testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.364 Introduzione dell'articolo 577 - bis del codice penale concernente il reato di procurato aborto
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 364 |
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Mentre tutta la società civile mostra grande rispetto e attenzione per la gravidanza, per la donna incinta e per la creatura che porta in grembo, è decisamente aberrante che non debba essere prevista una specifica sanzione di carattere penale finalizzata alla condanna di chi, come nel caso sopra descritto, abbia volontariamente e premeditatamente deciso di recidere due vite.
Nel nostro codice penale, infatti, l'articolo 578 punisce con la reclusione da quattro a dodici anni la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse allo stesso. Risulta evidente come oggetto della norma incriminatrice sia un reato proprio (soggetto attivo del reato può essere soltanto la madre, da sola o eventualmente in concorso con altre persone) il cui fatto materiale si sostanzia in un infanticidio o feticidio. Quest'ultimo, inoltre, presuppone che si sia compiuto il processo fisiologico
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All'esigenza di tutela del nascituro distinta da quella della gestante risponde la presente proposta di legge, attraverso la configurazione del reato di procurato aborto volontario e premeditato, sanzionato con la pena dell'ergastolo. Si tratta, in altri termini, di attribuire, anche in ambito giuridico, all'embrione fecondato la qualità di persona, secondo i criteri di rispetto e di protezione che si devono adottare nei confronti di tutti gli esseri umani.
Facciamo questo grande passo in avanti per restaurare la cultura della vita!
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1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 577-bis. - (Procurato aborto). - Chi, volontariamente e premeditatamente, cagiona la morte di un feto prima del parto è punito con la pena dell'ergastolo».