C. 2857 Proposta di legge presentata il 27 ottobre 2009
Atto a cui si riferisce:
C.2857 Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi di lavoro dipendente e di base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, nonché al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di trattamento tributario della previdenza complementare
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2857 |
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Specificatamente, in tema di reddito di lavoro dipendente, la presente proposta di legge vuole costituire un sia pure limitato atto di giustizia fiscale nei riguardi di una categoria di reddito, quale quello del lavoro dipendente, che, viene ribadito, è stato sottoposto a partire dal 2000 a un processo di «controriforma» in senso peggiorativo, nonostante il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - pur con tutti gli inevitabili limiti derivanti dai cosiddetti «vincoli di bilancio» e pur con l'adozione di talune disposizioni restrittive rispetto alla normativa previgente - sembrasse aver iniziato a concretizzare una, da tempo auspicata, più moderna e attuale visione della fiscalità del lavoro dipendente. La presente proposta di legge non tende, come già rilevato, a proporre una generale revisione della vigente normativa dettata dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma mira essenzialmente a dare attuazione a una previsione della normativa richiamata che a tutt'oggi, passati ormai dodici anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 314 del 1997, non ha avuto alcun seguito. Il riferimento è al disposto del citato articolo 51, comma 9, ai sensi del quale «Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto». La disposizione non ha mai trovato applicazione e ciò ha in sostanza comportato un iniquo impoverimento per i numerosi percipienti di reddito di lavoro dipendente, ai quali erano applicabili le disposizioni cui gli importi si riferiscono, anche perché la variazione percentuale in aumento del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base al 31 agosto 1998 risulta a tutt'oggi pari a circa il 20 per cento. Una conferma della fondatezza delle considerazioni svolte risulta anche dalla ricognizione dei periodi a cui risale la fissazione degli ammontari in questione, e delle singole disposizioni che hanno interessato la materia, i quali possono essere così sintetizzati:
a) 25 febbraio 1995 - decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, indennità di trasferta: in Italia euro 46,48, all'estero euro 77,47;
b) 2 settembre 1997 - decreto legislativo n. 314 del 1997:
1) contributi di assistenza sanitaria: euro 3.615,20;
2) erogazioni liberali in occasione di festività o di ricorrenze: euro 258,23 (disposizione purtroppo irragionevolmente abrogata per meri motivi di gettito);
3) ticket restaurant: euro 5,29;
4) valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori: euro 258,23;
5) indennità di trasferimento all'interno del territorio nazionale: in Italia euro 1.549,37, all'estero euro 4.648,11;
c) 1o gennaio 2000 - decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti: euro 2.065,83.
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Al fine di riequilibrare la situazione, divenuta ormai iniqua, in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente sembra necessario e indiscutibile sul piano sociale:
a) rivalutare immediatamente gli importi degli ammontari suddetti tenuto conto dell'inflazione intercorsa dal momento della loro effettiva fissazione nelle seguenti misure:
1) voce sub a), 30 per cento;
2) voci sub b), 23 per cento;
3) voce sub c), 16 per cento;
b) prevedere che la rivalutazione divenga obbligatoria;
c) prevedere che la rivalutazione venga effettuata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e non solo nell'ipotesi in cui tale variazione superi il 2 per cento annuo, allineandosi in ciò alla disciplina previdenziale (si veda, ad esempio, l'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si prospetta altresì l'opportunità di intervenire, rivalutandoli, sugli importi giornalieri delle trasferte sia in Italia che all'estero indicati nell'articolo 95, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, disponendone la rivalutazione in base alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, stimata, per il periodo intercorrente tra il 1995 e il 2007, nel 30 per cento. Si dovrebbe anche in tale caso prevedere che, successivamente, la rivalutazione divenga obbligatoria e che vada effettuata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In questa sede non si avanzano proposte specifiche al riguardo, in quanto andrebbe valutata l'opportunità di procedere all'abrogazione della normativa nel più ampio contesto di una meditata riforma dell'insieme dei costi deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa.
In materia di reddito di impresa, la presente proposta di legge mira a colmare alcune lacune della normativa vigente, concernenti in particolare un insieme di disposizioni aventi ricadute sul lavoro dipendente. In particolare, si mira a rendere talune norme vigenti meno farraginose nella loro applicazione da parte del datore di lavoro, conseguendo nel contempo una più apprezzabile loro applicabilità nei riguardi dei lavoratori interessati.
In materia di previdenza complementare, la presente proposta di legge non intende proporre una compiuta riforma della disciplina, ma solo prevedere un insieme di disposizioni che possono concorrere al consolidamento dei richiamati fondi in un momento di difficoltà finanziaria come quello attuale, favorendo nel contempo la capacità di risparmio degli aderenti ai fondi stessi.
