testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.2781 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affondamento di navi con carichi di rifiuti tossici o radioattivi presso le coste e nel mare territoriale italiani
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2781 |
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È ormai certo che dietro i ripetuti e più volte denunciati episodi di affondamento di navi con carichi sospetti si nasconde un'articolata organizzazione cui fanno capo interessi della criminalità organizzata e di singoli operatori o imprese che trovano convenienza nello smaltire in questo modo i rifiuti tossici o radioattivi prodotti dalle loro attività industriali. Vi è ormai la certezza che questi episodi non sono isolati ma sono piuttosto l'espressione di un fiorente mercato di traffici illeciti internazionali dei rifiuti pericolosi e radioattivi via mare.
Considerata la gravità degli inquinamenti provocati dalle cosiddette «navi dei veleni», occorrono una bonifica immediata e un'inchiesta approfondita che indaghi il fenomeno, ne accerti le cause, ne definisca i contorni e ne studi gli effetti sulla salute dei cittadini e dell'ambiente. Il
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Sul numero delle navi affondate lungo le coste italiane non vi sono, ad oggi, dati certi: si ritiene che le navi affondate dagli anni ottanta ad oggi siano circa trenta. Di queste, tre sono quelle di cui ha parlato il pentito di mafia Francesco Fonti. Tra queste, la nave «Cunsky», già ritrovata nel mare di Cetraro, trasportava, secondo le dichiarazioni del pentito Fonti, almeno 120 fusti di scorie radioattive. Tali dati, oltremodo allarmanti, giustificano ancora più l'urgenza di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, allo scopo di individuare non solo le responsabilità di quanti hanno organizzato l'armamento, il trasporto e l'affondamento delle navi, ma anche le eventuali responsabilità dei soggetti pubblici che hanno competenza sulla materia dello smaltimento dei rifiuti tossici.
Quella della quale si propone l'istituzione è una Commissione parlamentare di inchiesta dalla composizione snella, non pletorica, che potrà avviare rapidamente i propri lavori e concludersi entro la XVI legislatura. Lo Stato deve lanciare un segnale forte sui traffici illeciti dei rifiuti tossici o radioattivi. La Commissione parlamentare di inchiesta potrà investigare approfonditamente il fenomeno proponendo anche interventi legislativi e amministrativi ritenuti necessari al fine di evitare che il fenomeno si ripeta o si aggravi, e per stroncare i traffici criminali che lo organizzano e lo sostengono.
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1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affondamento di navi con carichi di rifiuti tossici o radioattivi presso le coste e nel mare territoriale italiani, e sulle attività illecite connesse a tali eventi, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sugli episodi di affondamenti di navi con carichi di rifiuti tossici o radioattivi presso le coste e nel mare territoriale italiani, sulle organizzazioni criminali che hanno organizzato l'armamento, il trasporto e l'affondamento di tali navi e sulle persone o società che hanno partecipato a tali attività;
b) individuare le responsabilità di quanti hanno organizzato l'armamento, il trasporto e l'affondamento delle navi con carichi di rifiuti tossici o radioattivi;
c) verificare le eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati destinatari dell'attuazione delle normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti tossici o radioattivi, nonché l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte di soggetti pubblici nelle vicende oggetto delle indagini;
d) proporre interventi legislativi e amministrativi, anche d'urgenza, ritenuti necessari per impedire il ripetersi di tali eventi, per l'individuazione, per la messa in sicurezza e per la bonifica dei siti interessati nonché per rendere più efficace l'azione di prevenzione da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
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2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisa la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
4. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari ciascun componente la
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1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
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1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti in base al regolamento di cui al comma 1.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritiene necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
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6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 20.000 euro per l'anno 2009 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese in misura non superiore al 25 per cento di quelle stabilite per l'anno in corso, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.