosi criteri di delega, affinché costituisca la linea guida per il lavoro del legislatore delegato. A tal fine si sono utilizzate formule diverse, sicché in alcuni casi l'articolato fa espressamente riferimento al concetto di «effettività», enunciandolo come obiettivo normativo esplicito che dovrà essere assicurato nell'esercizio della delega, mentre in altri casi l'effettività costituisce l'obiettivo normativo implicito che i decreti legislativi dovranno cogliere, ad esempio, introducendo normative dettagliate e puntuali o attraverso la previsione di piani operativi e di obiettivi progressivi o mediante la previsione di indennizzi o stabilendo l'obbligo di utilizzare efficaci tecnologie informatiche e di comunicazione.
          L'effettività dei doveri è perseguita, inoltre, demandando al legislatore delegato di affermare e di applicare concretamente il principio che il mancato adempimento degli obblighi connessi al catalogo dei doveri enunciati dalla Carta costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare, e che dell'inadempimento - nei casi in cui è ravvisabile un danno erariale - deve essere data comunicazione alla Corte dei conti per le iniziative di competenza.
          Ma una garanzia ancora più ampia in ordine alla realizzazione dell'obiettivo dell'effettività è rappresentata dalla struttura stessa della futura Carta e dalla logica che la ispira. Nelle sue unitarietà, organicità e sistematicità la nuova disciplina intende favorire l'azione degli uffici dell'amministrazione pubblica, attraverso certezza e univocità dei parametri normativi, e costituire al contempo una «tavola» di riferimento completa e facilmente conoscibile a vantaggio di tutti i cittadini.
          Il carattere di unitarietà e di completezza è ulteriormente rinforzato dall'altra previsione di delega contenuta nel disegno di legge, dove - nella consapevolezza che la chiara definizione di obblighi e di diritti e la facile e piena conoscenza di questi da parte di tutti gli interessati costituiscono condizione fondamentale per il rispetto dei primi e per il buon esercizio dei secondi - si assegna al Governo il compito di provvedere, successivamente all'emanazione della Carta, attraverso la redazione di un unico codice, alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l'attività amministrativa,
     

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    i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti.
          Di seguito vengono illustrati analiticamente i singoli princìpi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato nell'emanazione della Carta dei doveri.

    A) Trasparenza.

          La trasparenza è ormai un principio generale del nostro ordinamento, cui devono ispirarsi tutte le amministrazioni pubbliche. Un principio positivamente affermato, prima dalla dottrina e dalla giurisprudenza e poi dalla legge, cui la Carta dei doveri intende dare piena attuazione e conferire un valore cardinale, applicandolo sistematicamente nell'intero ordinamento amministrativo con riferimento alle diverse tipologie procedimentali.
          La trasparenza, secondo la definizione più recente contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, consiste nell'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché dei risultati dell'attività di misurazione e di valutazione svolta in merito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e di imparzialità.
          Inoltre la stessa legge afferma che le amministrazioni pubbliche «adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività».
          Una benché rapida ricognizione sistematica delle norme vigenti consente di enucleare le diverse forme in cui, all'interno dell'ordinamento, interviene il principio della trasparenza, sia nei rapporti tra gli uffici che nei rapporti delle amministrazioni pubbliche con i cittadini.
          Le amministrazioni pubbliche sono già oggi tenute, tra l'altro, a:

              a) utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e di informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni;

              b) razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, nonché le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese (articolo 15, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, di seguito «CAD»);

              c) realizzare siti istituzionali su reti telematiche che rispettino i princìpi di accessibilità, di elevate usabilità e reperibilità, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità (articoli 50, comma 1, e 53, comma 1, del CAD);

              d) rendere disponibile qualunque dato trattato da un'amministrazione pubblica se è utile per lo svolgimento di compiti istituzionali delle amministrazioni richiedenti, con l'esclusione delle attività e delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e fatto salvo quanto indicato dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (articolo 50, comma 2, del CAD);

              e) adottare i provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso (articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006);

              f) predisporre la modulistica per l'esercizio del diritto di accesso, consentendo la presentazione delle richieste anche per via telematica (articolo 8, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 e articolo 57 del CAD);

              g) individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso (articolo 24, comma 2, della legge

     

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    n. 241 del 1990) e aggiornare periodicamente tali elenchi di documenti;

              h) pubblicare nei propri siti internet le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di un'amministrazione pubblica ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse (articolo 26, comma 1, della legge n. 241 del 1990);

              i) assicurare la totale accessibilità, anche mediante internet, dei dati relativi ai servizi da esse resi tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna amministrazione pubblica (articolo 4, comma 2, lettera h), della legge n. 15 del 2009); in particolare, rendere disponibili i seguenti dati pubblici: organigrammi, attribuzioni, nomi dei responsabili degli uffici, documenti normativi di riferimento, tipologie di procedimento per ufficio, nomi dei responsabili, scadenze e modalità di adempimento, elenchi di tutti i bandi di gara e di concorso, elenchi dei servizi forniti in rete (articolo 54 del CAD);

              l) adottare un programma triennale per la trasparenza e renderlo pubblico anche attraverso i propri siti internet (articolo 4, comma 2, lettera h), numero   3), della legge n. 15 del 2009).

