testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.1272 Nuove disposizioni concernenti l'acquisto, la detenzione e l'uso personale di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1272 |
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In base alla legislazione vigente nel nostro Paese, è vietato l'utilizzo di nebulizzatori contenenti prodotti irritanti o urticanti. Infatti, l'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e dall'articolo 585 del codice penale, considera come «armi comuni» la quasi totalità degli strumenti in cui è tenuta compressa una sostanza irritante proiettabile a distanza, in ragione della loro destinazione naturale all'offesa delle persone. In aggiunta, la detenzione illegale e il porto delle cosiddette «armi proprie» sono puniti a norma degli articoli 697 (Detenzione abusiva di armi) e 699 (Porto abusivo di armi) del codice penale. Quindi chiunque porta con sé, fuori della propria abitazione, tali nebulizzatori incorre nel reato di porto abusivo di armi e rischia una non lieve pena detentiva, poiché le pene originariamente previste dal codice penale sono state prima raddoppiate e poi triplicate con successivi interventi legislativi.
È utile, inoltre, ricordare che una recente sentenza della Corte di cassazione (la n. 21932 del 9 giugno 2006, I sezione penale) ha confermato la condanna di un cittadino per porto abusivo
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Al contrario di quanto accade in Italia, invece, in alcuni Paesi stranieri le «bombolette antiaggressione» possono essere vendute e acquistate liberamente senza alcuna autorizzazione ed il relativo porto è libero. Ciò è reso possibile dal fatto che il legislatore, pur configurando tali strumenti come armi, ne riconosce la prevalente natura difensiva, sminuendone il lato offensivo. In particolare, in Francia l'acquisto e la detenzione di bombolette antiaggressione da parte di persone maggiori di età sono liberi. In Italia manca invece una legge che regoli espressamente la materia e che consenta di acquistare e detenere liberamente i nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti. Sulla scorta dell'esempio francese si potrebbe disciplinare l'acquisto e la detenzione di questi congegni il cui carattere è prevalentemente difensivo, poiché il gas emesso non lascia danni permanenti. In tal senso si muove la proposta di legge finalizzata a legalizzare l'uso dei nebulizzatori in oggetto e a consentirne l'utilizzo ogniqualvolta i cittadini, ed in particolare le donne, si vedono costretti a fronteggiare una microcriminalità sempre più dilagante.
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1. I soggetti maggiori di età possono liberamente acquistare, detenere ed eventualmente usare, per difesa personale, nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti. Per i soggetti compresi tra i sedici e i diciotto anni è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale.
2. Ai fini dell'acquisto dei nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti, l'acquirente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui attesta di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.