• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02561-A/176 premesso che:con l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), è stata disposta la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2561-A/176 presentato da ANGELO ALESSANDRI testo di lunedì 27 luglio 2009, seduta n.209

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), è stata disposta la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
la disposizione prevedeva che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze relative al reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1o gennaio 2002 potesse essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore fosse assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4 per cento del valore determinato a norma di quanto sopra detto;
l'imposta sostitutiva poteva essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima erano dovuti gli interessi nella misura dei 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata;
la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni di cui trattasi è stata da ultimo riaperta ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con effetti fino 30 giugno 2008;
si deve rilevare che i terreni agricoli, che producono una plusvalenza tassabile solo se rivenduti entro cinque anni dall'acquisto, di solito non producono un grosso incremento di valore in un periodo così breve, ma la rivalutazione è conveniente quando il terreno sta per diventare edificabile in base a un piano regolatore adottato ma non approvato, o anche solo in corso di discussione;
lo scopo della norma era anche quello di fornire all'erario dello Stato un gettito anticipato su potenziali plusvalenze che potessero emergere dall'alienazione di terreni, sia edificabili che agricoli;
nell'attuale periodo di crisi finanziaria e di necessità di poter contare su maggiori entrate da parte dello Stato potrebbe essere conveniente disporre una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e delle partecipazioni, almeno fino alle pertinenti date del 2010,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative tese a prevedere una riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e delle partecipazioni, allo scopo fissando il 2010 quale anno di riferimento cui porre la data di decorrenza delle imposte sostitutive.
9/2561-A/176. Alessandri, Reguzzoni.