          Il palese insufficiente livello di attuazione di questi precetti legislativi rende evidentemente necessaria una rivisitazione sistematica della normativa da affidare al legislatore delegato, che dovrà individuare gli strumenti più adeguati ed efficaci per dare piena attuazione al principio della trasparenza.
          Resta ferma la disciplina del diritto di accesso ai documenti che non rientrano nel pur ampio concetto dell'obbligo di trasparenza, intesa come conoscibilità.

    B) Buona fede e leale collaborazione.

          Il principio di delega mira a esplicitare i princìpi che devono guidare i rapporti tra l'amministrazione pubblica e i cittadini e intende sancire una visione solidaristica e cooperativa di tale rapporto, nel quale l'amministrazione pubblica non si pone più come soggetto detentore di un potere di fronte al quale la posizione dei cittadini si riduce a mera soggezione, ma come un rapporto paritetico in cui entrambe le parti devono agire in base a princìpi di leale collaborazione e di buona fede e in cui, in particolare, l'amministrazione deve astenersi da qualsiasi agire inutilmente gravoso per gli amministrati-utenti che determini un'inutile molestia.

    C)  Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti.

          Il criterio direttivo di delega si pone l'obiettivo che le amministrazioni pubbliche adottino i provvedimenti entro termini ragionevoli e rappresenta un opportuno completamento delle norme recentemente adottate con la legge n. 69 del 2009. I piani di performance delle amministrazioni previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, di attuazione della legge n. 15 del 2009, stabiliranno, a regime, le modalità per l'ulteriore, progressiva riduzione dei tempi di risposta delle amministrazioni.

    D) Chiarezza e semplicità del linguaggio.

          Le amministrazioni pubbliche hanno recepito, in questi ultimi anni, l'esigenza di rendere più comprensibile il linguaggio burocratico al fine di migliorare il loro rapporto con i cittadini.
          Il linguaggio utilizzato nei provvedimenti amministrativi, talvolta, è di difficile comprensione a causa dell'uso di formule solenni e di termini tecnici estranei al linguaggio comune.
          Il linguaggio semplice e chiaro consente ai cittadini anche un controllo sull'attività svolta dall'amministrazione pubblica, rendendo effettivo il principio della trasparenza amministrativa.
          In Italia, nel 1993, è stato predisposto il «Codice di stile», la prima guida per scrivere semplice, realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica. Successivamente,

     

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    nel 1997, è stato pubblicato il «Manuale di stile» che conteneva una serie di regole e di suggerimenti per coloro che lavorano nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, per quanti hanno il compito di comunicare con i cittadini.
          Il Ministro per la funzione pubblica, nel 2002, ha emanato due direttive: quella del 7 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2002 («Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»), e quella, ancora più specifica, dell'8 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2002 («Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi»), e inoltre ha avviato il progetto «Chiaro!» per la semplificazione del linguaggio amministrativo.
          Si è ancora ben lontani dal raggiungimento dell'obiettivo: le amministrazioni pubbliche devono impegnarsi nella semplificazione del linguaggio dei propri atti amministrativi poiché risulta ancora molto frequente l'utilizzo di formule linguistiche obsolete.
          A tal fine, sulla base di un apposito criterio di delega, sarà predisposta una direttiva che, in linea con le esperienze precedenti, adegui lo strumentario lessicale dell'amministrazione pubblica all'evoluzione della lingua italiana, nonché alle nuove modalità di interazione e di comunicazione con i cittadini e, in particolare, all'uso della posta elettronica e alla consultazione dei siti web istituzionali.

    E) Accesso ai servizi.

          Viene enunciato il principio fondamentale secondo il quale le amministrazioni pubbliche e i gestori dei servizi pubblici devono garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi. Al fine di raggiungere questo obiettivo sono previste diverse linee di azione affidate ai decreti delegati.
          Verrà, in primo luogo, garantita l'effettività dell'obbligo di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche, anche in ragione di quanto stabilito nel citato codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e nell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai sensi del quale ai cittadini che ne facciano richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata nella quale possono ricevere tutte le comunicazioni provenienti dall'amministrazione pubblica. In secondo luogo saranno attivati una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, al fine di superare il cosiddetto «digital divide», e cioè la non omogenea fruizione dei servizi telematici tra la popolazione.
          La disponibilità di più canali per l'accesso ai servizi dovrà essere perseguita e sviluppata nel rispetto di un criterio di economicità, per cui l'utilizzo delle nuove tecnologie dovrà comportare una riduzione dei costi a carico sia dei cittadini utenti, sia delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici; del principio di universalità, per cui i servizi forniti devono risultare disponibili a tutte le tipologie di utenza, siano essi cittadini ovvero imprese; del principio di complementarietà, per cui deve essere assicurata la piena integrazione tra i canali, telematici e non, e le strutture amministrative presenti sul territorio.

    F) Documentazione amministrativa.

