testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.716 Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo di pelli di foca e loro derivati a fini commerciali
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 716 |
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Per tali finalità, la presente iniziativa introduce, accanto al divieto di importazione delle pelli di foca, anche quello della utilizzazione di tali pelli finalizzate per i prodotti derivati e, conseguentemente, la loro commercializzazione.
L'ordinamento comunitario ha disciplinato solo parzialmente la materia, in quanto con la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (modificata dalla direttiva 89/370/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989), ha vietato espressamente l'importazione a fini commerciali nel territorio dell'Unione europea delle pelli di cuccioli di foca.
L'Italia, peraltro, era già intervenuta in materia con il decreto del Ministro del commercio con l'estero 8 giugno 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 1978, sottoponendo a regime autorizzatorio l'importazione delle pelli di foca in generale.
Particolare attenzione è posta alla questione anche da parte di altri Paesi europei, come il Belgio e i Paesi Bassi, che hanno predisposto interventi normativi volti all'introduzione di divieti assoluti all'importazione, all'utilizzo e alla commercializzazione di tali pelli, in conformità ai princìpi comunitari in materia di eliminazione degli ostacoli per la libera circolazione delle merci.
Ciò è possibile con riferimento alle ipotesi di deroghe stabilite dall'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, laddove è prevista la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure restrittive all'importazione, all'esportazione e al transito «giustificati da motivi
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In tale quadro normativo si inserisce la presente proposta di legge, composta di un solo articolo, come modifica all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, che già contiene il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli o pellicce di cani o gatti.
In particolare, con il comma 1, lettera a), si aggiungono le foche al divieto già previsto per le pelli di cani e gatti e lo si estende anche ai prodotti derivati.
La lettera b) del medesimo comma 1 è diretta a implementare le funzioni dell'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, attribuendogli l'attività di vigilanza e di repressione delle violazioni ai divieti introdotti dalla legge.
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1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «gatti (Felis catus)», sono inserite le seguenti: «nonché foche»;
2) dopo le parole: «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonché loro derivati»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, svolge attività di vigilanza e di repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui al comma 1».