• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01561 SIRAGUSA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: venerdì 29 maggio 2009, alle ore 18:15 presso la...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01561 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA
giovedì 25 giugno 2009, seduta n.193
SIRAGUSA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

venerdì 29 maggio 2009, alle ore 18:15 presso la palestra della scuola secondaria di primo grado «Vittorio Emanuele III» di Palermo venivano convocati tutti gli alunni impegnati nel concerto musicale di fine anno scolastico;

la manifestazione avveniva in presenza dei compagni di scuola, dei docenti, dei genitori e familiari;

alla manifestazione erano stati invitati anche rappresentanti delle Istituzioni e del territorio;

nel corso dell'evento, in base a quanto dichiarato da alcuni docenti e genitori presenti, il Presidente del Consiglio d'Istituto avrebbe detto: «abbiamo qui un Genitore Importante (si tratta del dottor Iacolino eletto al Parlamento europeo) egli si candida alle elezioni europee» e, «ce la farà senz'altro!», senza che ci sia stata alcuna reazione da parte della dirigente scolastica;

la scuola non è un luogo adibito a propaganda elettorale, ma luogo in cui si è tutti uguali nel rispetto delle diversità e tutti bisognosi di cultura e conoscenza;

in data 22 aprile 2009, l'Ufficio scolastico regionale della Sicilia ha ricevuto una circolare dalla Prefettura di Palermo - Ufficio territoriale del Governo, area II-bis-consultazioni elettorali - avente per oggetto «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione»;

nella circolare di cui sopra si legge che «il Ministro dell'interno, con circolare n. 16/09, in vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, ha ritenuto opportuno richiamare sinteticamente i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. Ciò premesso, si rappresenta per la parte di interesse, quanto segue: 1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Tanto premesso, si precisa che l'espressione «pubbliche amministrazioni» deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, è da ritenersi che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tale senso vanno letti, a parere di questo ufficio, i riferimenti a «forme impersonali» ed alla «indispensabilità» dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie. In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi»;

in base a quanto sopra riportato si desume che, alla luce della normativa vigente, la scuola non può essere luogo di propaganda elettorale, né consentire discorsi e tanto meno attività di «volantinaggio»;

quanto accaduto espone la scuola secondaria di primo grado «Vittorio Emanuele III» di Palermo al pericolo di denuncia da parte di più di un genitore che si è sentito oltraggiato dallo svolgimento dei fatti -:

se non intendano intervenire, per quanto di loro competenza, al fine di verificare i fatti accaduti ed impedire che si ripetano in futuro.(5-01561)