          La semplificazione della documentazione amministrativa ha avuto, nel nostro Paese, un cammino lungo e accidentato. Sono trascorsi più di quaranta anni dalla legge n. 15 del 1968, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il principio dell'autocertificazione. Successivamente, nel 1990, la legge n. 241 ha previsto l'acquisizione d'ufficio di dati e di documenti in possesso dell'amministrazione. Alla fine degli anni novanta, il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ha disciplinato organicamente la materia della semplificazione della documentazione amministrativa, innovandone gli strumenti con l'estensione del campo

     

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    d'azione dell'autocertificazione e con la previsione dell'acquisizione d'ufficio e dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso strumenti telematici.
          Alla luce di questo itinerario, la Carta dei doveri ha l'obiettivo ormai irrinunciabile, nell'era dell'amministrazione digitale, di assicurare piena effettività alle disposizioni che vietano all'amministrazione pubblica di richiedere al cittadino e all'impresa informazioni, dati e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche e che stabiliscono il principio dell'acquisizione diretta. In particolare, il decreto delegato dovrà individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli, nonché per garantire alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti.

    G) Accesso ai documenti amministrativi.

          La disposizione prevede come criterio direttivo quello di introdurre misure normative, organizzative e funzionali per dare attuazione al diritto dei cittadini di accedere ai documenti per via telematica già affermato dal citato codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (articolo 4), ma che trova ancora inadeguate applicazioni.

    H) Richieste indebite.

          Il disegno di legge intende inoltre affrontare, con un apposito criterio direttivo di delega, il problema, assai sentito, delle frequenti richieste, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione, di pagamenti già onorati. Tali richieste, spesso dovute a disservizi e a difetti organizzativi, costituiscono un elemento di grave turbativa del rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini e si risolvono in pesanti disagi per questi ultimi, che si trovano, nella migliore delle ipotesi, costretti a fastidiosi adempimenti e a peregrinare tra gli uffici per dimostrare di non essere morosi, se non addirittura colpiti da vessatori provvedimenti esecutivi. Al fine di indurre le amministrazioni e i concessionari della riscossione a dedicare il massimo impegno a prevenire tali spiacevoli episodi si prevede una specifica responsabilità amministrativa e contabile.

    I)  Violazioni e inadempimento degli obblighi.

          Il principio di delega intende massimizzare il grado di effettività delle norme fondative dei doveri, degli obblighi e dei diritti attraverso un'ampia gamma di strumenti di incentivazione e di sanzione. Si prevede che il mancato adempimento degli obblighi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione pubblica e della prestazione individuale dei pubblici dipendenti responsabili; si prevedono, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare, nonché ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti.

    L) Strumenti e poteri sostitutivi.

          La disposizione intende contribuire a dare effettività al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della tempestività disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, prevedendo che il legislatore delegato regoli il ricorso agli strumenti sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.

    M)  Ruolo del Dipartimento della funzione pubblica.

          Per rendere effettive le disposizioni contenute nella Carta dei doveri presso il complesso delle amministrazioni pubbliche è essenziale realizzare un'attività di sostegno e di monitoraggio sistematico dell'attuazione della Carta, individuando le resistenze e segnalando le inerzie. In particolare, si prevede che il decreto legislativo attribuisca al Dipartimento della funzione pubblica i seguenti compiti: realizzare un piano di comunicazione; approntare un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza degli obblighi e

     

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    di riconoscimento dei diritti previsti dalla normativa; individuare e diffondere i casi di eccellenza; coordinare i rapporti con il mondo delle autonomie territoriali anche mediante l'istituzione di un apposito tavolo. Il tutto senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dunque utilizzando le risorse già assegnate al Dipartimento in via ordinaria.

    N)  Responsabilità delle amministrazioni pubbliche.

          L'effettività delle misure introdotte dalla Carta dei doveri è strettamente connessa all'individuazione dei soggetti che all'interno delle singole amministrazioni pubbliche dovranno attuarla. È perciò necessario individuare le unità organizzative che dovranno guidare il processo di cambiamento e i compiti che dovranno essere attribuiti ad alcuni livelli organizzativi o che hanno specifiche competenze (esempio, uffici per le relazioni con il pubblico, organismi indipendenti di valutazione delle prestazioni eccetera).
          La previsione che le amministrazioni pubbliche debbano adottare direttive che contemplino il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica, risponde all'esigenza di considerare ogni cittadino come un cliente dell'amministrazione pubblica, dalla quale ha diritto a ricevere servizi di qualità.
          Disposizioni in tal senso sono già presenti in diversi ordinamenti europei ed extraeuropei.
          La Francia e il Regno Unito utilizzano un sistema di parametri per la qualità del servizio, con apposita certificazione da parte di enti terzi, i quali prevedono il dovere della cortesia.
          La Commissione europea detta le regole di base dello statuto dei funzionari attraverso un codice di buona condotta amministrativa, che espressamente prevede che «La Commissione e il suo personale sono tenuti a servire l'interesse comunitario e, pertanto, l'interesse pubblico. Il pubblico ha il diritto di attendersi un servizio di qualità ed un'amministrazione aperta, accessibile e gestita correttamente. Un servizio di qualità implica che la Commissione e il suo personale diano prova di cortesia, oggettività e imparzialità».
          L'Australia e la Spagna hanno entrambe una legge sullo statuto dei dipendenti pubblici che integra la cortesia come dovere (Public Service Act 1999 ed Estatuto Básico del Empleado Público).
          Il Portogallo ha adottato una carta etica della pubblica amministrazione che contiene dieci princìpi di condotta, tra i quali quello della cortesia.
          Infine, l'Irlanda dispone di una legge che rimanda alla stesura di codici di condotta per i quali la cortesia e la disponibilità nell'adempimento del dovere costituiscono princìpi fondamentali (Civil Service Code on Standards and Behaviour).
          L'articolo 30, infine, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la semplificazione e per il riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l'attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nonché per il coordinamento di queste con le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 29, raccogliendole in un apposito codice.

