testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.473 Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 473 |
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Tale proposta di legge prevede la possibilità che, nel caso in cui la richiesta di avviamento al lavoro agli uffici competenti sia effettuata da datori di lavoro che siano comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sia data precedenza ai disabili iscritti negli elenchi residenti in quel territorio da almeno un biennio.
L'estensione di tale meccanismo anche all'unione di comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti si giustifica con il presupposto che tale forma di integrazione politico-amministrativa si basa normalmente sulla vicinanza territoriale dei comuni, e quindi su un sistema di forti relazioni sociali, oltre che storiche e culturali.
Quanto al requisito della residenza da almeno un biennio, esso è dettato dalla necessità che si evitino usi distorti della disposizione legislativa proposta, attraverso spostamenti di residenza concepiti ad hoc.
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1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di richiesta di avviamento al lavoro da parte di datori di lavoro che siano comuni o unioni di comuni con popolazione rispettivamente inferiore a 15.000 e a 20.000 abitanti è data comunque precedenza alle persone disabili di cui al comma 1 dell'articolo 1, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 e residenti da almeno due anni nel territorio del comune o dell'unione di comuni, ovvero dei comuni limitrofi».