• Testo DDL 1865

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Atto a cui si riferisce:
S.1865 Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1865


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1865
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VICARI, BATTAGLIA, CARRARA, CUFFARO e PALMIZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2009

Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri,
dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia
e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23

 

Onorevoli Senatori. – Risalgono al febbraio del 1929 i regolamenti professionali dei geometri e dei periti industriali che, mai aggiornati, non rispondono più né allo sviluppo della tecnica né alle esigenze della società che utilizza tali categorie professionali per un’ampia gamma di servizi particolarmente importanti e richiesti su tutto il territorio nazionale.

    Il testo del presente disegno di legge, nel suo contenuto essenziale ed in particolare per quanto riguarda le competenze in materia edilizia, era già stato approvato dall’Aula del Senato nel corso della XIII legislatura (atto Senato n. 884) e dalla Commissione lavoro del Senato nelle due precedenti legislature. Ora ne proponiamo un testo aggiornato rispetto ai precedenti essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che ha istituito le nuove figure professionali del geometra laureato e del perito industriale laureato destinate nel tempo a sostituire le originarie categorie dei geometri e dei periti industriali che, nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica, svolgono sostanzialmente le medesime attività.
    La normativa del 1929 (regolamenti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275) fissa il limite di competenza dei geometri e dei periti industriali edili all’interno dell’incerto concetto di «modesta costruzione», forse giustificato dalla particolare fase di ricostruzione e di crescita economica che caratterizzò l’Italia di quel lontano periodo.
    Ma ora questo concetto appare assai incerto e troppo elastico per essere considerato adeguato ai nostri giorni in funzione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della tecnica costruttiva degli immobili.
    Il presente disegno di legge fissa limiti ben precisi al vago concetto di «modesta costruzione» legandoli sì alla formazione scolastica ed universitaria ma, soprattutto, all’acquisizione di specifiche capacità ad operare, ottenute attraverso la partecipazione, con profitto e con prova finale, a corsi di formazione organizzati dalle categorie professionali in accordo con le università e con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
    La poca chiarezza dell’originaria definizione del 1929 ha dato origine, nel tempo, a forti tensioni tra le categorie tecniche interessate, sfociate in una miriade di vertenze legali tendenti all’annullamento di incarichi professionali e di titoli autorizzativi ad edificare, rilasciati su progetti anche di modesta entità, redatti da geometri e da periti industriali edili.
    Il presente disegno di legge tenta quindi di porre fine a tali controversie dando certezza del diritto ai geometri ed ai periti industriali ma soprattutto rivitalizzando l’interesse degli studenti iscritti agli istituti tecnici che vedranno il loro futuro professionale con maggiori e più sicure prospettive di lavoro.
    L’articolo 1 chiarisce le finalità.
    L’articolo 2 suddivide i limiti di competenza nelle zone del territorio nazionale dichiarate a rischio sismico da quelle per le quali tale rischio è escluso affrontando, tra l’altro, la vexata quaestio dell’uso del cemento armato. L’utilizzo del cemento armato, che nel 1929 costituiva una metodica costruttiva del tutto sperimentale e comunque rientrante nelle competenze di geometri e periti, si è nei decenni particolarmente diffuso per ogni tipo di costruzioni (rurali, industriali e civili) perdendo quasi completamente il carattere sperimentale e di eccezionalità, divenendo di uso standardizzato e comune per tutti gli interventi edilizi.
    La sempre più consistente presenza di laureati iscritti agli albi dei geometri e periti industriali, unita all’esperienza maturata nei decenni trascorsi dai professionisti esperti nel settore edilizio, costituisce garanzia della sicurezza degli edifici e della tutela della pubblica indennità.
    Restano escluse dalle competenze di geometri e periti edili le progettazioni strutturali e la direzione dei lavori di complessi di strutture organicamente e solidamente collegati e svolgenti una funzione statica unitaria e gli adeguamenti strutturali riguardanti immobili con cubatura superiore a 5.000 metri cubi in zona sismica.
    L’articolo 2, comma 2, tende ad incentivare la partecipazione di più professionisti alla progettazione ed alla realizzazione di opere complesse, ciascuno secondo le proprie competenze e con distinte ed autonome funzioni, quando ciò corrisponda alle scelte del committente nella fase di conferimento dell’incarico professionale. Tale collaborazione professionale, in special modo tra ingegneri, geologi e geometri, è oggi ampiamente diffusa, stante il fatto che spesso l’intervento del geometra e del perito edile si limita alla sola progettazione architettonica nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie, lasciando gli aspetti strutturali a tecnici laureati specialisti del settore.
