testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.1578 Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1578 |
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La seconda stortura si verifica nel procedimento di selezione basato su una serie di quiz detti «di cultura generale». C'è molto da opinare sul contenuto di questi quiz, c'è da discutere come possa accadere da un lato che talune domande siano sbagliate, dall'altro che i testi delle domande siano noti ancor prima della prova d'esame.
Un'ulteriore stortura è determinata dai posti disponibili presso le facoltà. Quelle più grandi possono accogliere un numero maggiore di studenti e quindi la selezione incorporerà anche studenti che in altre facoltà sarebbero stati esclusi, mentre in queste ultime non vengono ammessi alcuni meritevoli.
Sono questi i principali motivi per cui da anni assistiamo ad un triste spettacolo fatto di ricorsi alla giustizia amministrativa e di sanatorie a posteriori quasi imposte al Parlamento.
Peraltro nel recente decreto «milleproroghe» (decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
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Il progetto qui presentato propone un percorso totalmente innovativo, dando modo a tutti gli studenti di confrontarsi con la materia che intendono studiare. Va ricordato che talune delle menti più brillanti della scienza sono arrivate a fatica all'università, dopo percorsi scolastici tormentati e ritardati, per poi esplodere in tutta la loro capacità. Si prevede quindi (articolo 1) l'accesso libero al primo biennio di corsi. In tale periodo lo studente ha il tempo di valutare le proprie capacità e l'università quello di valutare il rendiconto dello studente. Trascorso il primo biennio si passa a prove selettive specifiche, che potranno essere molto più dure di quelle attuali, in quanto basate sugli studi appena conclusi. Si accede alle prove, ovviamente, solo se in regola con tutti gli esami.
Inoltre si prevede che i posti siano assegnati in base ad una graduatoria nazionale, in modo da evitare di escludere taluni meritevoli. A coloro che non superano la prova, la legge dà comunque diritto ad iscriversi a corsi di rango inferiore (infermieristici, ad esempio, nel caso delle facoltà di medicina) o ad utilizzare gli esami già sostenuti in facoltà non a numero chiuso.
L'articolo 2, invece, assegna al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro degli affari esteri, la determinazione del numero di medici necessario al sistema, tenuto conto però anche delle esigenze internazionali. Se è vero infatti che 5.000 nuovi medici all'anno sono troppi per l'Italia, è pur vero che il resto del mondo non è così fortunato ed ha un disperato bisogno di cure somministrate da mani soccorrevoli ed esperte.
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1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono premesse le seguenti parole: «Per gli anni di corso successivi al primo biennio,».
2. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Per il primo biennio, l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è libera. L'ammissione agli anni di corso successivi è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura specifica, relative alle discipline oggetto di studio durante il primo biennio, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. L'ammissione alle prove di cui al comma 1 è subordinata al superamento di tutti gli esami previsti nel primo biennio. Le università pubblicano il relativo bando almeno sessanta giorni prima dell'effettuazione delle prove e garantiscono la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi al loro svolgimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, le prove sono effettuate in un unico giorno nelle sedi universitarie di tutto il territorio nazionale e i posti disponibili sono assegnati sulla base di una graduatoria nazionale. I soggetti ammessi alle prove, che non siano rientrati nella graduatoria, possono richiedere l'iscrizione ed eventualmente l'abbreviazione di corso per il conseguimento di lauree affini,
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3. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge».
1. A decorrere dall'anno accademico 2008-2009, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede alla revisione del numero degli accessi agli anni di corso successivi al primo biennio relativi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, sulla base delle esigenze prospettate per il successivo quinquennio, tenuto conto delle esigenze internazionali e di quella di assicurare un adeguato numero di accessi agli studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo e che ivi intendono tornare a operare.