Questo l'impianto della presente proposta.
Nell'ambito delle misure in materia di reddito di lavoro dipendente (capo I), le modificazioni ivi previste (articolo 1) incidono sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, essendo in parte conseguenti alla rivalutazione di taluni ammontari degli importi che non concorrono a formare tale reddito e prevedendo, altresì, che la rivalutazione degli stessi sia obbligatoria e sia effettuata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, in parte prevedendo nuovi ammontari di importi che non concorrono alla formazione del reddito stesso, quali le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di borse di studio e di assegni equipollenti. Le modificazioni introdotte riguardano, inoltre: la cessione in favore di lavoratori dipendenti di beni di nuova fabbricazione acquistati o prodotti dal datore di lavoro nello stesso esercizio della cessione; i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore agli enti bilaterali e ai fondi e casse aventi per oggetto la formazione professionale in genere e il
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In materia di reddito di impresa (capo II), si esclude (articolo 2) dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore normale di un fabbricato concesso in uso dal datore di lavoro ai propri lavoratori che per motivi di lavoro devono trasferire la propria residenza anagrafica; rendendo più rispondenti alle necessità delle imprese talune disposizioni vigenti, le modifiche riguardano, altresì, le spese per prestazioni di lavoro, in particolare la deducibilità di quelle sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale e nazionale.
All'articolo 3, si tende a completare la previsione dell'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di oneri di utilità sociale, prevedendo la deducibilità delle spese relative a iniziative anche sotto forma di cessioni di beni o di servizi, anche se erogati secondo modalità che consentono l'individuazione dei fruitori, e le erogazioni liberali operate in favore dei Circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (CRAL) e di associazioni ed enti similari, utilizzabili dai dipendenti, sostenute per finalità sociali.
In materia di previdenza complementare (capo III), si tende (articolo 4) a superare le attuali perplessità concernenti la sicura deducibilità dal reddito di impresa di una percentuale almeno del trattamento di fine rapporto (TFR) trasferito ai fondi pensione. L'anticipazione della posizione individuale maturata dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari, modulata in ragione del tempo della richiesta, è oggetto di modifica dal punto di vista della ritenuta a titolo di imposta, prevedendo che all'anticipazione erogata per spese sanitarie dell'aderente sia applicata una ritenuta con l'aliquota del 15 per cento; una riduzione dell'aliquota da operare a titolo di imposta è disposta per un'anticipazione importante sul piano sociale, per l'acquisto della prima casa di abitazione o per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia relativi alla prima casa di abitazione; un aumento della ritenuta a titolo di imposta è disposto per le ulteriori esigenze dell'aderente.
All'articolo 5, intervenendo sul finanziamento delle forme pensionistiche complementari, si vuole migliorare la posizione degli aderenti, favorendo la trasparenza della gestione dei fondi anche e sotto il profilo dei costi degli stessi e la formazione di un maggiore risparmio degli interessati sotto forma di un incremento del contributo fiscalmente deducibile ai
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Le modificazioni apportate dall'articolo 6 sulla partecipazione alla forma pensionistica complementare concernono la riduzione delle aliquote da operare a titolo di imposta per taluni riscatti riferibili a fattispecie meritevoli di particolare attenzione per la loro incontestabile rilevanza sul piano sociale: riscatto per morte dell'aderente alla forma pensionistica complementare e riscatto per i casi di invalidità permanente e di disoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari è oggetto di modifica all'articolo 7, sottraendo i fondi pensione al pesante balzello dell'imposta di bollo che costituisce una componente non indifferente dei costi di gestione degli stessi, nonché attenuando il peso degli oneri sociali allorquando si rende necessario attuare politiche, ad esempio, di consolidamento degli stessi anche attraverso processi di unificazione.
Al capo IV, l'articolo 8 abroga la legge 11 agosto 1991, n. 272, normativa di interpretazione autentica delle agevolazioni tributarie disposte in favore dei cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d'Italia.