     

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    RELAZIONE TECNICA
    (Articolo 17, comma 3, della legge 29 dicembre 2009, n. 196)

          Il disegno di legge in oggetto non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si evidenzia quanto segue:

          Articolo 4 (Conservazione delle cartelle cliniche): la disposizione prevede che la conservazione delle cartelle cliniche sia effettuata esclusivamente in forma digitale e demanda ad apposito regolamento la determinazione di modalità uniformi di attuazione nonché della decorrenza degli adempimenti di cui si tratta.
          Tale intervento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i risparmi derivanti dall'eliminazione della gestione cartacea delle cartelle cliniche, non puntualmente quantificabili, risultano in ogni caso idonei a compensare ampiamente i costi derivanti dalla creazione e conservazione digitale dei dati sanitari.

          Articolo 8 (Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo): la disposizione determina risparmi per l'ENPALS, relativi alla riduzione del carico di lavoro per il trattamento della pratica di agibilità e il libretto, non puntualmente quantificabili.

          Articolo 9 (Riduzione di oneri amministrativi): gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche non comportano oneri aggiuntivi.

          Articolo 10 (Disposizioni in materia di anagrafe): la disposizione non aggrava i pubblici ufficiali di alcun adempimento ulteriore e le attività ivi previste possono essere assolte con le risorse umane e strumentali già assegnate in via ordinaria.

          Articolo 11 (Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773): la norma determinerà un lieve aumento delle domande per l'ottenimento del documento di identità, cui si potrà far fronte con le ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente.

          Articolo 12 (Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia): la disposizione fa rinvio a un regolamento del Governo allo scopo di prevedere la presentazione, per via telematica, di istanze, dichiarazioni, nonché della relativa documentazione allo sportello unico per l'edilizia. Tali adempimenti, cui si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono suscettibili di determinare possibili risparmi in correlazione con la valorizzazione delle comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni in luogo di quelle secondo canali tradizionali.

     

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          Articolo 13 (Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione): i compiti assegnati alla Corte dei conti possono essere fronteggiati con le ordinarie risorse a disposizione della stessa.

          Articolo 14 (Istituto diplomatico): le attività dell'Istituto diplomatico non recano oneri aggiuntivi. Le stesse, inoltre, saranno svolte a titolo oneroso per i partecipanti ai corsi con la conseguente acquisizione di proventi.

          Articolo 15 (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici): si tratta di disposizione di mero coordinamento, inidonea a far sorgere nuovi oneri per la finanza pubblica.

          Articolo 16 (Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero): gli adempimenti ivi previsti possono essere svolti con le risorse già assegnate in via ordinaria alle Amministrazioni interessate.

          Articolo 17 (Ricetta medica elettronica): la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di carattere procedimentale.

          Articolo 18 (Pagella elettronica e università digitale): gli interventi ivi previsti non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi determinano ingenti risparmi, allo stato non puntualmente quantificabili, per effetto dell'introduzione della pagella elettronica e della completa automazione amministrativa delle università.
          Invero, alle scuole sarà reso possibile redigere la pagella in formato elettronico e renderla disponibile alle famiglie attraverso appositi servizi sviluppati a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) nell'ambito dei propri sistemi informativi. Il progetto, previsto dal «Piano E-Government 2012» presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è già stato attivato e finanziato (costo stimato 5 milioni di euro) a seguito di un accordo tra il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il MIUR. Non si prevedono quindi ulteriori costi aggiuntivi e/o complessità organizzative a carico delle scuole.
          Quanto all'università digitale, i servizi indicati al comma 4 sono già previsti e finanziati da interventi del citato Dipartimento nell'ambito del Piano eGov 2012, grazie ai quali si intende anche superare la disomogeneità presente tra le diverse università. Attualmente oltre 65 università (pari all'80 per cento del totale) sono impegnate in progetti, cofinanziati dal Dipartimento per oltre 16 milioni di euro, per la realizzazione di procedure telematiche per l'iscrizione e i pagamenti online, la verbalizzazione elettronica degli esami e la gestione informatizzata delle carriere degli studenti, mentre ulteriori università saranno interessate dai prossimi interventi. Si evidenzia infine che le

     

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    università dispongono al proprio interno delle capacità tecnico-organizzative necessarie a realizzare le soluzioni.

          Articolo 19 (Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia): le norme tendono ad estendere anche alle sentenze penali pronunciate in grado di appello e alle sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 694 del codice di procedura penale l'esclusione del vincolo di solidarietà tra i condannati, esclusione peraltro già prevista dal nuovo articolo 205 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Ciò consentirà una più rapida ed efficace procedura di recupero delle spese e delle pene pecuniarie con l'acquisizione di un gettito quanto meno equivalente a quello attuale, soprattutto nei casi di processi in cui sono implicati più soggetti.

          Articolo 20 (Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): le previsioni ivi contenute non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il comma 1 permetterà di determinare le specifiche tariffe di contribuzione dei produttori ai sistemi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti considerati nel comma in questione. Inoltre, i commi 2, lettera e), e 3, consentiranno di determinare, conformemente alla disciplina comunitaria, le specifiche tariffe di contribuzione dei produttori ai sistemi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti considerati nei commi in questione.