    L’articolo 3 della presente proposta delimita le competenze del geometra e del perito edile, ancorché in possesso di laurea, nel settore urbanistico, fissando il limite di interventi relativi alla redazione di piani di lottizzazione alla superficie territoriale di un ettaro.
    Va al riguardo rilevato che si tratta comunque di interventi di attuazione di direttive e norme edilizie già dettagliatamente previste ed imposte dagli strumenti urbanistici adottati e vigenti che, nella maggioranza dei casi, prescrivono scelte e comportamenti progettuali predeterminati e vincolanti.
    Le limitazioni previste dall’articolo 2 sono estese anche alla redazione dei piani di recupero edilizio previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e che sempre più spesso riguardano singoli edifici per i quali l’intervento consiste nel semplice progetto di recupero accompagnato da una convenzione urbanistica concordata o richiesta dall’amministrazione cui compete emettere il titolo autorizzativo.
    Gli articoli 4 e 5 della proposta confermano varie competenze di periti edili e geometri, anche in possesso di laurea, già ricomprese nei rispettivi regolamenti o in leggi nazionali successivamente emanate, con particolare riferimento alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli incendi, all’impatto ambientale, all’inquinamento acustico e al rendimento energetico degli edifici.
    L’attuale normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ha sempre ricompreso le categorie dei tecnici abilitati all’esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi albi professionali tra coloro che possono operare nei nuovi settori di attività a condizione di possedere una specifica e certificata capacità conseguente ad apposita specialistica formazione. Tale concetto, del tutto innovativo nella recente produzione legislativa nazionale, spinge i tecnici ad acquisire forte specializzazione settoriale condivisa ed avvalorata dalle norme transitorie contenute nel successivo articolo 6.
    L’articolo 6 precisa che le competenze in campo edilizio fissate dall’articolo 2 sono comunque sottoposte al possesso di specifici requisiti formativi che prescindono dall’iscrizione all’albo professionale. Tali requisiti obbligatori variano a seconda che il professionista sia laureato, sia iscritto all’albo da oltre dieci anni, fatto questo che esalta il valore dell’esperienza operativa, ovvero sia iscritto all’albo da meno di dieci anni.
    Per tutti i tre casi sono previsti uno o più eventi formativi certificati che in gran parte del territorio nazionale sono già stati avviati e sperimentati con successo da parte delle organizzazioni provinciali della categoria in accordo con le università, con gli enti di formazione e con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
    In particolare, e per tutti gli iscritti, è previsto l’obbligo di partecipazione con profitto al corso di formazione sul rendimento energetico degli edifici, essendo tale evento non solo necessario per formare certificatori energetici ma soprattutto in quanto le recenti e sempre maggiormente sentite norme sul contenimento dei consumi energetici e sulla protezione dell’ambiente hanno sostanzialmente innovato il modo di progettare gli involucri edilizi ed i relativi impianti tecnologici.
    Per le giovani generazioni di professionisti iscritti agli albi, ormai perfettamente consapevoli della necessità di accedere ad una formazione specifica ed approfondita, la previsione contenuta nel presente disegno di legge non costituisce alcun problema in quanto già oggi la partecipazione ai corsi di formazione proposti è sensibilmente diffusa sia a livello provinciale sia a livello regionale.
    L’articolo 7 infine detta norme riguardanti gli iscritti al registro dei praticanti, considerati a tutti gli effetti dei futuri professionisti che hanno già scelto la professione che intendono esercitare.
    Per coloro che non vengono assunti con contratto definitivo o con contratto di formazione lavoro ovvero con altre forme contrattuali previste e regolamentate dalla legge, è previsto il riconoscimento, quale lavoratore autonomo, di un compenso comprensivo di rimborso spese di importo non inferiore a 5.000 euro in ragione d’anno.
    Per disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, (legge Biagi) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge Biagi (oltre alle circolari del Ministero del lavoro n. 1 dell’8 gennaio 2004 e dell’INPS n. 9 del 22 gennaio 2004 e n. 103 del 6 luglio 2004) tale importo non implica (ad esclusione della ritenuta d’acconto) alcun onere o incombenza contabile per il praticante al quale viene, invero, riconosciuto lo status professionale di lavoratore autonomo «praticante geometra» o «praticante perito edile» in attesa del superamento dell’esame di Stato o dell’accesso all’albo.
    Pare essere questa una norma prima di tutto di civiltà oltre che di etica professionale ormai condivisa da ampie aree politiche e professionali.
    Anche per i praticanti viene fissato l’obbligo di frequentare il corso in materia di rendimento energetico degli edifici quale condizione necessaria per l’accesso all’esame di Stato abilitativo alla professione.
    Nel suo complesso il disegno di legge, composto di sette articoli, darà sicurezza operativa ad una compagine di professionisti composta da oltre 120.000 tecnici dando maggiore dignità alle loro prestazioni ed assicurando alla collettività servizi professionali svolti da persone selezionate, preparate e costantemente aggiornate.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

