Testo DDL 1497
Atto a cui si riferisce:
S.1497 Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1497
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1497
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2009 Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di legge elettorale dei comuni.
In particolare, l’intento è quello di estendere il sistema maggioritario ai comuni fino a 100.000 abitanti e, contestualmente, di alzare la soglia dello sbarramento al 5 per cento, intendendosi che sono ammesse all’assegnazione dei seggi solo quelle liste che al primo turno abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi.
Considerato che, dagli ultimi dati ISTAT, sono più di 8.000 i comuni fino a 100.000 abitanti, appare ancora più significativo lo scopo del presente provvedimento, in termini di assicurazione di maggiore stabilità dei governi locali.
Un sistema di tipo maggioritario, infatti, offre indubbi vantaggi in termini di amministrazione, rafforzando solitamente stabilità e continuità di governo. Del resto, una legge elettorale maggioritaria tende a ridurre il numero dei partiti; ed un numero inferiore di partiti è associato ad una maggiore stabilità dell’esecutivo attraverso governi a maggioranza minima o monopartitici. Al contrario, leggi elettorali proporzionali producono parlamenti e coalizioni di governo frammentate.
Infine, un sistema elettorale maggioritario offre il vantaggio di un più stretto rapporto tra elettore ed eletti: fermo restando che il candidato è segnalato dai partiti, ma che è l’unico indicato dallo schieramento, lo stesso vi sovrappone la propria immagine e si gioca, in questo modo, la propria credibilità.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 71:
1) alla rubrica, le parole: «sino a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «sino a 100.000 abitanti»;
2) al comma 1, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 abitanti»;
b) all’articolo 72:
1) alla rubrica, le parole: «superiore a 15.00 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 abitanti»;
2) al comma 1, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 abitanti»;
c) all’articolo 73:
1) alla rubrica, le parole: «superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 abitanti»;
2) al comma 7, le parole: «meno del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «meno del 5 per cento».
(Applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, non abbiano provveduto al recepimento dei contenuti ivi previsti nella propria legislazione di settore.
2. Il recepimento di cui al comma 1 da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei vincoli e dei principi introdotti dalle disposizioni di cui alla presente legge.
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