          Articolo 22 (Deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi di funzioni dirigenziali): si tratta di una norma interpretativa dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e che, comunque, non abilita le amministrazioni a derogare ai limiti vigenti per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

          Articolo 23 (Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica): la disposizione fa riferimento soltanto al personale comandato e pertanto non determina nuovi oneri per 1'amministrazione pubblica nel suo complesso.

          Articolo 24 (Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia: gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche vengono assolti con le risorse umane e strumentali già assegnate in via ordinaria.

          Articolo 25 (Ordinamento della carriera diplomatica): le disposizioni previste dal presente articolo, volte a modificare taluni aspetti dell'ordinamento della carriera diplomatica, non recano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

     

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          Articolo 26 (Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero): l'articolo non reca alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Si precisa che le finalità di utilizzo del contingente di cui al comma 1, lettera f), sono sostitutive rispetto a quelle previste dall'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998.

          Articolo 27 (Disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri): il comma 1, che esclude le autovetture utilizzate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dal computo del limite di cilindrata media, di cui all'articolo 2, comma 588, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

          Articoli da 28 a 30 (Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche): le disposizioni ivi previste non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche dall'attuazione dell'articolo 29 vengono assolti con le risorse umane e strumentali già assegnate in via ordinaria. In particolare la lettera e) del comma 1 riguarda l'attuazione di disposizioni già vigenti e, pertanto, non reca oneri aggiuntivi; inoltre, anche la predisposizione del piano di comunicazione di cui alla lettera m), numero 1), non reca oneri aggiuntivi.

     

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    ANALISI TECNICO-NORMATIVA


    PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

    1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

          L'obiettivo perseguito è quello di migliorare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, pienamente coerente con il programma di governo e con gli atti programmatici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (cfr. ad esempio il piano industriale della pubblica amministrazione e il Piano e-Government 2012).

    2) Analisi del quadro normativo nazionale.

          Il disegno di legge interviene in numerosi e disparati settori (dall'edilizia alla giustizia, dalle strutture del Ministero degli affari esteri alla sanità), quasi sempre modificando leggi già in vigore, per ovviare a criticità evidenziate nella loro attuazione o per dare attuazione a princìpi e previsioni già presenti nell'ordinamento.

    3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          Si veda il punto precedente.

    4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

          Il provvedimento è redatto nel rispetto dei princìpi costituzionali ed anzi contribuisce all'attuazione dell'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento della pubblica amministrazione.

    5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

          Alcune disposizioni del disegno di legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 2, 5, 9 eccetera, toccano materie di competenza regionale, ma hanno al loro interno i meccanismi di raccordo con essa.

    6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

          Nulla da osservare.

     

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    7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

          Non si effettua alcuna rilegificazione. L'articolo 30 contiene un intervento di semplificazione e riassetto normativo.

    8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          Nulla da segnalare.

    9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

          Nulla da segnalare.

    PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

    1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Nulla da segnalare

    2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

          Nulla da segnalare.

    3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

          Nulla da segnalare.

    4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

          Nulla da segnalare.

    5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

          Nulla da segnalare.

    6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

          Nulla da segnalare.

     

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    PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

    1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Non vengono introdotte nuove definizioni, facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

    2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

          Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

    3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

          È stato fatto ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa per non appesantire l'ordinamento.

    4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Le abrogazioni espresse dovrebbero coincidere con la totalità.

    5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

          Nulla da segnalare.

    6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

          Gli articoli 3 e 7 riguardano materie nelle quali era aperta una delega per l'emanazione di un regolamento di delegificazione, ma le disposizioni ivi incluse sono più ampie di quelle che sarebbe stato consentito emanare in attuazione della delega.

    7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

          Alcune disposizioni prevedono atti successivi per la loro concreta attuazione, scadenzati in base alla loro complessità.

    8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,

     

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    ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

          Nulla da segnalare. Il provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica e le attività amministrative ivi previste avvengono con l'utilizzo delle risorse già assegnate.

     

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    ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

    SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI

    A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

          Le disposizioni del disegno di legge in oggetto riguardano numerosi e disparati settori, dall'edilizia alla giustizia, dalle strutture del Ministero degli affari esteri alla sanità, dall'università alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, dalle denunce di infortunio all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
          È dunque impossibile riassumere il quadro normativo vigente.

    B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

          Gli operatori dei diversi settori interessati hanno segnalato l'esigenza di emanare norme di snellimento dell'attività amministrativa. Nel caso della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, l'attività di studio e di monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato l'opportunità di emanare una delega generale per l'adozione di decreti di riordino della normativa, anche nell'intento di aggiornare e modernizzare alcuni princìpi cardine di questa.

    C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

          Si è ritenuto opportuno, nei settori interessati dal presente provvedimento normativo, emanare norme di semplificazione del rapporto della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese e di riordinare, aggiornandole, le norme concernenti i doveri delle pubbliche amministrazioni nei confronti degli stessi.

    D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

          Le norme del disegno di legge in oggetto sono per la maggior parte accomunate dall'obiettivo di semplificare il rapporto della pubblica amministrazione con i cittadini e con le imprese. Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo nel lungo periodo (spesso, infatti, è necessario emanare norme intermedie per consentire l'attuazione delle innovazioni

     

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    introdotte); sarà possibile, per alcune di esse verificare il conseguimento dei risparmi previsti.

