• Testo DDL 1424

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Atto a cui si riferisce:
S.1424 Istituzione del Garante nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1424


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1424
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori INCOSTANTE, ADAMO, AMATI,
BIANCO, CHITI, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI,
MOLINARI, RANDAZZO e SOLIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2009

Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti
delle persone detenute o private della libertà personale

 

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge, riprendendo le fila di un lavoro già iniziato nella precedente legislatura e sulla scia delle indicazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani (www.cpt.coe.int/italien.htm), ha lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento una nuova autorità indipendente con poteri di promozione, ispezione e garanzia delle condizioni dei soggetti detenuti o privati della libertà personale.

    La nuova figura svolgerà innanzitutto il compito di promuovere i diritti delle persone detenute provvedendo, tra l’altro, a segnalare le opportune modifiche amministrative e legislative finalizzate al miglioramento della tutela dei detenuti e coordinando le diverse figure locali.
    Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante», senza sostituirsi o sovrapporsi alla Magistratura di sorveglianza ma svolgendo un ruolo potenzialmente deflattivo del carico di lavoro della stessa, avrà inoltre adeguati poteri ispettivi, di denuncia e di decisione, sicché risulterà ulteriormente rafforzata la tutela dei diritti delle persone detenute.
    Inoltre, la presenza di un soggetto terzo rispetto alle amministrazioni dell’interno, della giustizia e della difesa, potrà senz’altro preservare e tutelare quegli equilibri delicatissimi sui quali si basa il complicato rapporto fra popolazione detenuta e polizia penitenziaria.
    L’istituzione di tale organo, inoltre, adeguerà il nostro ordinamento a quello delle più avanzate democrazie nord-europee ed all’Unione europea, dove esistono figure analoghe che operano proficuamente da anni secondo i metodi tipici dell’ombudsman, sollecitando costantemente i governi degli Stati membri a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione.
    Il disegno di legge consta di due distinti capi: il primo intitolato «Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» e il secondo intitolato «Adempimenti del garante e copertura finanziaria».
    Il primo capo è a sua volta articolato in dieci articoli che disciplinano la struttura del Garante, costruito come un organo collegiale composto da un presidente nominato d’intesa dai presidenti del Senato e della Camera e da altri quattro componenti eletti in numero di due da ciascun ramo del Parlamento.
    In particolare l’articolo 1 definisce gli scopi, le caratteristiche, la durata in carica e le indennità spettanti ai membri di tale autorità.
    Gli articoli 2 e 3, disciplinano rispettivamente i requisiti per la nomina e le incompatibilità e sono una chiara espressione dei connotati dell’autonomia e dell’indipendenza dei componenti dell’Ufficio del Garante.
    L’articolo 4, contenendo le ipotesi di sostituzione dei componenti del Garante, è destinato ad assicurare il corretto funzionamento ed a garantire l’efficienza, la continuità e la correttezza dell’azione.
    La molteplicità e complessità dei compiti che il Garante è chiamato a svolgere richiede la costituzione di un apposito Ufficio: di ciò si occupa l’articolo 5 che prevede la creazione di un ruolo del personale dipendente dall’Ufficio del Garante, le modalità di reclutamento del personale e contestualmente il trattamento giuridico ed economico riservato allo stesso.
    La delicatezza dell’attività svolta dal Garante ha imposto inoltre la previsione della possibilità che esso possa avvalersi, entro i limiti fissati dall’articolo 6, anche del contributo di Università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.
    L’articolo 7 disciplina analiticamente le funzioni e i poteri del Garante che possono essere così sinteticamente indicati:

        a) nella vigilanza sulle modalità di esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale nonché nel controllo delle procedure seguite nei confronti dei trattenuti presso le camere di sicurezza e nei centri di identificazione ed espulsione degli stranieri;

        b) nell’adozione di proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad essa rivolti dai detenuti, dagli internati e dai trattenuti presso le camere di sicurezza e nei centri di identificazione ed espulsione degli stranieri;
        c) nella promozione dei temi legati alle problematiche dei diritti delle persone detenute o private della libertà;
        d) nella formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le tematiche concernenti i diritti delle persone detenute o private della libertà;
        e) nella promozione e coordinamento dei vari organismi pubblici che si occupano, a livello regionale o locale, della tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà.

    L’articolo 9 disciplina i poteri del Garante in tema di ricorsi inviatigli dai destinatari della legge individuati, dall’articolo 8, in chiunque sia privato della libertà personale: in particolare, in caso di ricorsi promossi da detenuti, il Garante può in primis promuovere un tentativo di conciliazione tra l’amministrazione ed il detenuto e, in caso di insuccesso può dare delle direttive all’amministrazione. Qualora, poi, tali raccomandazioni non vengano eseguite, il Garante può trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza che deciderà con ordinanza immediatamente esecutiva, impugnabile solo con ricorso in cassazione.

