• Testo DDL 676

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Atto a cui si riferisce:
S.676 Interventi per favorire lo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 676


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 676
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore Paolo FRANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Interventi per favorire lo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale
e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano

 

Onorevoli Senatori. – I commi 340 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (legge finanziaria 2007), dispongono l’istituzione di un apposito Fondo diretto a cofinanziare programmi regionali di intervento per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, attraverso l’istituzione di zone franche.

    Le agevolazioni sono rivolte anche alle piccole imprese di nuova costituzione nelle aree assistite, in conformità agli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti a finalità regionale. Gli interventi sono estesi a quelli del recupero urbano di aree e quartieri degradati.
    I criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sono definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di parametri socioeconomici, a seguito di un’apposita proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni interessate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento.
    Il presente disegno di legge intende estendere le agevolazioni previste per le zone franche urbane dalla finanziaria 2007 ai comuni confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
    Lo scopo è quello di creare in questi territori condizioni sociali ed economiche simili a quelle del territorio a statuto speciale adiacenti, per poter contrastare la tendenza allo spopolamento dei centri urbani ed il fenomeno di emigrazione sempre più persistente negli ultimi tempi.
    Le nuove risorse finanziarie che si intendono stanziare a favore delle aree franche dovrebbero sopperire ai minori trasferimenti di natura finanziaria a disposizione degli enti locali e agli svantaggi di natura economica – maggiormente evidenti in queste aree – conseguenti alla diversità del regime fiscale tra aree a statuto speciale e aree a statuto ordinario. Secondo i proponenti occorre un intervento mirato a favore di queste zone per ovviare alle discriminazioni e disuguaglianze tra cittadini dello stesso contesto territoriale di area vasta, dovute solo al fatto di appartenere ad amministrazioni territoriali diverse.
    Il presente disegno di legge rappresenta un primo passo per il sostegno di tali aree nell’ottica di innescare processi virtuosi di sviluppo e di riscatto economico-sociale, nonché di riequilibrio demografico, consentendo l’adozione di una serie di misure a favore delle attività economiche agricole commerciali e artigianali ed iniziative per valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Le disposizioni di cui ai commi da 340 a 343 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si applicano anche ai comuni confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui al comma 340 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Art. 2.

    1. All’onere di cui all’articolo 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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