    E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

          Tutti i soggetti, pubblici e privati, sono destinatari di almeno di uno degli interventi regolatori presenti nel presente disegno di legge.

    SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

          Soltanto su alcune disposizioni del disegno di legge si sono svolte formali consultazioni con le categorie interessate. Ad esempio, nascono da sollecitazioni degli operatori economici le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 e l'articolo 21, mentre gli articoli da 17 a 19 sono originati dalla riflessione degli operatori sul miglioramento e sull'implementazione di alcune recenti iniziative di digitalizzazione.
          In tutti i casi, nondimeno, le iniziative normative nascono dalle esigenze espresse dagli operatori delle pubbliche amministrazioni interessate ad avere un quadro normativo di riferimento più semplificato.

    SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

          L'opzione di non intervento lascerebbe inalterate le criticità alle quali si è voluto far fronte con il presente disegno di legge. Non è stata dunque considerata una opzione percorribile.

    SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

          Le disposizioni consistono in massima parte in modifiche di normativa primaria, per cui sarebbe stato improprio intervenire con disposizioni di rango diverso da quello primario.

    SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

    A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

          Di alcune norme sono stati stimati i possibili effetti in termini di risparmio finanziario. Quasi in ogni caso si è avuto come obiettivo quello di eliminare difetti di applicazione o di funzionamento di norme già vigenti. Nel caso della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche si è tenuto conto degli effetti in termini di maggiore chiarezza, certezza ed effettività dei princìpi preposti all'attività della pubblica amministrazione.

     

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    B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

          Non si individuano particolari svantaggi per quanto sopra detto. I vantaggi si sono esposti nella lettera precedente.
          L'intervento proposto non appesantisce, anzi semplifica, l'attività amministrativa; le disposizioni non sono suscettibili di avere una incidenza né sulla finanza pubblica, né sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e in ogni caso sono stati valutati come superiori gli effetti positivi per la collettività.

    C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

          Diverse disposizioni comporteranno una riduzione degli oneri informativi sui soggetti destinatari (ad esempio articoli da 1 a 12, da 16 a 20).

    D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

          Non sono comparabili altre opzioni alternative di natura sostanziale, in quanto non emerse durante l'istruttoria normativa, né dalle consultazioni.

    E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

          L'intervento regolatorio è compatibile con le specificità strutturali della pubblica amministrazione, ciò che contribuirà ad agevolare l'attuazione degli interventi divisati.

    SEZIONE 6 - L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

          L'intervento è suscettibile di avere un rilevante impatto positivo sulle attività di impresa. Il sistema-Paese ne esce rafforzato e così viene incrementata la competitività complessiva internazionale del Paese, che diviene un luogo più appetibile per la promozione degli investimenti. Ciò, in particolare, attiene agli articoli da 28 a 30 che mirano a modernizzare la pubblica amministrazione dando attuazione ai princìpi di trasparenza, proporzionalità, buona fede e leale collaborazione con i cittadini e le imprese.

    SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

    A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

          Tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate all'attuazione delle singole disposizioni.

     

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    B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

          Alcune disposizioni (ad esempio articolo 9, articolo 28) dispongono specifici interventi per la pubblicità delle iniziative ivi descritte.

    C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

          Alcune disposizioni (ad esempio, articolo 9, articolo 28) dispongono specifici interventi per il monitoraggio delle iniziative ivi descritte. In entrambi i casi responsabile del monitoraggio è il Dipartimento della funzione pubblica.

    D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

          L'articolo 28 prevede la possibilità di emanare decreti legislativi correttivi o integrativi di quello oggetto della delega contenuta nel comma 1 dell'articolo medesimo. Non sono stati dettagliati i meccanismi di valutazione periodica delle norme che dovrebbero originare la loro revisione eventuale.

     

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    DISEGNO DI LEGGE
    Capo I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE
    Art. 1.
    (Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

          1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

          «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
          Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

              b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».

     

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    Art. 2.
    (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

          1. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, come disciplinato dalle disposizioni legislative e amministrative regionali, è presentata una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
          2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di modificazione e di cancellazione.
          3. Le commissioni provinciali per l'artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane dispongono accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adottano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
          4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione, ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

     

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    Art. 3.
    (Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

          1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».
          2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati

     

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    nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
          3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5»;

              b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, di cui al comma 2-bis del presente articolo, le misure di cui al periodo precedente sono assolte mediante le procedure previste dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

    Art. 4.
    (Conservazione delle cartelle cliniche).

          1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.
          2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione

     

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    normativa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
    Art. 5.
    (Attività edilizia libera).

          1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

          «Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

              a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

              b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

              c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

     

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              d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

              e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

              f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

              g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

              h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

              i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

              l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

          2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
          3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di

     

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    cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
          4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
    Art. 6.
    (Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

          1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, di seguito denominato «decreto-legge n. 59 del 1978», sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione è effettuata attraverso il modello, in formato elettronico, approvato con decreto del Ministro dell'interno, a decorrere dalla data indicata nel medesimo decreto. Con lo stesso decreto sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modello alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni»;

              b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

          «La comunicazione con modalità telematiche, di cui al primo comma, può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui al citato primo comma, che rilasciano all'obbligato un'apposita ricevuta»;

              c) al quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al terzo comma, la predetta sanzione è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta prevista».

