• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00181 [Sistema di gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche),]



Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00181 presentata da ANGELO ALESSANDRI
giovedì 18 giugno 2009, seduta n.190
La VIII Commissione,

premesso che:

il sistema di gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, può essere affidato ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche od ai terzi che agiscono in loro nome i quali possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici;

tale sistema di gestione, facente capo ai produttori di apparecchi elettronici o elettrici è operativo in Italia dal 1o gennaio 2008: si tratta di un sistema multi-consortile, che prevede la libera aggregazione dei Produttori in Sistemi Collettivi al fine di perseguire una continua ricerca dell'efficienza;

ad oggi sono nati 15 Sistemi Collettivi, a cui aderiscono circa 5.000 Produttori (che si stima rappresentino oltre il 95 per cento del mercato totale italiano). La maggior parte dei Sistemi Collettivi ha una forma consortile senza scopo di lucro. Alcuni invece hanno forme giuridiche che non escludono la possibilità di conseguire utili dall'attività di trattamento dei RAEE;

in questi mesi, il nuovo sistema RAEE ha già ritirato e avviato a trattamento oltre 80.000 tonnellate di rifiuti, provenienti dai circa 3.000 centri di raccolta attualmente esistenti. È un risultato positivo, ma purtroppo ancora molto lontano non solo dalla media europea (oltre 7 kg per abitante all'anno), ma anche dall'obiettivo attualmente fissato dalla nostra legislazione, pari a 4 kg per abitante all'anno;

alla luce dell'esperienza di oltre un anno di operatività, il sistema definito dal decreto legislativo n. 151 del 2005 merita alcuni approfondimenti e alcune verifiche, pur nel rispetto della direttiva 2002/95/CE, nonché della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, delle quali costituisce il recepimento nell'ordinamento interno;

è auspicabile infatti un aumento della raccolta dei RAEE da parte dei soggetti cui compete tale attività (enti locali e distributori), oltre una più estesa, puntuale e univoca applicazione della norma su tutto il territorio nazionale;

il sistema necessita di essere rafforzato in termini di controlli e garanzie sul rispetto delle norme applicabili in materia e sulla qualità del trattamento: il Comitato di Vigilanza e controllo previsto dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2005 non dispone ad oggi di risorse economiche e di strumenti operativi per avviare le necessarie azioni di miglioramento del sistema, emettere linee guida, ordinare controlli ed ispezioni efficaci;

è necessario dare esecuzione all'articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo n. 151 del 2005, il quale prevede che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, siano individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi»;

risulta che da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano stati predisposti specifici schemi di decreti ministeriali volti a dare compiuta attuazione al decreto legislativo n. 151/2005, ma il loro iter di approvazione starebbe incontrando notevoli difficoltà e rallentamenti a causa dei profili problematici che in essi, in sede di concertazione, sarebbero stati rilevati dagli altri ministeri competenti, in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze;

i decreti in questione, se prontamente approvati, risolverebbero gran parte delle criticità che al momento ostacolano il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero dei RAEE previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2005. I principali provvedimenti sono:

a) uno schema di decreto ministeriale concernente le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE, bloccato perché sembra che manchi l'analisi dei costi per le ispezioni da parte dell'autorità di controllo, in particolare della Guardia di finanza;

b) lo schema di decreto sulle modalità semplificate di gestione dei RAEE e necessario per dare finalmente attuazione all'obbligo di ritiro «1 contro 1» da parte dei distributori, definito compiutamente in merito al contenuto, ma ancora fermo presso il Consiglio di Stato;

c) uno schema di decreto per l'approvazione dello statuto del centro di coordinamento RAEE, su cui mancherebbe il solo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo:

ad intraprendere con sollecitudine tutte le più opportune iniziative che siano in grado di sbloccare l'iter di approvazione dei decreti ministeriali già adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare necessari a dare piena attuazione al decreto legislativo n. 151 del 2005, ed in tal senso ad attivarsi affinché siano approvati i tre schemi di decreti ministeriali indicati in premessa;

a far sì che il Comitato di Vigilanza e Controllo assuma piena funzionalità, mettendo a sua disposizione strumenti e risorse efficaci per approvare le linee guida, rispondere ai chiarimenti richiesti dal centro di coordinamento RAEE e avviare le azioni di miglioramento necessarie e far eseguire i controlli e le ispezioni;

ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte ad apportare adeguamenti alla legislazione di riferimento affinché siano escluse forme di speculazione nella gestione dei RAEE, siano favorite le realtà virtuose e siano rigorosi e puntuali i controlli sul sistema, anche attraverso la previsione delle seguenti indicazioni:

a) la definizione di «sistema collettivo» per la gestione dei RAEE, come soggetto esclusivamente composto o dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), o dalle loro associazioni o da entrambe le categorie di soggetti, e costituito in forma giuridica che non abbia scopi di lucro;

b) la definizione di un efficace sistema sanzionatorio per i sistemi collettivi che non aderiscono al centro di coordinamento RAEE, come stabilito dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, o che non ne rispettano le regole;

c) l'attribuzione esclusiva della gestione dei RAEE ai sistemi collettivi dei produttori di AEE identificati dal registro di cui al predetto decreto ministeriale n. 185 del 2007.

(7-00181)«Alessandri, Fava».