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Atto a cui si riferisce:
C.4/03223 ARACRI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il Comune di Fiumicino nel lontano 1997 aveva annunciato che si sarebbero riscosse...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 26 ottobre 2009
nell'allegato B della seduta n. 238
All'Interrogazione 4-03223 presentata da
FRANCESCO ARACRI
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Si premette che la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico ha disciplinato, a partire dalla legge quadro n. 447 del 1995, le azioni e i compiti degli operatori e dei soggetti pubblici a livello centrale e locale per mitigare gli effetti del rumore negli aeroporti nazionali. La circolare dell'Ente nazionale per l'aviazione civile APT 26 del 3 luglio 2007 è intervenuta solo successivamente con dei chiarimenti sull'applicazione delle vigenti disposizioni, peraltro, non giuridicamente vincolanti per tutti i soggetti coinvolti dalla normativa sul rumore.
In relazione all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei (Iresa) si ricorda in primo luogo che questa, per effetto della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha sostituito dal 1o gennaio 2001 la precedente imposta erariale istituita con il decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ora abrogata.
Il gettito derivante dall'Iresa regionale è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997.
In secondo luogo, si specifica che le modalità esecutive per la riscossione di tale imposta regionale sono subordinate all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale decreto, che l'autorità competente avrebbe dovuto emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342 e che avrebbe dovuto stabilire le modalità applicative dell'imposta, non è stato a tutt'oggi emanato; pertanto la norma è di fatto inapplicabile.
Con riferimento ai quesiti inerenti la Commissione aeroportuale, si premette che questa, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, svolge esclusivamente i seguenti compiti:

definizione delle procedure antirumore (31 ottobre 1997, articolo 5, comma 2);

caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (definizione delle curve di isolivello acustico e individuazione delle zone A, B e C - decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, articolo 5 comma 2), sulla base anche delle procedure antirumore approvate;

definizione degli indici Ia, Ib e Ic finalizzati alla classificazione dell'aeroporto (decreto ministeriale del 20 maggio 1999, articolo 7 comma 6); questi indici, una volta definiti, non hanno alcun effetto e sono solo «conoscitivi» per il Ministero dell'ambiente.
Per quanto riguarda l'Aeroporto di Fiumicino, la commissione prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, cosiddetta «commissione antirumore», si è formalmente costituita il 4 aprile 2000. Tale commissione ha definito ed approvato già nel 2001 le «procedure antirumore» sulla base delle quali, successivamente ha potuto avviare le attività finalizzate alla «definizione delle zone di rispetto».
Successivamente, si è proceduto con i lavori per la determinazione dell'intorno aeroportuale e con l'approvazione delle curve di isolivello acustico delimitanti le zone di rispetto. Si è così conclusa la procedura di «caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale» prevista dal decreto ministeriale 31 ottobre 1997, articolo 6, che è stata formalmente completata dalla Commissione con l'approvazione della zonizzazione acustica dell'aeroporto «all'unanimità».
La complessa procedura per arrivare a definire l'intorno aeroportuale è transitata attraverso la costituzione, il 5 aprile 2002, di un «gruppo tecnico ristretto» costituito in seno alla commissione di cui facevano parte rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della Regione Lazio, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) Lazio, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), dell'Ente nazionale di assistente dal volo (ENAV), e di Aeroporti di Roma.
L'approvazione definitiva della «caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale» è avvenuta dopo la riunione del 25 febbraio 2004, tramite la deliberazione della commissione n. 1/2004 con oltre tre anni di anticipo rispetto alla citata circolare Enac del 3 luglio 2007.
Le curve di isolivello acustico sono poi state recepite nella zonizzazione acustica comunale del comune di Fiumicino.
In relazione ai quesiti relativi al sistema sanzionatorio si specifica che diversamente da quanto affermato da quest'ultimo, la contestazione di eventuali violazioni e l'irrogazione di eventuali sanzioni al vettore per «superamento dei limiti acustici» non è prevista dalla normativa vigente; ciò presupporrebbe peraltro l'esistenza di un limite acustico per ciascun «evento di rumore», prodotto da quello specifico velivolo, e questi limiti non sono stabiliti da nessuna norma attualmente vigente.
L'irrogazione della sanzione prevista dalla legge in vigore è un compito proprio del direttore dell'aeroporto ma solamente qualora vengano ravvisate violazioni delle procedure antirumore (decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, articolo 2, comma 1); nell'Aeroporto di Fiumicino si sta completando il complesso procedimento finalizzato a determinare le modalità in base alle quali accertare la violazione delle procedure antirumore.
Con riferimento al tema del sistema di monitoraggio del rumore, infine, si rappresenta che nell'Aeroporto di Fiumicino è operativo un sistema in grado di integrare i dati di rumore rilevati dai sensori con i tracciati radar resi disponibili con 24 ore di ritardo dall'Ente nazionale di assistenza al volo (Enav). Allo stato attuale il numero delle centraline fisse di monitoraggio effettivamente installate all'esterno del sedime aeroportuale è pari a 15, alle quali a breve se ne aggiungeranno altre tre, in modo da disporre di 18 sensori fissi collocati sul territorio.
Tutte le centraline sono collocate lungo le direttrici di decollo/atterraggio degli aerei, in conformità alla normativa vigente 20 maggio 1999, articolo 5, comma 1).
Infine, si fa presente come la sorveglianza e la verifica dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1997 n. 496, articolo 2, è di competenza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) che ha effettuato e continua ad effettuare con sistematicità, attraverso la struttura del CRISTAL (Centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio) appositamente creata, gli opportuni controlli finalizzati all'espletamento dei compiti istituzionali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.