     

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          2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla comunicazione prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
          3. Con il decreto del Ministro dell'interno di approvazione del modello di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è stabilito anche il termine entro il quale le comunicazioni di cui al medesimo articolo 12 e al comma 2 del presente articolo possono essere effettuate, alla questura competente per territorio, anche attraverso la trasmissione del modello a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fino alla data indicata in tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 e dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo in vigore il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
          4. I commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati.
          5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 7.
    (Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

          1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) l'articolo 54 è abrogato;

     

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              b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

          «L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

    Art. 8.
    (Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo).

          1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) i commi primo e secondo dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

          «Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini stabiliti dall'Ente.
          L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dal medesimo Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare»;

              b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

          «Art. 9. - 1. L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di denunciare l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro

     

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    nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

              c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

          «Art. 10. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del citato primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
          2. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
          3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui al comma 1, l'impresa ha l'obbligo di comunicare il numero dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l'ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall'Ente, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti possono essere adeguati dall'Ente in relazione alle peculiarità di imprese o di settori produttivi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare le variazioni dei dati contenuti nel medesimo certificato.
          4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ente.
          5. Il certificato di agibilità è rilasciato alle imprese in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente, sulla base della regolamentazione stabilita dall'Ente medesimo.

     

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          6. Il certificato deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari incaricati dell'accertamento dei contributi.
          7. Il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi disposti dallo Stato in favore di imprese o di enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo è effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso»;

              d) l'articolo 11 è abrogato.

    Art. 9.
    (Riduzione di oneri amministrativi).

          1. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale»;

     

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              b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, è istituito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese»;

              c) al comma 3:

                  1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;

                  2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi»;

              d) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

          2. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla

     

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    data di entrata in vigore della presente legge.
          3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.
          4. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.
    Art. 10.
    (Disposizioni in materia di anagrafe).

          1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica degli articoli 13, 18 e 19 del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguare l'articolo 13 e l'articolo 19 alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'articolo 18 alla possibilità di comunicazione telematica tra i comuni attraverso il sistema INA-SAIA e alla possibilità che l'iscrizione per trasferimento della residenza con provenienza da un altro comune o dall'estero produca immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     

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    Art. 11.
    (Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

          1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al primo comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

              b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

          «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta d'identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio della carta d'identità».

    Art. 12.
    (Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia).

          1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre

     

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    amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le medesime modalità tecniche individuate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Art. 13.
    (Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).

          1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

    Art. 14.
    (Istituto diplomatico).

          1. Nel quadro delle attività dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero

     

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    degli affari esteri, la cui partecipazione è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.
          2. I proventi delle attività di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.
          3. L'Istituto diplomatico può avvalersi, per l'attuazione delle proprie attività, di fondi nazionali, dell'Unione europea e internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
          4. Le quote di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 sono determinate in modo da coprire comunque i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
    Art. 15.
    (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici).

          1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei princìpi vigenti in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali».

    Art. 16.
    (Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

          1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

     

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    1973, n. 605, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 4-bis. - (Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero). - 1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
          2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d'iscrizione nell'AIRE.
          3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
          4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.
          5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente».

    Art. 17.
    (Ricetta medica elettronica).

          1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

     

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    legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, il Governo adotta un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quale prevede che:

              a) le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio;

              b) il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2010, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2010, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012.

          2. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

     

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    Art. 18.
    (Pagella elettronica e università digitale).

          1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
          2. La pagella in forma elettronica sostituisce il documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale; a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche redigono le pagelle in forma elettronica, fermo restando il diritto dell'interessato di cui al comma 1.
          3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
          4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare per via telematica l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché le relative verbalizzazione e conservazione dei documenti in forma digitale.

     

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          5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche relative al sistema pubblico di connettività previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 4.
          6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Art. 19.
    (Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia).

          1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 592, comma 2, le parole: «in solido» sono soppresse;

              b) all'articolo 694, comma 4, le parole: «in solido» sono soppresse;

              c) l'articolo 660 è abrogato.

          2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 205, comma 2-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza vincolo di solidarietà»;

     

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              b) all'articolo 227-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «1-bis. Alle attività previste dal presente titolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui al capo VI del titolo II della presente parte»;

              c) l'articolo 235 (L) è sostituito dal seguente:

          «Art. 235. (L) - (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza). - 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219 del presente testo unico, si procede all'iscrizione a ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
          2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
          3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-ter»;

              d) l'articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:

          «Art. 237. (L) - (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie). - 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
          2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso»;

              e) l'articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:

          «Art. 238. (L) - (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva

     

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    insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedano nuovi beni o cespiti di reddito, e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
          2. Se il debitore risulta solvibile, la riscossione coattiva riprende sullo stesso articolo di ruolo.
          3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e l'agente della riscossione è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
          4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione dell'intero o del residuo.
          5. Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
          6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
          7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione».

          3. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) alla lettera a), le parole: «nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni»;

              b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».

