Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/02911 RUVOLO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le politiche europee. - Per sapere - premesso che:
in data 14 gennaio 2008 il...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata lunedì 14 settembre 2009
nell'allegato B della seduta n. 213
All'Interrogazione 4-02911 presentata da
GIUSEPPE RUVOLO
Risposta. - In via preliminare, intendo sottolineare che non risultano essersi verificati da diversi anni, in Italia ed in Europa, casi di rabbia, a seguito di scambi commerciali di cani tra gli Stati membri dell'Unione Europea.
È opportuno ricordare che la normativa comunitaria attualmente vigente, ivi inclusi i controlli delineati nell'ambito della stessa, è finalizzata a mantenere gli elevati livelli sanitari raggiunti per quanto concerne la malattia in questione; ciò al fine di tutelare la sanità animale e quella dei cittadini.
In presenza di tale specifica normativa comunitaria, gli Stati membri non possono, ovviamente, applicare una propria normativa di carattere nazionale. Pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, lo Stato membro che riceve gli animali effettua a destinazione, nei confronti degli stessi, controlli a campione e non discriminatori, nonché procede, ove necessario, all'effettuazione dei prelievi di ulteriori campioni: questo al fine di monitorare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa da parte degli Stati membri speditori (responsabili, «in primis», della conformità degli animali alle disposizioni comunitarie).
In caso di riscontri non favorevoli, detti controlli a destinazione vengono incrementati dagli organi preposti alla programmazione degli stessi (Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari-Uvac).
Tra i controlli a destinazione che possono effettuarsi per il commercio di cuccioli, vi è anche la verifica della vaccinazione protettiva nei confronti della rabbia.
La conformità a tale requisito, il quale è l'unico posto dalla normativa comunitaria riguardo a specifiche malattie ai fini della movimentazione, può essere verificata attraverso l'esame (controllo di identità e documentale), della documentazione di scorta degli animali (nella quale viene attestata l'avvenuta effettuazione dell'intervento profilattico), ma anche mediante l'espletamento degli esami di laboratorio (in questo caso è necessario procedere all'effettuazione dei prelievi di sangue sugli animali), concernenti la titolazione degli anticorpi neutralizzanti il virus della rabbia.
A seguito della vaccinazione nei confronti della rabbia, e tenuto conto delle indicazioni di natura tecnica degli organismi internazionali, un animale può considerarsi protetto nei confronti dell'infezione qualora abbia un titolo anticorpale (concentrazione di anticorpi nel sangue) pari ad almeno 0,5UI/ml.
Pertanto, gli animali per i quali non è stato dimostrato detto titolo anticorpale, seppur dichiarati vaccinati, pongono certamente non trascurabili problemi sanitari, non essendo protetti, di fatto, nei confronti dell'infezione della rabbia (questo è preoccupante in particolare qualora tali animali vengano movimentati e condotti al seguito dei proprietari in Paesi nei quali la rabbia costituisce un concreto rischio sanitario).
Di conseguenza, sono evidenti l'importanza di tali controlli e la necessità, in caso di esiti sfavorevoli degli stessi, di intervenire adeguatamente al fine di assicurare che gli animali risultino effettivamente immunizzati e protetti dall'infezione.
Le partite di animali che vengono commercializzate in ambito comunitario senza le previste certificazioni sanitarie, rilasciate dai Servizi veterinari ufficiali dei Paesi speditori, non possono che ritenersi illegali, in quanto le spedizioni non risultano approvate dallo Stato membro di provenienza. Questo Ministero e i Ministeri della giustizia e degli affari esteri, ciascuno per gli aspetti di competenza, stanno cooperando attivamente per individuare gli elementi maggiormente idonei a caratterizzare il reato di «importazione clandestina» di questi animali, al fine di prevenirne e stroncarne, anche attraverso la previsione di apposite sanzioni, ogni forma di commercializzazione e di introduzione che non ricada nell'ambito di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali: Francesca Martini.