Testo DDL 1441
Atto a cui si riferisce:
S.1441 Disposizioni per promuovere la formazione, l'occupazione, la permanenza al lavoro ed il reinserimento professionale dei lavoratori ultraquarantenni
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1441
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1441
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori ZANETTA, PALMIZIO, TOFANI, BATTAGLIA, CICOLANI e GALLONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2009 Disposizioni per promuovere la formazione, l’occupazione,
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Onorevoli Senatori. – L’incremento delle aspettative di vita e la riduzione dei tassi di fertilità hanno determinato in tutto il mondo il progressivo invecchiamento della popolazione.
Da uno studio commissionato dal Consiglio europeo, il cosiddetto «rapporto Kok» del novembre 2004, risulta evidente un’evoluzione demografica in Europa caratterizzata da due dinamiche: la caduta del tasso di natalità e l’aumento della speranza di vita, fattori che interagiscono tra loro comportando una trasformazione radicale nella composizione della popolazione del vecchio continente di qui ai prossimi decenni.
Il processo di invecchiamento della popolazione, infatti, è destinato a produrre effetti economici e sociali estremamente rilevanti, destinati ad incidere profondamente sulla qualità di vita della popolazione europea nei prossimi anni. Esso comporterà, contemporaneamente, un incremento della domanda di risorse da destinare alle pensioni e alla sanità e una diminuzione del numero di occupati.
Tali dinamiche hanno fortemente influenzato le politiche del lavoro dei paesi europei, al punto che il prolungamento della vita attiva è divenuto uno degli obiettivi da realizzare al fine di conseguire il traguardo generale, fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, relativo al raggiungimento di un tasso d’occupazione pari al 70 per cento nel 2010.
La tutela dei lavoratori più anziani è diventata un’altra delle priorità dell’Unione europea in materia di occupazione, anche perché le differenze nei tassi di partecipazione all’occupazione dei lavoratori più anziani sono un fattore importante delle disparità nei tassi occupazionali dei diversi Stati membri. I lavoratori anziani sono una componente essenziale dell’offerta di manodopera e fattore chiave dello sviluppo sostenibile dell’Unione europea.
Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e il successivo Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 hanno stabilito che l’Unione europea deve conseguire, nel corso del prossimo decennio, una crescita economica sostenibile capace di garantire un aumento sostanziale del tasso di occupazione, di migliorare la qualità del lavoro e di ottenere una più solida coesione sociale.
Con la comunicazione della Commissione n. 146 del 2004 dal titolo «Aumentare il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani e differire l’uscita dal mercato del lavoro» si insiste anche sulla necessità di rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, soprattutto quelle a carattere preventivo e di tipo personalizzato, che trovano nei Servizi per l’impiego, pubblici e privati, il loro principale canale di realizzazione.
Più recentemente, il Libro verde della Commissione «Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici» (COM (2005)94 def) indica tre priorità essenziali: ritrovare la strada della crescita demografica, garantire un equilibrio tra le generazioni nella ripartizione del tempo lungo tutto l’arco della vita e nella ripartizione dei frutti della crescita e delle esigenze di finanziamento delle pensioni e della sanità, infine inventare nuove transizioni tra le età.
L’aumento del tasso di occupazione dei lavoratori cosiddetti «anziani» è fondamentale per sostenere la crescita economica, il gettito fiscale e i sistemi di protezione sociale, in particolare per garantire pensioni di livello adeguato, di fronte alla prevista riduzione della popolazione in età attiva.
In Italia l’invecchiamento della popolazione è più rapido che nel resto dell’Unione europea, ed il mercato del lavoro degli anziani si presenta con caratteristiche più patologiche. In Italia, infatti, risultano più di 500.000 i lavoratori ultraquarantenni in difficoltà occupazionale, a causa anche degli scarsi incentivi e delle attuali tipologie contrattuali, che rendono difficili le condizioni sia di accesso che di permanenza sul mercato lavoro.