    Nel caso di reclami proposti da persone trattenute nelle camere di sicurezza ovvero nei centri di centri di identificazione ed espulsione degli stranieri, il Garante può impartire delle raccomandazioni all’amministrazione interessata ed in caso di mancato adempimento delle stesse, rivolgersi al prefetto affinché adotti gli opportuni provvedimenti.
    Il disegno di legge detta anche alcune norme di principio sui Garanti od analoghe figure istituite a livello locale prevedendo, all’articolo 10, la loro istituzione da parte delle regioni che non l’abbiano ancora fatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge nonché l’attribuzione di un potere di indirizzo sugli stessi al Garante nazionale che può anche avvalersi dei loro uffici e dei loro personali sulla base di apposite convenzioni.
    Il secondo capo prevede una serie di adempimenti spettanti al Garante che si concretizzano nell’obbligo del rapporto in caso di fatti costituenti reato o anche solo illecito disciplinare (articolo 11), nell’obbligo del segreto d’ufficio (articolo 12) e nell’obbligo di informativa al Parlamento sugli interventi messi in atto, sugli esiti degli stessi e sulle risposte avute dai responsabili delle strutture interessate nonché sulle proposte utili a meglio promuovere e tutelare i diritti delle persone private della libertà.
    È prevista inoltre la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significative svolte dal Garante.
    Il disegno di legge si conclude con alcune modifiche della legge sull’ordinamento giudiziario dirette da un lato ad inserire il Garante tra i soggetti cui i detenuti, in alternativa al magistrato di sorveglianza (con evidenti effetti deflattivi), possono indirizzare i loro ricorsi e, dall’altro, a rafforzare il ruolo della magistratura di sorveglianza, cui viene attribuito, per la prima volta, un potere di verifica sull’attuazione dei provvedimenti emessi, colmando così una lacuna attualmente presente nell’ordinamento.

 

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 1.

(Istituzione e composizione
del Garante nazionale)

    1. È istituito il Garante nazionale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante», con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.

    2. Il Garante è un organo collegiale che opera in autonomia e indipendenza; è composto dal presidente, nominato d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato a uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. In ciascun ramo del Parlamento risultano eletti il candidato e la candidata che ottengono rispettivamente il maggior numero di voti.
    3. Il presidente e gli altri componenti del Garante durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l’elezione dei nuovi componenti.
    4. All’atto dell’accettazione della nomina, il presidente e gli altri componenti del Garante sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Del Garante non possono far parte i magistrati in servizio.
    5. Le indennità del presidente e degli altri componenti del Garante sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 5, comma 7, della presente legge nell’ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; in ogni caso, le indennità spettanti annualmente al presidente e agli altri componenti non possono essere superiori al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati.

Art. 2.

(Requisiti)

    1. I componenti del Garante sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e possiedano una competenza ed un’esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

Art. 3.

(Incompatibilità)

    1. I componenti del Garante, per tutta la durata dell’incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di un’associazione o di un partito o movimento politico.

Art. 4.

(Sostituzione)

    1. I componenti del Garante sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all’incarico affidato. La valutazione circa l’effettiva esistenza dell’incompatibilità sopravvenuta, dell’impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all’incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d’intesa e senza ritardo.

    2. Alla sostituzione dei membri del Garante si provvede secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 2.
    3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente sostituito.

Art. 5.

(Ufficio del Garante)

    1. Entro tre mesi dalla data della costituzione del Garante, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Garante, è istituito il ruolo del personale dipendente dall’Ufficio del Garante nel limite di venti unità. Con il medesimo decreto è definito il trattamento giuridico ed economico del personale assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

    2. L’assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge, e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 del presente articolo, il Garante provvede all’assunzione nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nel ruolo mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante medesimo.
    3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 del presente articolo, l’Ufficio del Garante può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando scoperto un corrispondente numero di posti di ruolo nelle amministrazioni di provenienza e nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo.
    4. Per l’attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
    5. Le spese di funzionamento dell’Ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.
    6. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
    7. Le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio del Garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e della giustizia.

Art. 6.

(Contributo di esperti nonché di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

    
    1. Il Garante, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della collaborazione di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
    2. Il Garante può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

Art. 7.

