Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.7/00155 [Sul concorso per sottotenenti dell'Arma dei Carabinieri]
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00155 presentata da FILIPPO ASCIERTO
giovedì 23 aprile 2009, seduta n.165
La IV Commissione,
premesso che:
in data 9 settembre 2008, è stato bandito su GURI 4a serie speciale n. 70 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 50 (cinquanta) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri;
lo svolgimento del concorso prevede una prova di preselezione, due prove scritte, la valutazione dei titoli di merito, prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica, gli accertamenti attitudinali, una prova orale ed una prova facoltativa di lingua straniera;
le prove di efficienza fisica, previa presentazione di certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport, consistono nell'esecuzione della corsa di 1000 metri piani e piegamenti sulle braccia in tempi e numero variabili a seconda della fascia d'età e del sesso del concorrente;
solo i concorrenti che superano le prove di efficienza fisica vengono sottoposti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri agli accertamenti sanitari previsti dal bando di concorso in base ai quali vengono giudicati idonei i concorrenti a cui venga attribuito il profilo sanitario minimo di coefficiente «2» al sistema psichico (PS), alla costituzione (C), all'apparato cardiocircolatorio (AC), all'apparato respiratorio (AR), agli apparati vari (AV), all'apparato locomotore (LS o LI), alla funzione visiva (VS) ed infine alla funzione uditiva (AU);
l'articolo 4, comma 20, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 considera quali imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinovali causa di evidenti disformismi o di rilevanti limitazioni funzionali;
la direttiva tecnica emanata il 5 dicembre 2005, dal Ministero della difesa per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, al Codice «209» della Tabella generale in merito agli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni, anche in assenza di instabilità articolare e di disturbi funzionali, assegna coefficiente «4 LS o LI»;
da quanto premesso si deduce che un intervento di ricostruzione dei legamenti crociati anteriori e/o posteriori delle ginocchia, così come del menisco, preveda, da parte della commissione medica esaminatrice l'assegnazione del coefficiente «4» all'apparato locomotore (LS) con derivante non idoneità sanitaria del concorrente ed immediata esclusione dal concorso nonostante venga data precedente dimostrazione di stabilità ed efficienza dell'arto con il superamento delle prove fisiche obbligatoriamente anteriori agli accertamenti sanitari;
ad oggi è impensabile ritenere che questi interventi, svolti in artroscopia, possano considerarsi un fattore invalidante anche perché ampio panorama sportivo agonistico ci dimostra il contrario con l'esempio di numerosi atleti, come calciatori e sciatori, che svolgono brillantemente e senza complicazioni un'intensa pratica sportiva, per lunghi anni, anche a seguito di ricostruzione dei legamenti del ginocchio e/o del menisco,
impegna il Governo:
a rivedere le disposizioni citate in premessa al fine di non penalizzare ingiustamente persone che possono essere considerate perfettamente idonee al servizio.
(7-00155) «Ascierto».