Testo DDL 1535
Atto a cui si riferisce:
S.1535 Modifica dell'articolo 29 della Costituzione in materia di tutela dei diritti individuali
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1535
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1535
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA e GERMONTANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2009 Modifica dell’articolo 29 della Costituzione in materia
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, pur riconoscendo che il matrimonio costituisce una fattispecie circoscritta alla unione tra uomo e donna, si prefigge l’obiettivo di prevedere che insieme ai diritti scaturenti dal matrimonio vengano garantiti anche quelli individuali riguardanti rapporti di coppia, come saranno stabiliti da apposite leggi.
Il problema che si pone al legislatore è comporre quanto stabilisce l’articolo 29 della Costituzione, che ignora le coppie di fatto e dà rilevanza pubblica solo ai «diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», con quanto stabilisce l’articolo 2 della Costituzione, in base al quale lo Stato deve riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona (all’assistenza, alla previdenza, alla casa, e così via), «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Non s’intende quindi legalizzare una nuova forma di famiglia, ma tutelare i diritti individuali di chi vive in coppie di fatto, senza negare l’unicità della famiglia fondata sul matrimonio.
Non si tratta di prevedere una formula alternativa a quella sancita dalla Costituzione o di mettere in discussione l’assetto esistente e la sacralità della famiglia, ma occorre legiferare in ordine a un fenomeno che non è marginale e che riguarda le persone che a vario titolo convivono.
Come già evidenziato nella relazione al disegno di legge atto Senato n. 1502, d’iniziativa della senatrice Germontani e altri, recante norme in materia di reversibilità della pensione, non può tacersi come negli ultimi anni, il panorama familiare italiano sia cambiato.
Oggi, su quasi 15 milioni di coppie, più di 300.000 non sono coniugate. Tale numero aumenta sensibilmente, di anno in anno.
A fronte di ciò, non corrisponde, nell’ambito del nostro ordinamento, una tutela normativa dei soggetti coinvolti.
Per tale motivo, si rende necessario un intervento che garantisca e tuteli i diritti dei conviventi more uxorio.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All’articolo 29 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Repubblica riconosce e tutela i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e garantisce i diritti individuali scaturenti dai rapporti di coppia come stabiliti dalla legge».
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