L'articolo 9 dispone la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
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1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «erogazioni liberali,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers),»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «euro 3.615,20» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.446,70»;
2) alla lettera b), le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 250» e dopo le parole: «familiari del dipendente» sono inserite le seguenti: «non superiori nel periodo d'imposta ad euro 25.000»;
3) alla lettera c), le parole: «lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,51,»;
4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le spese di trasporto rimborsate ai lavoratori dipendenti che si avvalgono dei mezzi di trasporto urbano nel territorio comunale;»;
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5) alla lettera f-bis), dopo le parole: «asili nido» sono inserite le seguenti: «, di scuole per l'infanzia»;
6) alla lettera g), le parole: «a lire 4 milioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 2.396,36,»;
7) la lettera i) è abrogata;
c) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Non concorrono inoltre alla formazione del reddito:
a) le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di borse di studio e di assegni equipollenti;
b) la cessione in favore di lavoratori dipendenti a un corrispettivo pari a quello di acquisto di beni di nuova fabbricazione acquistati o prodotti dal datore di lavoro nello stesso esercizio della cessione;
c) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore agli enti bilaterali e ai fondi e alle casse aventi per oggetto la formazione professionale in genere e il consolidamento delle professionalità dei dipendenti; i contributi da assistenza versati a enti o a casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 1.000;
d) le indennità e le somme corrisposte in dipendenza di giorni di permesso retribuiti in forza di legge e di accordi e contratti anche aziendali nei casi in cui il lavoratore si assenti dal lavoro per effettuare donazioni di sangue, di midollo osseo, di tessuti epiteliali e di organi;
e) le somme versate dal datore di lavoro per l'iscrizione del dipendente a elenchi, registri e albi professionali obbligatori per legge in ottemperanza a contratti, accordi e regolamenti aziendali;
f) le somme rimborsate ai dipendenti a fronte delle spese da questi ultimi sostenute per accertamenti sanitari obbligatori per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
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g) la percentuale erogata a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e le percentuali eventualmente erogate per analoghe finalità ove le stesse siano previste per legge, per contratto collettivo anche aziendale o per regolamento aziendale, nonché i rimborsi di spese sostenute a proprio carico dal lavoratore dipendente nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione;
h) i contributi erogati dal datore di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di un'unità immobiliare ad uso di abitazione, a condizione che il dipendente non possieda nel territorio dello Stato un altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso e purché di importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 1.500»;
d) al comma 3, le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 317,62»;
e) al comma 4, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
«c-ter) nel caso di concessione in locazione o in comodato o in uso anche promiscuo delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 102, comma 9, si assume come valore normale il 10 per cento dei relativi costi di utilizzo e di gestione sostenuti dal datore di lavoro»;
f) al comma 5:
1) le parole: «lire 90.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 60,42»;
2) le parole: «a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 100,71»;
3) il quarto periodo è soppresso;
g) al comma 7, le parole: «a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.905,73» e le parole: «9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.717,16»;
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h) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al contribuente è riconosciuta la facoltà di richiedere la tassazione sulla base del reddito effettivamente percepito ove ciò risulti più favorevole»;
i) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, si provvede alla ricognizione della percentuale di variazione rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento alla stessa data dell'anno precedente. La variazione decorre dal periodo di imposta successivo».
1. All'articolo 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «in cui prestano l'attività» sono inserite le seguenti: «o in comuni limitrofi»;
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro, il relativo valore non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51»;
c) al comma 3:
1) le parole: «a 17 cavalli fiscali,» sono sostituite dalle seguenti: «a 20 cavalli fiscali,»;
2) le parole: «ovvero 20 se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero 25 se con motore diesel»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di trasferte fuori del territorio nazionale, le spese di cui al periodo precedente sono interamente deducibili».
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «opere» sono inserite le seguenti: «, a iniziative anche sotto forma di cessioni di beni»;
b) dopo le parole: «categorie di dipendenti» sono inserite le seguenti: «, anche se erogati secondo modalità che consentono l'individuazione dei fruitori, e le erogazioni liberali operate in favore dei circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (CRAL) e di associazioni ed enti similari,».
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1. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole da: «ridotta» fino a «6 punti percentuali» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «del 23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla formazione del limite di cui al presente comma non concorrono gli importi dovuti dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari per l'ammissione e per la partecipazione alle stesse e a fronte delle spese di gestione e di funzionamento di queste ultime. Tali importi sono deducibili anche se comportano il superamento del predetto limite purché idoneamente documentati. Alla formazione del limite non concorre inoltre l'importo delle erogazioni di cui all'articolo 29, comma 4, lettera e), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
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1. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1o gennaio 2011, sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2, lettera c), e 3, la ritenuta a titolo di imposta è operata con l'aliquota del 9 per cento. A decorrere dalla medesima data, in relazione alle fattispecie previste al citato comma 2, lettere a) e b), la ritenuta a titolo di imposta è operata con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti e i documenti formati o di cui sia parte, nonché i contratti compiuti, rilasciati o dei quali sia parte un fondo pensione sono esenti dall'imposta di bollo. L'esenzione si applica anche nei confronti degli aderenti per gli atti e per i documenti formati o presentati dagli stessi relativi allo svolgimento del rapporto
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1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, la legge 11 agosto 1991, n. 272, è abrogata.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, eventualmente non coperti con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c), e 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.