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Atto a cui si riferisce:
C.2641 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2641


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI, ESPOSITO, GIACHETTI, TIDEI, TRAVERSA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 24 luglio 2009


      

Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento giuridico, nonostante il divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti sia stato abrogato con il referendum del 1993, la condotta di coltivazione non autorizzata di piante da stupefacenti continua a costituire sempre e comunque un illecito penale, con esclusione di qualsivoglia spazio per un intervento punitivo solo in via amministrativa ai sensi dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito «testo unico», e ciò pur in presenza di coltivazioni di modestissima dimensione, rispetto alle quali sarebbe inverosimile una destinazione del ricavato al mercato.
      E invero l'attività di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti non è richiamata né nell'articolo 73, comma 1-bis, né nell'articolo 75, comma 1, ma solo nel comma 1 del citato articolo 73 del testo unico; ne deriva che il legislatore sembra aver attribuito scientemente a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale, quale che sia la dimensione della piantagione e quale che sia il quantitativo di principio attivo ricavabile
 

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dai fiori o dalle foglie delle piante da stupefacenti.
      Anche dopo l'incisivo intervento di riforma della disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti realizzato nel 2006 (decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49), il legislatore ha finito con l'aderire a quell'opinione giurisprudenziale senz'altro prevalente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 360 del 24 luglio 1995), secondo cui la condotta di coltivazione, in quanto potenzialmente in grado di aumentare il quantitativo di droga circolante, sarebbe intrinsecamente più grave rispetto a quella di mera detenzione, così da meritare un trattamento punitivo diverso e più severo.
      Peraltro la predetta impostazione è stata ribadita più recentemente anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 28605 del 2008), essendosi riaffermato, pur dopo il novum normativo del 2006, che l'attività di coltivazione, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, 28, 73, comma 1-bis, e 75, comma 1, del testo unico, è vietata e sanzionata penalmente anche qualora la finalità dell'agente sia di destinare il prodotto della coltivazione a mero consumo personale.
      Il divieto generale e assoluto di coltivare le piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del testo unico (tra le quali è annoverata la cannabis indica) appare davvero eccessivo, perlomeno rispetto a quelle condotte di coltivazione rudimentale e domestica di poche piantine, destinate a consentire il ricavo di modestissimi quantitativi di principio attivo, giacché in casi del genere il rischio di destinazione a terzi della sostanza stupefacente è pressoché nullo e parimenti nullo è il rischio per la salute individuale del coltivatore-assuntore.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si intendono innanzitutto modificare gli articoli 26 e 28 del testo unico, così da cogliere la reale diversità di situazione che caratterizza la coltivazione in senso tecnico da attività solo naturalisticamente rientranti in tale nozione, rispetto alle quali è preferibile non operi il divieto di coltivazione in assenza di autorizzazione.
      L'altra importante modifica consiste nel richiamare espressamente la condotta di coltivazione sia nell'articolo 73, comma 1-bis, che nell'articolo 75 del medesimo testo unico, in modo da attribuire alla stessa, qualora emerga che il ricavato della coltivazione sia destinato a un uso esclusivamente personale, una rilevanza meramente amministrativa.
      In sintesi, la normativa introdotta dalla presente proposta di legge, estendendo gli effetti del referendum abrogativo del 1993 anche a tutte quelle attività di coltivazione cosiddetta «domestica» delle piante da stupefacenti, è l'unica in grado di evitare le irragionevoli conseguenze che discendono dall'applicazione della disciplina di rigore vigente che, da un lato, impone di sanzionare penalmente il modesto coltivatore di qualche piantina di canapa indiana mentre, dall'altro, punisce solo in via amministrativa le condotte di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, anche in quantitativi di significativa consistenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nel divieto di cui al comma 1 non è compresa l'attività di coltivazione priva di caratteristiche tecnico-agrarie o imprenditoriali».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

      «1-bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 2, non è richiesta con riferimento all'attività di coltivazione priva di caratteristiche tecnico-agrarie o imprenditoriali».

Art. 3.

      1. All'alinea del comma 1-bis dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,» è inserita la seguente: «coltiva,».

 

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Art. 4.

      1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo le parole: «Chiunque illecitamente importa,» è inserita la seguente: «coltiva,».