     

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    Art. 20.
    (Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

          1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
          2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;

              b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica» e le parole: «di tali sorgenti luminose» sono sostituite dalle seguenti: «di tali lampade»;

              c) all'articolo 11:

                  1) al secondo periodo del comma 1, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:

              a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti a effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso

     

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    è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto deve, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

              b) partecipando a uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento»;

                  2) al comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui all'articolo 15,»;

              d) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».

          3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre

     

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    2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2 del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.
    Capo II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO
    Art. 21.
    (Giuramento dei dipendenti pubblici).

          1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è premesso il seguente articolo:

          «Art. 50-bis. - (Giuramento dei dipendenti pubblici). - 1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.
          2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso».

          2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

    Art. 22.
    (Deroga al blocco delle assunzioni per gli incarichi di funzioni dirigenziali).

          1. Il divieto di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto-legge

     

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    1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applica agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
    Art. 23.
    (Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).

          1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.
          2. Gli oneri relativi al personale del contingente di cui al comma 1 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

    Art. 24.
    (Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).

          1. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

          «3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

     

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    della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 3-bis».
    Art. 25.
    (Ordinamento della carriera diplomatica).

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) la tabella 1 di cui all'articolo 101, terzo comma, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge;

              b) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              «b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi»;

              c) all'articolo 106-bis, primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e di ministro plenipotenziario è redatta, rispettivamente ogni due e ogni tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis. Per i funzionari con grado di consigliere di ambasciata la suddetta relazione è redatta a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario la prima relazione

     

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    successiva alla nomina nel grado è redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale»;

              d) all'articolo 107, primo comma:

                  1) la lettera a) è abrogata;

                  2) alla lettera b), le parole: «nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;

              e) all'articolo 108, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 102»;

              f) il primo comma dell'articolo 109 è sostituito dal seguente:

          «Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado»;

              g) all'articolo 109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali».

          2. Le disposizioni della tabella 1 e dell'articolo 109, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituiti dal comma 1 del presente articolo, devono essere attuate nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    Art. 26.
    (Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero).

          1. Alla legge 27 luglio 1962. n. 1114, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) le parole: «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

     

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    seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;

              b) all'articolo 1:

                  1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni»;

                  2) al comma 2, le parole: «dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei dipendenti pubblici presso gli Stati, enti od organismi di destinazione di cui al comma 1»;

                  3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «2-bis. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145»;

              c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

          «Art. 2. - 1. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere dalla stessa data, a versare all'amministrazione cui appartengono l'importo dei contributi e delle ritenute a loro carico previsti dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Restano a carico delle amministrazioni di

     

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    appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro»;

              d) all'articolo 3, primo comma:

                  1) le parole: «agli impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «ai dipendenti»;

                  2) le parole: «articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;

              e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

          «Art. 4-bis. - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della medesima legge»;

              f) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni»;

              g) all'articolo 6, primo comma:

                  1) le parole: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze armate»;

                  2) le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui al citato primo comma dell'articolo 1».

     

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    Art. 27.
    (Disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri).

          1. All'articolo 2, comma 588, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quelle acquistate o noleggiate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri».
          2. All'articolo 168, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprovata da adeguata esperienza professionale»;

              b) al secondo periodo, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni».

    Capo III
    DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
    Art. 28.
    (Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche).

          1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

     

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          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano puntualmente le disposizioni che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
          3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, disposizioni integrative o correttive.
          4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
    Art. 29.
    (Princìpi e criteri direttivi).

          1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

              a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; individuare, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 22 a 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di diritto di accesso, gli atti dei procedimenti

     

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    amministrativi oggetto dell'obbligo di trasparenza;

              b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai princìpi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;

              c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

              d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

              e) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei princìpi di economicità, di universalità e di complementarità;

              f) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche

     

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    di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti;

              g) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;

              h) prevedere una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;

              i) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a h) mediante idonei strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;

              l) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della

     

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    titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera i) e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;

              m) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:

                  1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                  2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                  3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

              n) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;

              o) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

          2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

     

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    modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
          3. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 28, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Art. 30.
    (Codificazione).

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, un decreto legislativo con il quale provvede a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

              a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

              b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

              c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

              d) al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

              e) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     

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              f) ai decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo assicura il solo coordinamento formale delle disposizioni risolvendo eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
          3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

     

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    ALLEGATO A
    [Articolo 25, comma 1, lettera a)]

    «TABELLA 1
    [di cui all'articolo 101, terzo comma, lettera b)]

    Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero
    Gradi
    Funzioni
    Ambasciatore Capo di rappresentanza diplomatica
    Ministro plenipotenziario Capo di rappresentanza diplomatica
    Ministro presso rappresentanza diplomatica
    Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)
    Capo di consolato generale di 1a classe
    Capo di consolato generale (**)
    Consigliere di ambasciata Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)
    Capo di consolato generale
    Console generale aggiunto presso consolato generale di 1a classe (*)
    Consigliere di legazione Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)
    Console presso consolato generale di 1a classe (*)
    Capo di consolato di 1a classe (***)
    Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)
    Capo di consolato
    Console aggiunto presso consolato generale di 1a classe o Console presso consolato generale (*)
    Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)
    Capo di vice consolato
    Vice console presso consolato generale di 1a classe, consolato generale o consolato (*)

            (*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.
            (**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di capo di consolato generale prevista dalla tabella A allegata al presente decreto.
            (***) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».