• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02714/170 premesso che:l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/170 presentato da ANTONELLO GIACOMELLI testo di mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto alle attività di riciclaggio finalizzate al terrorismo internazionale.
9/2714/170. Giacomelli.