testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.2315 Disposizioni in materia di scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2315 |
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Nel frattempo (articolo 48 del codice civile) è possibile far nominare, in caso di necessità, un curatore dello scomparso, per svolgere alcune attività cautelari e conservative del patrimonio.
In sé, la normativa sembrerebbe semplice, ma nella pratica i due anni, in situazioni nelle quali uno o più parenti scompaiono, ad esempio nel caso di un'alluvione, senza che il corpo sia mai rintracciato, sono inutilmente lunghi.
Inoltre, il termine iniziale è ulteriormente allungato dalla necessità di depositare il ricorso e di pubblicare per due volte successive su alcuni quotidiani e nella Gazzetta Ufficiale il ricorso stesso e il decreto per estratto, nonché di attendere altri sei mesi (articolo 727 del codice di procedura civile) dalla data di tali pubblicazioni
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In pratica, per tutte queste formalità passano ancora almeno un altro anno e mezzo o due, dopo i due anni di dilazione iniziali (salvo che non vi siano ulteriori ritardi burocratici) prima che l'atto di morte presunta possa essere trascritto presso l'ufficio dello stato civile e si apra così per i parenti la possibilità di presentare la denunzia di successione e di azionare i diritti che spettavano al defunto.
Il tutto comporta una definizione complessiva dell'iter nell'arco di quattro o cinque anni dalla morte.
L'aspetto beffardo di queste vicende è costituito dal fatto che le procedure sono gravate da imposte di bollo e da spese di iscrizione a ruolo; richiedono normalmente l'intervento di un avvocato e, soprattutto, impongono la pubblicazione di estratti dei provvedimenti per almeno tre volte nella Gazzetta Ufficiale, con una spesa di circa 400 euro, e la pubblicazione per almeno sei volte su giornali quotidiani, con un onere complessivo che può arrivare a superare i 6.000 euro, per ogni persona scomparsa.
In sostanza una spesa totale di 7.000-8.000 euro, che grava su persone già colpite da una grave perdita.
Dall'Alta Versilia a Sarno, il dissesto idrogeologico del Paese fa temere purtroppo che tali disastri siano destinati a ripetersi; sarebbe dunque utile prevedere le seguenti modifiche normative:
a) l'applicazione, nei casi di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, dell'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che consentirebbe di considerare tali persone morte «senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri» e di procedere a formare e a trascrivere negli atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal tribunale su azione promossa dal procuratore della Repubblica. Rimane comunque necessario esemplificare una casistica, e le relative modalità di accertamento, per evitare che di fatto questa possibilità sia vanificata in sede di applicazione;
b) ridurre il termine biennale, nel caso di fatti di conclamata evidenza, a sei mesi (articolo 60, numero 3), del codice civile);
c) ridurre l'ulteriore termine semestrale previsto (articolo 727 del codice di procedura civile) tra la pubblicazione e l'istanza a due mesi;
d) stabilire un termine perentorio non oltre il quale il giudice fissa l'udienza di comparizione e le eventuali successive udienze istruttorie (due mesi per ciascun adempimento);
e) consentire che possano essere richiesti e utilizzati, da parte dell'ufficio giudicante, i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa e alle altre circostanze relative;
f) esonerare i predetti procedimenti da imposte e da oneri di qualsiasi tipo (bollo, iscrizione a ruolo, registrazione);
g) porre a carico dello Stato gli oneri per la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile;
h) prevedere la detraibilità degli ulteriori costi dalle eventuali imposte di successione.
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1. In caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali si applica l'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e si procede a formare e a trascrivere nei relativi atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal procuratore della Repubblica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e le modalità di accertamento della scomparsa della persona, che deve essere comunque effettuato dalle autorità competenti entro e non oltre il termine di un mese dalla denuncia della scomparsa.
1. Il termine di due anni di cui all'articolo 60, numero 3), del codice civile è ridotto a sei mesi nel caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, la cui scomparsa è accertata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
2. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 727, primo comma, del codice di procedura civile, è ridotto a due mesi nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini della dichiarazione di morte presunta delle persone di cui al comma 1, il giudice fissa l'udienza di comparizione e
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4. L'ufficio giudicante può richiedere e utilizzare i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa di persone in essi coinvolte e alle altre relative circostanze.
1. I procedimenti di cui alla presente legge sono esenti da imposte di bollo, di iscrizione a ruolo, di registrazione e da ogni altro tipo di imposte e di oneri.
2. Nei casi di persone scomparse di cui alla presente legge, gli oneri per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa della domanda prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile sono posti a carico dello Stato.
3. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
4. Una quota parte, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturale è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.