(Funzioni e poteri del Garante)

    1. Il Garante:

        a) vigila che l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

        b) adotta proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’articolo 14, comma 1, della presente legge, ovvero dalle associazioni che li rappresentano;
        c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
        d) verifica le procedure seguite nei confronti dei detenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e presso i Commissariati di pubblica sicurezza;
        e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
        f) promuove, anche organizzando incontri, dibattiti o convegni a livello locale e nazionale con soggetti istituzionali e non, i temi legati alle problematiche dei diritti delle persone detenute o private della libertà volti al loro recupero sociale ed alla umanizzazione della pena detentiva;
        g) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa finalizzati ad agevolare l’espletamento delle sue funzioni ed il miglioramento delle condizioni delle persone detenute;
        h) formula pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le tematiche concernenti i diritti delle persone detenute o private della libertà;
        i) promuove gli opportuni contatti con le varie autorità, istituzioni ed organismi pubblici che si occupano, a livello regionale o locale, della tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà.

    2. Nell’esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante:
        a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l’esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente i soggetti ivi trattenuti, garantendo comunque la riservatezza del colloquio e le attività investigative in corso;

        b) prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale, nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
        c) richiede, fermo restando il divieto di cui alla lettera b) del presente comma, le informazioni e i documenti che ritenga necessari alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) del presente comma ed al comma 3, che provvedono a trasmettere quanto richiesto nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta; nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’informativa del Garante, dell’esistenza del segreto.

    3. Nell’esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e) del presente articolo, il Garante, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza e salvaguardando le attività investigative in corso, i centri di identificazione e di espulsione previsti dall’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonché le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e presso i Commissariati di pubblica sicurezza.

    4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 8.

(Destinatari)

    

    1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.

Art. 9.

(Procedimento)

    1. Il Garante, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all’articolo 7, comma 2, lettera a), della presente legge, assumono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della medesima legge, ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’articolo 14, comma 1, della presente legge, appaiono fondati promuove un tentativo di conciliazione e, se l’accordo non è raggiunto, formula specifiche raccomandazioni.

    2. Se le amministrazioni indicate al comma 1 omettono di conformarsi a quanto indicato nelle raccomandazioni del Garante di cui al medesimo comma 1 ovvero il suo dissenso motivato non è comunicato entro quindici giorni o non appare giustificato, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell’articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
    3. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché delle camere di sicurezza esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e presso i Commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture appaiono fondati, formula specifiche raccomandazioni.
    4. Se l’amministrazione omette di conformarsi a quanto indicato dal Garante ai sensi del comma 3 ovvero il suo dissenso motivato non è comunicato entro quindici giorni dal ricevimento delle raccomandazioni del Garante o non appare giustificato, il Garante può richiedere l’intervento del prefetto competente per territorio per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 10.

(Rapporti con i garanti per la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale)

    1. Le regioni, le province e i comuni nel cui territorio sono presenti strutture carcerarie sono autorizzati a istituire Garanti per la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personali, di seguito denominati «Garanti», destinati ad operare nei rispettivi territori, che potranno incontrare, in locali adeguati, i reclusi che lo richiedano con le stesse modalità previste per gli incontri con il difensore del recluso nonché accedere alle strutture carcerarie previa autorizzazione del direttore.

    2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Garante coopera con i Garanti istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale, sulla base di apposite convenzioni con l’ente interessato, fermo restando che in nessun caso il Garante può delegare l’esercizio delle proprie funzioni a tali soggetti.
    3. Le regioni provvedono all’istituzione dei Garanti regionali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati già costituiti.

Capo II

ADEMPIMENTI DEL GARANTE
E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 11.

(Obbligo di rapporto)

    1. Il Garante ha l’obbligo di presentare rapporto alle autorità competenti ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ovvero illecito disciplinare.

Art. 12.

(Segreto d’ufficio)

    1. I componenti del Garante e i soggetti di cui esso si avvale per l’esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sui fatti di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13.

(Relazione annuale del Garante)

    1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull’attività svolta, relativa all’anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà personale.

    2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’interno, al Ministro della giustizia, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
    3. Il Garante promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui esso ritenga opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
    4. Il sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale costituisce oggetto di insegnamento presso la scuola di tutte le Forze di polizia. Ai fini della predisposizione dei programmi di formazione e di insegnamento della materia di cui al presente comma, le pubbliche amministrazioni possono chiedere contributi e pareri al Garante.

Art. 14.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

    1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all’articolo 35, comma primo, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza», sono aggiunte le seguenti: «o al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»;

        b) all’articolo 69:

            1) al comma 6, dopo le parole: «Decide con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «immediatamente esecutiva»;

            2) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Verifica l’attuazione dei provvedimenti emessi e svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge».

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 4.990.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi all’anno 2011 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


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