testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.1350 Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1350 |
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Tuttavia, se è vero che l'abolitio criminis ad opera della citata legge n. 205 del 1999 non vale a escludere che nelle condotte di oltraggio siano, comunque, ravvisabili gli estremi dell'ingiuria aggravata, è pur vero che tale reato è perseguibile solo a querela di parte e che né il fermo né l'arresto sono consentiti.
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Tutto ciò ha ingenerato e ingenera nell'opinione pubblica una percezione distorta del ruolo del pubblico ufficiale e intacca quel «senso dello Stato» che ogni cittadino dovrebbe, invece, percepire come sacro e intoccabile. Nessuno può, infatti, negare l'importanza della funzione svolta da un pubblico ufficiale e valutare l'offesa a questo rivolta alla stregua di quella rivolta a un qualunque cittadino.
La presente proposta di legge, ripristinando il reato in questione attraverso l'introduzione dell'articolo 340-bis nel codice penale, vuole garantire una maggiore tutela sia delle istituzioni sia dei loro servitori e lo fa punendo con la reclusione fino a un anno chiunque offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
La dignità dei pubblici ufficiali, che con abnegazione e spirito di sacrificio servono quotidianamente il nostro Paese, merita di essere tutelata con rigore e fermezza e sta a noi ridare loro l'onorabilità che meritano e l'indiscussa funzione di rappresentanti dello Stato.
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1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 340-bis. - (Oltraggio a un pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a un anno.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».