• Testo DDL 1857

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Atto a cui si riferisce:
S.1857 Modifiche alla disciplina in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1857


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1857
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUTTI, FLUTTERO, CAMBER, FLERES, ALICATA, ZANOLETTI, CORONELLA, ESPOSITO, SAIA, SIBILIA, BARELLI, DE LILLO, TOTARO, DI GIACOMO, GALIOTO, DI GIROLAMO, DE ANGELIS, CIARRAPICO, PISCITELLI, BORNACIN, GAMBA, CANTONI, GRAMAZIO, PALMIZIO, GALLONE, CASTRO, GHIGO, CALIGIURI, NESPOLI, AMORUSO, PARAVIA, LATRONICO, D’ALÌ, CURSI, BEVILACQUA, GIULIANO, D’AMBROSIO LETTIERI, FIRRARELLO, CONTI, CARRARA, MASSIDDA, ORSI, PONTONE, RIZZOTTI, STANCANELLI, LENNA, LICASTRO
SCARDINO, GIORDANO, BETTAMIO, PISANU, FASANO, LAURO, NESSA, IZZO, FAZZONE, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, COLLI, DI STEFANO, PICCIONI, SACCOMANNO, SCIASCIA, MUGNAI, LONGO, MENARDI, BERSELLI, MUSSO, DELOGU, CALABRÒ, CENTARO, AMATO, Giancarlo SERAFINI, BONFRISCO, MORRA, CICOLANI, GALLO, SARRO, MESSINA, ZANETTA, VETRELLA, ASCIUTTI, GRILLO, BALBONI, POSSA, TOFANI, PICHETTO FRATIN, DE ECCHER, COSTA, DE FEO, BATTAGLIA, CASOLI, AUGELLO, SCARPA BONAZZA BUORA, MALAN, VIZZINI, SALTAMARTINI, RAMPONI e VICECONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2009

Modifiche alla disciplina in materia di parità di accesso ai mezzi
di informazione

 

Onorevoli Senatori. – La presente iniziativa è finalizzata alla revisione della vigente disciplina in materia di accesso ai mezzi di informazione, che, soprattutto con riferimento alle più recenti elezioni, ha mostrato tutte le sue debolezze in fase applicativa. L’attuale scenario politico italiano, infatti, rende indispensabile una rivisitazione dei principi che regolano l’accesso, nella direzione di un adeguamento degli stessi al consenso elettorale e alla rappresentatività reale delle formazioni politiche che partecipano alle competizioni elettorali.

