Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00826 PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
l'articolo 72,...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00826 presentata da LEANA PIGNEDOLI
giovedì 25 giugno 2009, seduta n.228
PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
l'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 dispone che, qualora per un periodo di dodici mesi un produttore non commercializzi un quantitativo pari almeno al 70 per cento della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale;
il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (Health Check della Politica agricola comune - PAC), all'articolo 4, punto 12, ha introdotto una modifica al citato regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilendo l'aumento della percentuale minima di utilizzazione del quantitativo di riferimento individuale dal 70 all'85 per cento;
l'Italia, con circolare ministeriale n. 2565 del 17 marzo 2009, ha recepito le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio;
con tale circolare il Dipartimento delle politiche europee e internazionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto che, a partire dal periodo 1° aprile 2009 - 31 marzo 2010, qualora la commercializzazione di latte realizzata da un produttore sia inferiore all'85 per cento del proprio quantitativo individuale di riferimento, la titolarità del quantitativo non utilizzato, salvo casi di forza maggiore, sarà decurtata;
il settore dell'agricoltura e, nello specifico, il settore lattiero-caseario sta attraversando uno dei momenti più difficili e delicati degli ultimi 30 anni, dovuto alle gravissime conseguenze della fase di recessione che sta colpendo l'economia e la finanza mondiale e che si stanno manifestando in maniera diretta e indiretta sulle imprese agroalimentari;
in Italia, nella prima parte del 2009, il prezzo all'origine del latte si è attestato, sui principali mercati, intorno ai 30 centesimi di euro per litro;
nel mese di maggio 2009, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2008, l'indice dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) dei prezzi alla produzione di latte e derivati ha fatto registrare una contrazione del 13,18 per cento;
l'introduzione in Italia della soglia minima di produzione dell'85 per cento comporterà inevitabilmente per numerose aziende un aumento dei livelli produttivi al fine di non subire il taglio di quota nella successiva campagna. A livello nazionale ciò si tradurrà in un incremento produttivo stimabile dell'1 per cento circa e in un ulteriore ribasso dei prezzi all'origine già in forte calo;
l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ha introdotto una soglia del 6 per cento oltre la quale il singolo produttore dovrà pagare il prelievo senza poter beneficiare della restituzione del prelievo pagato in eccesso (regime di compensazione nazionale) di cui all'art 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
la combinazione delle soglie sopra riportate (85 e 6 per cento) determinerà una situazione paradossale in quanto le aziende di produzione in regola con il regime delle quote latte saranno obbligate a realizzare nell'arco di una campagna oltre l'85 per cento della propria quota, pena decurtazione del quantitativo non utilizzato, senza poter superare, al tempo stesso, la propria quota di oltre il 6 per cento;
conseguentemente le aziende di produzione potranno operare all'interno di una soglia massima di tolleranza del 21 per cento fisiologicamente inaccettabile soprattutto per le realtà di piccole e medie dimensioni molto diffuse in Italia;
considerato che:
l'articolo 72, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 (così come modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio) demanda alla discrezionalità dei singoli Stati membri la decisione di riversare in tutto o in parte nella riserva nazionale la quota inutilizzata dal singolo produttore di latte che non commercializza un quantitativo pari almeno all'85 per cento della propria quota produttiva;
l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 49 del 2003, dispone che, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, al fine di evitare squilibri nell'offerta e incrementi produttivi, non ritenga opportuno:
evitare l'innalzamento del quantitativo minimo di produzione dal 70 all'85 per cento, recepito discrezionalmente dall'Italia con la circolare n. 2.565 del 17 marzo 2009 del Dipartimento delle politiche europee e internazionali del Ministero;
applicare la disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge n. 49 del 2003 che prevede, per il produttore e nell'arco di una singola campagna produttiva, un limite minimo di utilizzo del proprio quantitativo di riferimento individuale pari al 70 per cento al di sotto del quale si verifica la decadenza dalla titolarità della quota non utilizzata.
(3-00826)