Il presente disegno di legge intende, quindi, colmare una lacuna normativa relativa al reinserimento nel mondo del lavoro di quei soggetti lavoratori ultraquarantenni precocemente esclusi dai circuiti lavorativi e proporre soluzioni che consentano il reintegro di queste persone nel mondo del lavoro, attraverso una serie di opportunità, tra le quali gli incentivi per le assunzioni e i percorsi formativi specifici, al fine di creare disponibilità di posti di lavoro accettabili e appropriati.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere l’accesso alla formazione, l’incentivazione all’occupazione, la permanenza al lavoro ed il reinserimento professionale dei lavoratori ultraquarantenni, ampliando le agevolazioni contributive attualmente previste.
(Tutela della formazione)
1. Presso i centri per l’impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all’articolo 1, finalizzati all’organizzazione di banche dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi lavoratori.
2. I lavoratori di cui all’articolo 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all’offerta formativa esistente su tutto il territorio nazionale. Essi hanno altresì diritto a servizi gratuiti di orientamento e all’assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionali.
3. Le imprese garantiscono, attraverso i fondi per la formazione continua di origine contrattuale, nonché i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, la frequenza, da parte dei lavoratori di cui all’articolo 1, di corsi di formazione professionale lungo tutto l’arco della vita lavorativa e senza discriminazione per età tra i lavoratori.
(Incentivi all’occupazione e all’autoimpiego)
1. Lo Stato e le regioni, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, al fine di favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro nonché di cessazione di attività di lavoro autonomo, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all’espansione occupazionale e all’autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d’imposta, forme di imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzia per l’accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.
(Incentivi alle assunzioni e al reingresso
dei lavoratori ultraquarantenni)
1. Le imprese, in caso di riduzione di personale di età superiore a cinquanta anni, attivano la procedura di supporto alla ricollocazione professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per agevolare la ricerca di nuova occupazione. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono le percentuali di ripartizione dei costi della procedura.
2. Alle imprese che procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all’articolo 1, spetta un credito d’imposta nella misura di 300 euro per ventiquattro mesi. Il lavoratore non deve essere già stato impiegato precedentemente nell’impresa e deve essere disoccupato da almeno sei mesi.
3. Nelle aree territoriali ricomprese nell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell’11 luglio 2006, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, il credito d’imposta previsto dal comma 2 è fissato nella misura di 400 euro mensili per ventiquattro mesi.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.
(Incentivi a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego)
1. Possono essere ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, relativi agli incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte all’Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, e che presentano progetti per l’avvio di nuove iniziative nei settori di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
(Riassunzione di lavoratori licenziati)
1. All’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I lavoratori licenziati da un’azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei tre anni successivi dalla data del licenziamento, ad un aumento dell’organico del personale».
(Disciplina dei licenziamenti individuali)
1. All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore a quarantacinque anni».
(Agevolazioni contributive)
1. Il datore di lavoro che procede all’assunzione dei lavoratori di cui all’articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
2. All’articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro nonché di cessazione di attività di lavoro autonomo».
(Contratti di formazione e lavoro)
1. I lavoratori di cui all’articolo 1 possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito d’imposta fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
(Divieto di discriminazione per età
nell’accesso al mercato del lavoro)
1. È fatto divieto ai datori di lavoro privati, alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti autorizzati o accreditati di prevedere espressamente o indirettamente limiti di età nella selezione e nella ricerca del personale e negli annunci pubblicitari di assunzione.
2. Ai datori di lavoro, alle agenzie per il lavoro e agli intermediari che violano la disposizione di cui al comma 1 è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 8.000 euro.
3. L’autorità competente valuta se procedere contestualmente alla sospensione dell’autorizzazione, prevista per le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che è comunque disposta nei casi più gravi. Nell’ipotesi di recidiva l’autorizzazione è revocata.
4. L’importo delle ammende è versato al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al medesimo Fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dalle ammende di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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