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Atto a cui si riferisce:
C.1277 Nuova disciplina delle targhe degli autoveicoli



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1277


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRIMOLDI, ALLASIA, REGUZZONI, SALVINI, STEFANI
Nuova disciplina delle targhe degli autoveicoli
Presentata il 10 giugno 2008


      

Onorevoli Colleghi! - Dalla nascita della prima automobile fino ai nostri giorni la targa automobilistica è stata, da sempre, parte integrante della storia legata al mondo automobilistico.
      Le modifiche e le innovazioni a cui la stessa è stata sottoposta negli anni ne hanno cambiato profondamente l'aspetto e la struttura, adattandola continuamente alle esigenze dei tempi.
      Purtroppo, il susseguirsi di cambiamenti, anche in conformità con la normativa europea, ha contribuito alla perdita di importanti elementi che hanno caratterizzato la storia delle targhe automobilistiche, rendendo, sotto alcuni aspetti, più incerto il panorama legato alla circolazione delle autovetture.
      Con la scomparsa della sigla della provincia, reintrodotta in modo facoltativa dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1998, n. 355, le attuali targhe risultano, infatti, anonime e non permettono l'immediata identificazione dell'autovettura e del proprietario, con il rischio che ciò possa incidere negativamente sull'efficacia delle azioni di controllo svolte dalle stesse Forze dell'ordine. Inoltre, la sigla della provincia, oltre a rappresentare un importante elemento di identificazione, è anche espressione di un sentimento di appartenenza al proprio territorio che è fortemente sentito dalla popolazione e che da sempre ha trovato sostegno nelle idee e nelle iniziative del nostro gruppo parlamentare.
      La presente proposta di legge, pertanto, ha tra gli obiettivi quello di introdurre obbligatoriamente, quale parte integrante
 

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della targa, la sigla della provincia di residenza del proprietario del veicolo, recuperando in questo modo la perduta identità territoriale della nostra gente.
      Un altro aspetto correlato che ci preme affrontare in quest'ambito riguarda poi l'introduzione del regime personale della targa automobilistica che, oltre a realizzare il collegamento diretto tra la stessa targa e il titolare, comporta anche, nel breve periodo, un risparmio per i cittadini, in termini sia di tempo sia di denaro. Ogni automobilista, infatti, diviene titolare della targa del proprio veicolo, con la possibilità di trasferirla sul veicolo successivamente acquistato, come del resto già accade in altri Paesi dell'Unione europea.
      L'auspicio è che gli interventi previsti dal presente provvedimento possano essere, quanto prima, esaminati dal Parlamento, evitando ai cittadini di continuare a sopportare i disagi legati alla presenza un apparato burocratico estremamente lento e vetusto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Carattere personale della targa degli autoveicoli).

      1. La targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo.
      2. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.
      3. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.
      4. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.
      5. Il titolare che non intende più utilizzare la targa ad esso assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione.

Art. 2.
(Introduzione obbligatoria della sigla provinciale).

      1. Le targhe degli autoveicoli contengono, nella zona rettangolare posta all'estrema destra, il contrassegno letterale della sigla della provincia di residenza del titolare, quale parte integrante della targa stessa.
      2. Tutte le sigle provinciali, comprese quelle di Roma e delle province di nuova istituzione, sono composte da due caratteri alfabetici.

 

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Art. 3.
(Distribuzione della targa degli autoveicoli).

      1. La distribuzione delle targhe automobilistiche conformi alle disposizioni della presente legge ha inizio a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1o gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni della presente legge, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro un mese dalla data di cui al comma 1.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.