Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/06191 D'IPPOLITO VITALE. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
al personale di Poste Italiane, in seguito...
LEGGI ANCHE IL TESTO DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE
Testo della risposta scritta
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-06191 presentata da IDA D'IPPOLITO VITALE
giovedì 18 febbraio 2010, seduta n.285
D'IPPOLITO VITALE. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
al personale di Poste Italiane, in seguito alla sua trasformazione in società per azioni, dal 28 febbraio 1998 viene riconosciuto il trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'articolo 2120 del codice civile, mentre per il periodo precedente viene corrisposta l'indennità di buonuscita;
la gestione commissariale del fondo di buonuscita dei lavoratori delle Poste - IPOST liquida l'indennità di buonuscita senza interessi maturati e senza tener conto dell'ultima retribuzione percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro da dipendente di Poste Italiane s.p.a., interpretando alla lettera il comma 6 dell'articolo 53 della legge n. 449 del 30 dicembre 1997, che prevede che a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni al personale dipendente della società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, «calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
alla richiesta ufficiale dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a. di conoscere l'ammontare del valore maturato al 28 febbraio 1998 della propria buonuscita «congelata», l'ente di previdenza IPOST - Istituto Postelegrafonici, non ha saputo rispondere;
in questi anni i lavoratori postelegrafonici collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario, che ha avuto esito spesso favorevole alle loro istanze, al fine di vedere rivalutata la buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;
ai dipendenti delle Poste Italiane s.p.a. ancora in servizio e che alla data del 28 febbraio 1998 avevano maturato dieci o venti anni di servizio, viene negato il diritto di accesso alle prestazioni creditizie e sociali, anche per l'acquisto della prima casa, poiché la loro buonuscita (a cui sarebbe stato possibile applicare il decreto ministeriale n. 45 del 7 marzo 2007 in materia di prestazioni creditizie e sociali) è stata liquidata e trasferita alla società «Poste italiane» -:
quale Ente possa informare i dipendenti delle Poste Italiane s.p.a., che alla data del 28 febbraio 1998 avevano maturato il diritto alla buonuscita, sull'effettivo ammontare della stessa;
se si ritenga utile per evitare gli incessanti ricorsi in giudizio, assumere iniziative normative per chiarire l'esatta interpretazione del citato comma 6 dell'articolo 53 della legge n. 449 del 30 dicembre 1997, che riconosca il diritto ad avere la buonuscita calcolata sull'ultima retribuzione;
se sia possibile prevedere uno strumento di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, creando un meccanismo di confluenza della stessa, calcolata alla data del 28 febbraio 1998, con il sistema di trattamento di fine rapporto a cui ora sono soggetti i dipendenti di Poste Italiane s.p.a.;
se il Governo intenda farsi interprete presso l'IPOST, dell'esigenza dei lavoratori di avere accesso alle prestazioni creditizie e sociali di cui in premessa, calcolate sull'ammontare dell'intero periodo lavorativo, compreso quello fino al 1998.
(4-06191)