• Testo DDL 813

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.813 Disposizioni in materia di dislocazione di infrastrutture militari delle Forze Armate





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 813


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 813
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCANU, GASBARRI, DE SENA, AMATI,
BRUNO, BLAZINA, DI GIOVAN PAOLO, NEGRI, SBARBATI,
VILLARI, SERRA e LUMIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2008

Disposizioni in materia di dislocazione di infrastrutture militari
delle Forze armate

 

Onorevoli Senatori. – La maggior parte delle infrastrutture militari presenti sul territorio nazionale è concentrata nelle regioni del centro, del nord e del nord-est del nostro Paese. Tale dislocazione trova la sua ragion d’essere nella necessità, avvertita nel corso del Novecento ed acuitasi dopo il secondo conflitto mondiale nel quadro politico-strategico della guerra fredda, di dar vita ad un sistema di difesa nazionale basato sulla dislocazione di forze consistenti nella cosiddetta «soglia di Gorizia».

    L’ingresso nell’Unione europea di nazioni appartenenti all’Europa dell’Est, nonché l’allargamento della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) a Paesi facenti parte dell’ex Patto di Varsavia, rende necessario rivedere la dislocazione delle infrastrutture militari al fine di aggiornare l’attuale modello di difesa nazionale alle nuove esigenze derivanti dal mutato scenario politico-militare e dai pericoli del terrorismo internazionale.
    Altro motivo fondamentale per prevedere una diversa dislocazione delle infrastrutture militari risiede nel fatto che, in seguito al passaggio da un esercito di leva ad un esercito professionale (disciplinato dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale) sono soprattutto i giovani del Sud e delle Isole ad arruolarsi. Ciò significa che la maggior parte dei militari presta il proprio servizio lontano dalle regioni di appartenenza, con tutti i disagi che ne derivano. Questa annosa questione incide sensibilmente sulla qualità della vita dei militari: le strutture esistenti non sono più adatte ad accogliere ed a soddisfare le esigenze dei nuovi «professionisti» ed il fenomeno del «pendolarismo» comporta sacrifici economici e pratici che, se potevano essere tollerati per il periodo di un anno dai militari di leva, non potranno più essere affrontati per anni ed anni da coloro che, militari professionisti, intendono costruire una famiglia e percepiscono uno stipendio tale da non consentire loro di viaggiare continuamente su e giù per l’Italia.
    È evidente che la trasformazione dell’esercito di leva in esercito professionale deve garantire al personale militare condizioni di lavoro e di vita migliori di quelle finora realizzate al fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle private.
    Per i suddetti motivi il presente disegno di legge si propone di realizzare una «ridislocazione» delle infrastrutture militari, dal Centro-nord al Sud e nelle Isole, al fine sia di adeguare le nuove esigenze di difesa e sicurezza al nuovo contesto nazionale ed europeo, sia di dare una risposta concreta alle nuove esigenze dei militari professionisti.
    L’articolo 1 individua nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari.
    L’articolo 2 prevede che il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, individui, nelle suddette regioni, le sedi ove ubicare le infrastrutture militari e di conseguenza gli enti ed i reparti militari da ridislocare; fissi i tempi e le modalità di realizzazione delle nuove caserme e di ristrutturazione di quelle già esistenti; preveda che per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari siano utilizzate aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli enti e dei reparti delle Forze armate sul territorio nazionale, la presente legge individua nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari.

Art. 2.

    1. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

        a) individua, nelle regioni indicate al comma 1 dell’articolo 1, le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari e stabilisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione e la costruzione delle stesse;

        b) individua gli enti ed i reparti militari da ridislocare nelle sedi di cui alla lettera a);
        c) stabilisce i criteri, le modalità ed i tempi per la costruzione o l’acquisizione di unità abitative di edilizia economica e popolare da assegnare, previa intesa con gli enti locali interessati, in misura del 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente;
        d) stabilisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture militari e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontà di ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

    2. I progetti per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari di cui al comma 1, lettere a) e c), sono effettuati mediante l’utilizzo privilegiato di aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

Art. 3.

    1. Al fine di ridurre i disagi del personale militare delle Forze armate derivanti dal pendolarismo tra la sede di servizio e la sede di residenza, il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone la concessione di abbonamenti per l’utilizzo dei mezzi di trasporto da fornire al personale, secondo criteri e modalità da fissare in regime di contrattazione.

Art. 4.

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa di cui all’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all’articolo 43, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


torna su