testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.588 Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 588 |
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Qualora il sindaco o il presidente della provincia dovessero essere sfiduciati a causa di coinvolgimenti in vicende personali o giudiziarie, una siffatta instabilità governativa potrebbe essere evitata attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia «costruttiva», indicante cioè un successore alla carica di sindaco o di presidente della provincia, al fine di consentire una continuità politica al programma della maggioranza.
Questa la ratio della presente proposta di legge che rappresenta un contrappeso alla previsione sic et simpliciter dello scioglimento immediato del consiglio comunale o provinciale a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, in linea con le esigenze di governabilità e di buon andamento delle amministrazioni locali.
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1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Se la mozione di sfiducia di cui al comma 2 è motivata sulla base di vicende personali o giudiziarie del sindaco o del presidente della provincia, la sua approvazione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora essa preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia».