Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
S.1/00180 Fondo unico per lo spettacolo
Atto Senato
Mozione 1-00180 presentata da IRENE ADERENTI
martedì 28 luglio 2009, seduta n.245
ADERENTI, CAGNIN, PITTONI, BODEGA, BOLDI, BRICOLO, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI - Il Senato,
premesso che:
il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è stato istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante;
la succitata legge prevede che la gestione delle risorse avvenga secondo un procedimento di tipo accentrato, in cui il Ministero per i beni e per le attività cultuali, titolare del Fondo, provvede sia alla fissazione dei criteri di ripartizione all'interno dei distinti settori, sia alla concreta erogazione dei finanziamenti;
l'unitarietà dell'azione statale, obiettivo dichiarato della legge n. 163 del 1985 istitutiva del FUS, è messa seriamente in discussione dalla pratica consolidata di differenziare le forme di sostegno finanziario allo spettacolo;
nel contesto attuale, caratterizzato dalla drastica riduzione dei fondi statali per lo spettacolo, le risorse provenienti dal FUS rappresentano solo una parte, circa la metà, del finanziamento pubblico generale allo spettacolo dal vivo, che gode di ulteriori forme di sostegno finanziario, provenienti da Stato, da Regioni e da enti locali, che assumono un ruolo strategico per il supporto dell'intero settore;
l'attività delle Regioni nel settore dello spettacolo, pur in assenza di una legislazione statale di cornice, si è sempre più sviluppata negli anni, prevedendo investimenti sul piano della progettazione, della promozione, della comunicazione e del sostegno alle diverse iniziative culturali del territorio;
in seguito al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, molte Regioni hanno provveduto al riordino della propria legislazione in materia di spettacolo, ispirandosi a principi comuni quali l'affermazione del valore sociale ed economico dell'attività, l'approccio integrato alla materia ed il ricorso a modalità di sostegno economico differenziate, tali da prevedere sia contributi finanziari sia incentivazioni sul piano economico e fiscale;
con le sentenze 255 e 256 del 21 luglio 2004 della Corte costituzionale, originate da una questione di legittimità e da un conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Toscana, è stato affermato che lo spettacolo, pur non essendo espressamente citato all'interno del nuovo art. 117 della Costituzione, non è da ricondursi alla competenza residuale delle Regioni, bensì rientra a pieno titolo nella "promozione ed organizzazione di attività culturali", indicata nel comma 3 del citato art. 117 tra le competenze di tipo concorrente;
la Corte costituzionale ha osservato in quell'occasione che i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dettati dall'art. 118 della Costituzione rendono ormai illegittime procedure amministrative di tipo accentrato in materie di competenza concorrente;
la Corte, nel richiamare la necessità ineliminabile di una profonda revisione dell'attuale riparto tra Stato, Regioni ed enti locali anche in relazione alle funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici al settore dello spettacolo, ha sottolineato l'importanza dell'elaborazione di procedure "che continuino a svilupparsi a livello nazionale", almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative, "con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni" (si veda la sentenza n. 255 del 2004);
la Corte ha quindi considerato possibile l'eventualità che siano le Regioni a disciplinare un settore così fortemente caratterizzato da legami con il territorio di riferimento, con riguardo al tessuto produttivo e ai potenziali fruitori dell'attività culturale, purché tale disciplina sia circoscritta all'interno di una cornice unitaria statale, garantita dal riconoscimento della riserva allo Stato della disciplina di principio;
secondo la Corte, la collocazione dello spettacolo nella sfera delle competenze concorrenti non rappresenta una penalizzazione, ma, al contrario, accresce molto la responsabilità delle Regioni, "dato che incide non solo su importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore" come gli enti lirici o i teatri stabili, con "un forte impatto anche sugli stessi strumenti di elaborazione e di diffusione della cultura";
appare quanto mai necessario un ripensamento dell'attuale sistema di gestione e di erogazione dei finanziamenti pubblici allo spettacolo, assicurando a questi continuità, tempestività e congruenza, superando il carattere nazionale del FUS e restituendo alle Regioni la loro fondamentale importanza nel settore,
impegna il Governo a promuovere l'adozione di una riforma organica del sistema di gestione e distribuzione dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, ispirandosi ad un modello di gestione che riconosca alle Regioni un ruolo più incisivo, anche attraverso il coordinamento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attribuendo poteri di gestione diretta dei fondi da parte delle Regioni per i profili per i quali - ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2004 - non occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale.
(1-00180)