    La ripartizione attuale degli spazi e del diritto di accesso ai mezzi di comunicazione nel periodo elettorale non tiene conto in misura adeguata del consenso elettorale e della rappresentatività reale delle formazioni politiche che si candidano a governare i diversi livelli istituzionali.
    Senza alcun intento di favorire o sfavorire determinati soggetti politici, il presente disegno di legge si propone di contemperare i principi fondamentali di democrazia e di libertà con quelli di una equilibrata e ragionevole suddivisione dell’accesso ai mezzi di informazione nel periodo elettorale.
    Il principio di uguaglianza dei soggetti politici non implica necessariamente una assoluta parità degli stessi nell’accesso al mezzo radiotelevisivo durante il periodo elettorale, ma è anzi logicamente compatibile con una gradazione rispondente a criteri predeterminati per legge. Sulla base di queste considerazioni il presente disegno di legge introduce il principio della proporzionalità nell’accesso agli spazi disponibili di comunicazione politica in periodo di campagna elettorale, correlandolo alle risultanze elettorali conseguite da ciascuna forza politica nelle precedenti omologhe competizioni e alla consistenza dei relativi gruppi parlamentari, mantenendo comunque una sorta di «diritto di tribuna» per le nuove formazioni politiche o per quelle che per la prima volta si presentano.
    In questa prospettiva e basandosi sull’esperienza applicativa quasi decennale, vengono altresì previste una serie di modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito denominata «legge n. 28 del 2000» finalizzate ad evitare obblighi e modalità di effettuazione delle trasmissioni di comunicazione politica particolarmente stringenti e, in definitiva, controproducenti per la fruizione da parte degli utenti e a stabilire un sistema di regole più flessibile e meno complicato, anche per i soggetti chiamati a verificarne la conformità per quanto attiene ai programmi di comunicazione politica, a quelli di informazione e alla presenza di esponenti politici durante il periodo elettorale.
    Di conseguenza vengono ridotte le competenze della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative alla fissazione di regole e di criteri specifici sulla diffusione dei programmi di comunicazione politica e di informazione da parte degli operatori radiotelevisivi privati.
    Tra le norme proposte si prevede anche la riduzione da 15 a 5 giorni del periodo antecedente la data delle votazioni entro il quale è posto il divieto di diffondere sondaggi demoscopici. Restano peraltro in vigore le norme della legge n. 28 del 2000, con le integrazioni della legge 6 novembre 2003, n. 313, riferite alle emittenti locali, riservando solo a tali ultimi soggetti la possibilità di diffonderne messaggi politici autogestiti a pagamento, che rimangono vietati per le emittenti radiotelevisive nazionali.
    L’articolo 1 provvede a integrare la legge n. 28 del 2000. In particolare, il comma 1 adegua il titolo della vigente legge alle modifiche introdotte, sopprimendo il principio della «parità» nell’accesso all’informazione durante il periodo elettorale.
    Il comma 1, lettera c), sostituisce l’articolo 1 della legge, definendo la finalità e l’ambito di applicazione della disciplina, sopprimendo, in particolare, i principi della «parità di trattamento e di imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici».
    Il comma 1, lettera d), in materia di comunicazione politica radiotelevisiva al di fuori dei periodi di campagna elettorale, sostituisce l’articolo 2 della legge n. 28 del 2000, riproducendo le definizioni di comunicazione politica e di programmi di informazione già previste per l’emittenza locale dall’articolo 11-ter della stessa legge n. 28 del 2000, come modificato dalla legge n. 313 del 2003. Vengono inoltre meno il principio di parità di condizione nella esposizione di opinioni e posizioni politiche e la previsione della obbligatorietà dell’offerta per le emittenti nazionali con i connessi macchinosi adempimenti attuativi. Risulta riprodotto il principio che le disposizioni relative alla comunicazione politica in periodo di campagna elettorale non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione. Vengono meno le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla fissazione di regole specifiche in materia di comunicazione politica durante il periodo elettorale, con il mantenimento delle relative competenze in capo alla Commissione di vigilanza per quanto riguarda i programmi di comunicazione politica e dei programmi di informazione delle concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
    La lettera e) del medesimo comma 1 provvede ai necessari adeguamenti formali dell’articolo 3 della legge n. 28 del 2000.
    Il comma 1, lettera f), relativo ai programmi di comunicazione politica nei «periodi di campagna elettorale», introduce invece, nella ripartizione degli spazi, il criterio di proporzionalità rispetto al peso politico di ciascun soggetto nelle corrispondenti precedenti consultazioni elettorali; una proporzionalità speculare nel periodo antecedente la presentazione delle liste elettorali e con un correttivo dopo la loro presentazione, a salvaguardia dei soggetti politici non ancora rappresentati nelle assemblee elettive.
    Una proporzionalità da applicarsi integralmente nel primo periodo, intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e quella della presentazione di liste e candidature. Successivamente, negli ultimi 30 giorni, dopo la presentazione di liste e candidature, la previsione di riservare il 20 per cento dello spazio in pari misura a tutte le coalizioni o liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, garantisce in ogni caso anche a nuovi partiti o a nuove formazioni politiche adeguata visibilità. Si tratta peraltro di un principio, quello dell’accesso graduato in base a determinati parametri, già affermato nella legislazione di altri Paesi Europei.
    Per il periodo di campagna elettorale, rimangono invece invariate le regole sui messaggi politici autogestiti (parità di condizioni nell’accesso agli spazi) previste dall’articolo  4.
    La lettera f) interviene sull’articolo 4 della legge n. 28 del 2000 sul piano formale.
    La lettera g), relativa ai programmi di informazione, dispone, sostituendo il comma 1 dell’articolo 5, che gli stessi siano soggetti ai principi di obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione, il cui rispetto è riconducibile alla esclusiva responsabilità della testata. Vengono conseguentemente meno le competenze della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla definizione di criteri specifici ai quali le emittenti radiotelevisive devono conformarsi nei programmi di informazione nel periodo di campagna elettorale.
    La lettera i) provvede a individuare, nei cinque giorni precedenti la data delle votazioni, il periodo di tempo entro il quale è vietato comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici, precedentemente fissato nei quindici giorni.
    La medesima lettera i) costituisce modifiche della legge n. 28 del 2000 in materia di sanzioni adeguandole alle mutate caratteristiche dei programmi di comunicazione politica e di informazione.
    Ancora la lettera i), al numero 5), individua i criteri da utilizzare per l’adozione dei provvedimenti di urgenza previsti dal comma 9 dell’articolo 10, con il riferimento ai criteri di proporzionalità stabiliti all’articolo 4, comma 2 nella nuova formulazione.
    L’articolo 2 reca le disposizioni finali. Il comma 1 stabilisce l’applicabilità della disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 anche ai fornitori di contenuti in ragione dell’evoluzione tecnologica e legislativa successiva all’anno di emanazione della legge n. 28 del 2000.
    I commi 2 e 3 intervengono su altri provvedimenti legislativi antecedenti e successivi in coerenza con le disposizioni della presente iniziativa che non contempla la parità di trattamento nell’accesso.
    Ai sensi del comma 4 viene meno il divieto di presenza di candidati ed esponenti di forze politiche nei programmi di diverso genere (quali, ad esempio, quelli di intrattenimento) previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.
    L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28)

