Testo DDL 954
Atto a cui si riferisce:
S.954 Tutela di incapaci perchè in stato vegetativo permanente
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 954
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 954
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2008 Tutela di incapaci in stato vegetativo permanente
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Onorevoli Senatori. – La vicenda di Eluana Englaro che dal 1992 versa in stato vegetativo permanente ha suscitato grande e giustificato interesse a seguito degli interventi della Suprema corte di cassazione (sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007) e della Corte di appello di Milano, I sezione civile (sentenza del 25 giugno 2008 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 88/08).
Nelle sentenze predette, si sono ritenuti applicabili, nel caso di specie, gli articoli 357 e 424 del codice civile.
L’autorità giudiziaria ha considerato quanto già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, (attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), nonché dall’articolo 6 della convenzione di Oviedo (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina), la cui ratifica è stata autorizzata dal Parlamento con legge 28 marzo 2001 n. 145.
Se il ricorso al sistema codicistico (coerente con il decreto legislativo n. 211 del 2003 e con la convenzione di Oviedo) appare corretto, deve evidenziarsi come il valore assoluto della vita, quale bene protetto dalla Costituzione, necessiti di un più pregnante e rigoroso riconoscimento. Si rende, quindi, necessario (in attesa di una più completa e meditata disciplina) intervenire sugli articoli 357 e 424 del codice civile, attraverso una separata norma che limiti il ricorso al sistema codicistico nelle ipotesi di tutela di persona che versi in stato vegetativo permanente e possibile consequenziale richiesta di disattivazione dei presidi sanitari utilizzati per il mantenimento in vita.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
L’esercizio della tutela, come disciplinato dagli articoli 357 e 424 del codice civile, ove riguardi una persona che versa in stato vegetativo permanente e irreversibile, accertato con rigoroso apprezzamento clinico, o in condizione similare, non consente al tutore di chiedere l’autorizzazione alla disattivazione dei presidi sanitari utilizzati per il mantenimento in vita.
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