testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.3013 Disposizioni temporanee in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire nelle udienze penali
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza"
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3013 |
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Dalla lettura della sentenza della Corte è emerso come, sebbene in astratto non sia irragionevole introdurre alcune prerogative a favore delle alte cariche dello Stato, dette prerogative debbano essere logicamente e coerentemente legate al sistema politico-costituzionale vigente.
Ebbene, al fine di non compromettere la funzionalità dell'azione dell'esecutivo per fatti estranei all'iniziativa parlamentare, così come è stato recentemente e autorevolmente affermato dal Presidente della Repubblica, si ritiene necessario introdurre un sistema di prerogative che consenta di garantire il sereno svolgimento delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con le disposizioni di cui alla presente proposta di legge si intende disciplinare, in via temporanea e transitoria sino all'approvazione della correlata norma costituzionale, l'istituto del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire nelle udienze dei processi penali che lo vedono imputato, parte lesa o testimone.
La chiara indicazione circa la transitorietà della norma, valida sino all'approvazione di un'organica disciplina delle prerogative
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Infatti, la stessa Corte costituzionale ha più volte ritenuto indenne da censure di incostituzionalità l'introduzione di una normativa anticipatrice degli effetti di una norma già sottoposta all'esame del Parlamento, statuendo il principio in forza del quale risulta ammissibile la previsione di una disciplina transitoria e limitata nel tempo destinata ad essere sostituita in tempi brevi dalla legge che regolerà in via definitiva l'istituto che la norma temporanea anticipa (Corte costituzionale, sentenze n. 349 del 2007, Diritto, 7.1; n. 431 del 1987, Diritto, 5.3; n. 67 del 1984).
L'introduzione, dunque, con norma temporanea e transitoria, di una disciplina che consenta il rinvio del processo penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in vista della prossima approvazione della disposizione di riforma costituzionale, restando intatto il corretto esercizio dell'azione penale, garantita l'attività di indagine e inalterati i termini prescrizionali, si ritiene essere una soluzione idonea a tutelare il buon andamento dell'amministrazione e del Governo.
Si tratta di un'iniziativa legislativa chiaramente alternativa alla proposta di legge sul cosiddetto «processo breve», proprio al fine di prevenirne gli effetti destabilizzanti sull'intero sistema giudiziario.
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1. Nelle more della definitiva approvazione e promulgazione della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e delle modalità di partecipazione dello stesso ai processi penali e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri il sereno svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione e dalla legge, costituisce suo legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quale imputato, parte offesa o testimone il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, nonché delle attività preparatorie e consequenziali.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, rinvia il processo ad altra udienza.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione dei reati rimane sospesa per tutta la durata del rinvio, secondo
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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.