Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/02860 [Normativa fiscali in materia di associazioni sportive dilettantistiche]
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02860 presentata da FRANCESCO PIONATI
giovedì 23 aprile 2009, seduta n.165
PIONATI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nella circolare n. 12/e l'agenzia delle entrate in merito all'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto l'obbligo della comunicazione di dati e notizie per gli enti associativi;
in relazione alle disposizioni recate dell'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, l'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 ha fornito chiarimenti sulla portata della normativa in particolare, nel rilevare, al punto 1.2.1.2., che il comma 3-bis del medesimo articolo 30 esonera dall'onere della trasmissione dei dati e notizie, rilevanti sotto il profilo fiscale, gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale, l'Agenzia delle entrate precisa che sono tenute all'invio dei dati e delle notizie le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad esempio somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiale sportivo e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (esempio prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi;
nel medesimo punto della Circolare n. 12/E viene, poi, precisato che l'onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; trattasi delle operazioni cosiddette «decommercializzate», cioè di quelle relative ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Rientrano tra dette operazioni anche le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le associazioni sportive dilettantistiche (ed altre), le predette attività non si considerano, per effetto del medesimo articolo 148, commerciali;
ancorché non richiamate espressamente nella Circolare n. 12/E, è da ritenere che tra le operazioni «decommercializzate» vadano ricomprese, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, anche quelle di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha riformulato l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale articolo nel nuovo testo prevede, al comma 2, che non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche, che optano o hanno optato per la legge n. 398 del 1991, senza che soccorra l'obbligo della sussistenza delle condizioni di occasionalità e saltuarietà, dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, e dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a) dei TUIR. Unica condizione per l'applicazione della «decommercializzazione» è che il numero degli eventi dai quali scaturiscono i proventi di cui sopra non siano superiori a due in un anno e che il loro importo complessivo non superi euro 51.645,69. Detto importo non viene nemmeno computato ai fini della determinazione dei plafond di euro 250.000, tetto massimo per poter chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991;
l'assunto dell'Agenzia delle entrate contrasta con la disposizione dell'ultima parte del comma 3-bis dell'articolo 30, in quanto il non svolgimento di attività commerciali deve essere inteso nel senso che non assumono rilevanza tutte quelle attività che fiscalmente non concorrono alla determinazione del reddito come, appunto, quelle sopra enunciate;
poiché la mancata trasmissione del modello di comunicazione dei dati esclude dall'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 1, del TUIR (detassazione delle quote associative ovvero dei contributi associativi), appare evidente che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate va ad ampliare la platea dei soggetti obbligati, platea costituita da una miriade di piccole associazioni che saranno gravate di un onere che, per la sua complessità, come, peraltro, è stato già anticipato dalla stessa Agenzia, potrà indurre in grave errore i soggetti interessati con perdita delle agevolazioni previste per lo sport dilettantistico -:
se non intenda assumere iniziative affinché venga precisato che l'onere della comunicazione dei dati venga limitato soltanto a quei soggetti che pongono in essere attività fiscalmente commerciali, fermo restando che nello specifico campo del dilettantismo sportivo, nella stragrande maggioranza dei casi, tutti i proventi, commerciali e non, sono destinati, e non sono mai sufficienti, ad una rilevante attività di interesse sociale, interesse che dovrebbe essere tra i primari tra quelli dello Stato, e che, invece, viene soddisfatto dalla meritoria opera dell'associazionismo sportivo dilettantistico.(4-02860)