    1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) nel titolo, le parole: «per la parità di» sono sostituite dalle seguenti: «per l’»;

        b) nel capo I, le parole: «parità di» sono soppresse;
        c) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Art. 1. - (Finalità e ambito di applicazione). – 1. La presente legge promuove e disciplina l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum»;
        d) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
    «Art. 2. - (Programma di comunicazione politica radiotelevisiva e programma di informazione). – 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.

    2. Ai fini della presente legge per «comunicazione politica» si intende ogni programma in cui assuma carattere rilevante la propaganda politica attraverso l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
    3. Ai fini della presente legge per «programma di informazione» si intende il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo diverso da quelli indicati al comma 2, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
    4. Le disposizioni relative alla comunicazione politica di cui all’articolo 4 non si applicano ai programmi di informazione di cui al comma 3.
    5. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le regole per l’applicazione della disciplina in materia di comunicazione politica e i criteri specifici ai quali deve conformarsi la concessionaria pubblica dei programmi di informazione»;

        e) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, le parole: «comma 3,» sono soppresse;

            2) al comma 4, le parole: «comma 3,» sono soppresse;
            3) al comma 6, le parole: «all’articolo 1, comma 2» sono sostitute dalle parole «all’articolo 1, comma 1».;

        f) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. La Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
        a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di ammissione delle candidature, gli spazi sono ripartiti in misura proporzionale ai voti riportati dai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati, purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

        b) per il tempo intercorrente tra la data di ammissione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi disponibili sono ripartiti per il 20 per cento in pari misura tra tutte le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale e dell’ambito territoriale di riferimento e per il restante 80 per cento dello spazio in misura proporzionale ai voti riportati da ciascuna forza politica che ha visto eletto con il proprio simbolo almeno un rappresentante nelle precedenti elezioni omologhe;
        c) tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
        d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario»;

            2) al comma 3, primo periodo, le parole: «all’articolo 1, comma 2,» sono sostitute dalle seguenti: «all’articolo 1, comma 1,»;

            3) al comma 5, primo periodo, le parole: «Ministro delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

        g) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Nei programmi di informazione, le emittenti radiotelevisive devono garantire il rispetto dei principi di obiettività, imparzialità ed equità sotto la esclusiva responsabilità della testata giornalistica»;
        h) all’articolo 8, comma 1, le parole: «Nei quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Nei cinque giorni»;

        i) all’articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 2, le parole: «Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

            2) al comma 3, le parole: «In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di violazione dell’articolo 4, commi 1 e 2 e 6,»;
            3) il comma 5 è abrogato;
            4) al comma 8, alinea, le parole: «5,» sono abrogate;
            5) al comma 9, dopo le parole: «nell’accesso alla comunicazione politica» sono aggiunte le seguenti: «secondo i criteri previsti dall’articolo 4, comma 2».

Art. 2.

(Disposizioni finali)

    1. La disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano anche ai fornitori di contenuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

    2. All’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «di parità di trattamento e» sono abrogate.
    3. All’articolo 1 comma 6, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il punto 9) è sostituito dal seguente:

    «9) garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;».
    4. All’articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere finalizzata alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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