testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.2405 Concessione di un contributo straordinario per l'attuazione di un piano d'emergenza contro il randagismo nella provincia di Ragusa
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2405 |
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Il legislatore, proprio in considerazione delle suddette istanze, ha avviato, presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, l'esame delle proposte di legge già presentate da deputati di maggioranza e opposizione (atti Camera n. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, 1236 Mancuso ed altri, 1319 Tortoli, 1370 Alessandri e 2359 Anna Teresa Formisano e Drago) che contengono varie modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, considerata la necessità di rivedere vari aspetti di tale legge quadro.
La presente proposta di legge si colloca nel solco delle citate iniziative, dedicando però un'attenzione particolare alla provincia in cui l'emergenza legata al fenomeno
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Le amministrazioni locali, d'intesa con le associazioni animaliste e con i veterinari operanti sul territorio, stanno già procedendo all'elaborazione di una proposta di piano straordinario per la gestione dell'emergenza nella provincia di Ragusa, che si articola in una serie di interventi suddivisi in tre distretti territoriali (Vittoria, Ragusa e Modica) e prevede iniziative per l'acquisto e l'adeguamento delle strutture già esistenti per le sterilizzazioni e le prime cure e la realizzazione di un parco canile provinciale per il mantenimento dei randagi.
Proprio al fine della realizzazione del suddetto piano, la presente proposta di legge prevede la concessione di un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro.
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1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2009, alla provincia di Ragusa, ai fini dell'attuazione di un piano straordinario per contrastare il fenomeno del randagismo nel territorio della medesima provincia. Il piano straordinario è elaborato dai comuni interessati, di intesa tra loro e con la Regione siciliana e la prefettura - ufficio territoriale del Governo e l'azienda sanitaria locale competenti per territorio, nonché con le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge della Regione siciliana 3 luglio 2000, n. 15.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.