    1. La presente legge disciplina l’attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, il conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

    1. Sono di competenza anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l’ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

        a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato o interrato;

        b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre al piano semi-interrato o interrato. È esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e di complessi edilizi staticamente collegati di cubatura fuori terra superiore a metri cubi 5.000.

    2. La progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri, geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da altro tecnico abilitato.

    3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
    4. Ai geometri, ai geometri laureati, ai periti industriali con specializzazione in edilizia ed ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n.  42 del 2004.
    5. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.

(Urbanistica)

    1. Rientra nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

    2. Rientra nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro i limiti fissati dall’articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Prestazioni)

    1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l’estimo e l’amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

Art. 5.

(Norme relative ad altre
competenze professionali)

    1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in materia di valutazione d’impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico degli edifici.

Art. 6.

(Norme transitorie)

    1. Ai geometri laureati ed ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall’articolo 2 solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

    2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall’articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
    3. Ai geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore ai dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall’articolo 2, comma 1, solo se in possesso dei seguenti requisiti:

        a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

        b) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private in zona sismica della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;
        c) aver frequentato con profitto un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale attinente all’ingegneria naturalistica, all’inquinamento acustico, alla bioedilizia ed alla tutela del paesaggio e dell’ambiente della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

Art. 7.

(Norme per l’accesso all’Albo
e per la pratica professionale)

    1. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, svolto presso lo studio professionale di un geometra o geometra laureato iscritto all’albo da almeno un quinquennio, ha la durata di un biennio anche quando il praticante venga assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica.

    2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che svolgono un periodo di pratica biennale presso uno studio professionale di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato, ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore di specializzazione relativo al diploma del praticante, è riconosciuto un compenso, comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro 5.000 lorde annue oltre alla contribuzione previdenziale. I praticanti dovranno pertanto iscriversi alle rispettive casse previdenziali e saranno soggetti ad iscrizione obbligatoria all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
    3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n.17, nel corso del biennio di praticantato, ai fini dell’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato, sono tenuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d’intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
    4. Gli esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione alle professioni di geometra, geometra laureato, perito industriale e perito industriale laureato, sono disciplinati, per quanto attiene all’edilizia, coerentemente alle competenze professionali definite dall’articolo 2, comma 1.
    5. Sono fatte salve le competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali, dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.


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