• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/05740 [Pubblico impiego]
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Testo della risposta scritta



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05740 presentata da LUIGI BOBBA
lunedì 18 gennaio 2010, seduta n.267
BOBBA. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:


l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha introdotto nell'ordinamento amministrativo la vicedirigenza dello Stato, stabilendo che «la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento...»;


il predetto articolo è stato ripreso nel decreto attuativo alla legge delega n. 15 del 2009 relativa al pubblico impiego, pertanto l'articolo 17-bis del decreto legislativo 165 del 2001 è rimasto invariato;


con la riforma della dirigenza attuata dalla legge 15 luglio 2002 n. 145 si introduce l'area separata della vicedirigenza che modifica sostanzialmente la struttura del pubblico impiego che, prima dell'introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi nei due blocchi contrapposti di dirigenti e degli altri dipendenti affidati ad un sistema uniforme di contrattazione collettiva;


l'introduzione del termine «separata» per l'area della vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questa categoria nel Contratto di comparto, bensì in una contrattazione specifica;


la ratio della norma risiede nell'impossibilità di definire il rapporto di lavoro del personale direttivo mediante gli strumenti utilizzati dal contratto di comparto, in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli del dirigente piuttosto che a quelli degli impiegati;


la vicedirigenza, pertanto, non è un'area funzionale interna al contratto del personale livellato, bensì un'area contrattuale separata da questo contesto, completamente autonoma oppure inserita, a budget separato, nell'area della dirigenza;


la figura del vicedirigente, indispensabile in una organizzazione efficiente ed efficace, dovrebbe rappresentare l'area dei quadri direttivi dell'Amministrazione italiana;



nella sentenza 4399 del 7 marzo 2008 del tribunale di Roma, veniva riconosciuto a 82 funzionari del Ministero dei beni culturali e ambientali la qualifica di vicedirigente e il risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in euro 15.000;


nella sentenza 12847 del 17 luglio 2009, il tribunale di Roma confermava il proprio orientamento in tema di vicedirigenza nell'impiego pubblico, attribuendo un valore immediatamente precettivo all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dalla disciplina dell'istituto della vicedirigenza in sede di ccnl, e disapplicando l'articolo 8 della legge 15 marzo 2009. Secondo il Tribunale di Roma la lesione della posizione giuridica del lavoratore deriverebbe proprio dall'illegittima inapplicazione della disposizione di legge, nelle more di una disciplina contrattuale che non sarebbe necessaria. L'articolo 17-bis del decreto citato, non sarebbe una norma meramente programmatica, bensì «si tratterebbe di fonte idonea ad istituire direttamente l'area stessa avendo già determinato i requisiti soggettivi dei dipendenti da inserire nella stessa»;


il tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella sentenza del 3 febbraio 2009, specificava che: «i ricorrenti legittimamente, dunque, lamentano il danno derivante dalla mancata attribuzione della qualifica spettante. La mancata attuazione della disciplina della nuova area professionale in sede contrattuale va qualificata come condotta inadempiente»;


la regione Sicilia a seguito della sentenza n. 488 del 2009 del Consiglio di Giustizia amministrativa istituisce la vicedirigenza;


ad oggi la vicedirigenza risulta sia stata introdotta nelle regioni Puglia e Liguria, oltre alla Sicilia;


secondo le sentenze sopracitate e l'interpretazione autentica della legge, si demanda alla contrattazione collettiva la sola disciplina e non l'istituzione della posizione lavorativa, che risulta automatica secondo la normativa di riferimento;



la Comunità Europea, con vari atti di indirizzo, ha già più volte censurato il comportamento dell'Italia, in quanto l'unica in Europa a non aver previsto, nell'ordinamento pubblico, l'area dei quadri nel comparto pubblico;


la direttiva n. 36 del 2005 sulle alte professionalità, concernente sia il settore pubblico che privato, recepita in Italia con legge comunitaria, ha previsto all'articolo 17 lettera e);


il riconoscimento di uno status normativo ed economico diverso per chi svolge da cinque anni funzioni direttive o di quadro;


appare all'interrogante lesivo del principio di uguaglianza il fatto che l'attuazione della legislazione, nazionale ed europea, sia stata assicurata solo in alcune regioni italiane;



appare altresì lesivo dei principi di efficacia e di efficienza della pubblica amministrazione, che i funzionari pubblici, già per legge dirigenti, debbano adire il giudice ordinario per veder realizzato e applicato un proprio diritto, con conseguente risarcimento del danno, a scapito dell'erario pubblico -:


come mai in Italia venga disattesa non solo la normativa nazionale, ma anche quella comunitaria;


se i ministri interrogati non ritengano opportuno porre in essere quanto necessario per garantire nel settore pubblico a tutti i lavoratori, aventi i requisiti, lo status di vicedirigenti dello Stato.(4-05740)