• Testo DDL 598

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Atto a cui si riferisce:
S.598 Istituzione di un libretto di risparmio per i nuovi nati





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 598


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 598
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2008

Istituzione di un libretto di risparmio per i nuovi nati

 

Onorevoli Senatori. – Per sostenere lo sviluppo demografico, le responsabilità familiari, le pari opportunità nell’istruzione e nella formazione, viene istituita, nella forma di uno speciale «libretto di natalità», una specifica contribuzione a favore dei nuovi nati, a partire dal 1º gennaio 2009. Il contributo spetta a condizione che il reddito complessivo familiare non sia superiore a 45.000 euro.

    In particolare, ad ogni nuovo nato da genitore italiano (o adottato da un genitore italiano) viene attribuita una somma pari a 2.500 euro, versata su di uno speciale libretto di risparmio, amministrato da Poste italiane Spa. Sul libretto possono essere operati ulteriori versamenti. Sul libretto maturano interessi a tasso allineato a quello netto dei Buoni del tesoro poliennali (BTP) a cinque anni, ulteriormente incrementati sulla parte capitale fino a 20.000 euro.
    La logica della dotazione finanziaria capitalizzata sul libretto è quella di aggiungere alle misure di sostegno già in essere e connesse al «presente» della famiglia (assegni, detrazioni per i figli, e così via) uno strumento nuovo che si proietta sul «futuro» della famiglia.
    L’istruzione e l’educazione dei figli sono un dovere-diritto dei genitori (articolo 30 della Costituzione). Non solo. Nella società in cui viviamo, l’accrescimento del livello di istruzione e di formazione è sempre più esigenza irrinunciabile del Paese.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, ogni nato in Italia da genitore italiano, con reddito familiare non superiore a 45.000 euro, ha diritto ad un contributo pari a 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso contributo spetta anche, alle medesime condizioni, ad ogni figlio adottato.

    2. Il contributo è reso disponibile su di uno speciale libretto di risparmio amministrato da Poste italiane Spa. Sullo stesso libretto possono essere versate ulteriori somme.
    3. A decorrere dalla data di nascita o di adozione, e fino al compimento del periodo di istruzione scolastica, sul libretto di cui al comma 2, maturano interessi in misura pari al rendimento netto dei Buoni del tesoro poliennali (BTP) a cinque anni. Fino all’importo capitale di 20.000 euro, gli interessi sono ulteriormente incrementati di una quota stabilita annualmente.
    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di applicazione dei commi 1, 2 e 3.
    5. Nei limiti di un maggiore onere pari a 40 milioni di euro è autorizzato il potenziamento strumentale dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, al fine di intensificare l’azione di contrasto all’evasione fiscale. Le maggiori entrate conseguentemente acquisite confluiscono in un apposito fondo destinato a finanziare, in via esclusiva, per gli esercizi finanziari successivi al 2008, gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge.


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