• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
C.9/02936-A/189 premesso che:all'articolo 2, comma 135 alla lettera c), prevede: «Un incentivo tra i 2500 e i 5000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, d'inserimento al lavoro o...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2936-A/189 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di mercoledì 16 dicembre 2009, seduta n.259

La Camera,
premesso che:
all'articolo 2, comma 135 alla lettera c), prevede: «Un incentivo tra i 2500 e i 5000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, d'inserimento al lavoro o termine non inferiore a 12 mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario»;
l'incentivo economico non è finalizzato al collocamento mirato (come previsto dalla legge n. 68 del 1999) e, quindi, a misure volte alla formazione e alla stabilizzazione sul posto di lavoro del disabile ma alla attività di intermediazione. Il premio viene fornito anche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata (12 mesi), consentendo alle agenzie di collocamento privato di godere del premio anche ripetutamente per i medesimi soggetti collocati e per i medesimi datori di lavoro;
i lavoratori disabili, a differenza di altre fasce di lavoratori svantaggiati, hanno un sistema legale di collocamento obbligatorio, che già prevede incentivi ai datori di lavoro che assumono disabili con particolari difficoltà d'inserimento. La legge n. 68 del 1999 prevede, infatti: «collocamento mirato» (articolo 2); convenzioni d'integrazione lavorativa (articolo 11); convenzioni d'inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (articolo 12); convenzioni d'inserimento lavorativo (articolo 12-bis); incentivi alle assunzioni (articolo 13); fondo regionale per l'occupazione dei disabili (articolo 14);
va, inoltre, precisato che la individuazione dei soggetti con particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario non avviene al momento dell'iscrizione ma nel successivo momento dell'inserimento lavorativo, ad opera dei servizi per l'impiego provinciali e dei servizi di inserimento lavorativo pubblici Asl, comuni ed altri, previo verifica del comitato tecnico di cui all'articolo 6 della legge n. 68 del 1999. In questo contesto risulta difficile individuare i disabili con particolare difficoltà di inserimento;
l'approvazione della disposizione contenuta alla lettera c) dell'articolo 2, comma 13 finirebbe dunque per creare un sistema parallelo e in qualche modo alternativo - alla vigente legge sul collocamento obbligatorio, senza le garanzie fornite dagli strumenti pubblici, assegnando cospicue risorse economiche, che potrebbero essere destinate al datore di lavoro per agevolare l'integrazione lavorativa del disabile, alle agenzie di intermediazione;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicati della norma di cui all'articolo 2, comma 135, lettera c), al fine di adottare le eventuali iniziative volte ad uniformare la norma in oggetto con la normativa vigente, in materia di collocamento di laboratori disabili.
9/2936-A/189.Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.