testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.347 Disposizioni in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento, nonché di remunerazioni, indennità e pensioni corrisposte dallo Stato o da enti statali e di finanziamenti erogati da soggetti pubblici
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 347 |
Pag. 1
Pag. 2
Il punto cruciale della questione è proprio il fatto che l'indennità parlamentare, prevista dalla Costituzione all'articolo 69 e disciplinata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Le quote mensili spettanti ai parlamentari sono dunque determinate dagli Uffici di Presidenza delle due Camere entro tale limite. Riteniamo, colleghi deputati, che male ha fatto il legislatore a non accordarle direttamente, perché ogni volta che c'è un aumento, si scatena un «finimondo» sui giornali - del resto, si sa, gli stipendi parlamentari fanno notizia - ma si omette sempre di dire che all'interno della retribuzione parlamentare vi sono da calcolare alcune voci, quali l'assegno di solidarietà e le quote per l'assistenza sanitaria, che incidono al punto da rendere il trattamento economico dei parlamentari inferiore a quello dei presidenti di sezione della Corte di cassazione. Con ciò non ci stiamo lamentando. Non stiamo affermando che i parlamentari percepiscono un'indennità bassa o inadeguata, anzi, tutt'altro. Proprio perché crediamo che chi ricopre un incarico pubblico è al servizio esclusivo della nazione, in conformità al disposto dell'articolo 98 della Costituzione, e, dunque, deve esercitare il suo mandato nell'interesse generale e non già per arricchirsi, riteniamo che il management pubblico non debba essere strapagato percependo compensi elevatissimi, ingenti emolumenti e benefit.
Con gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge si modificano alcuni aspetti dell'indennità parlamentare.
Con gli articoli 3 e 4 si propone l'introduzione di un tetto massimo, riferito all'indennità netta del presidente di sezione della Corte di cassazione, per le renumerazioni di tutti gli incarichi pubblici.
Con gli articoli 5 e 6 si pongono, rispettivamente, limiti a pensioni e vitalizi erogati dallo Stato e ai finanziamenti pubblici.
Con l'articolo 7 si propone l'abrogazione di una norma che contrasta con le finalità della presente proposta di legge, ovvero il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede per i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché per i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, eletti deputati o senatori, qualora il loro trattamento netto di attività superi di quattro decimi l'ammontare dell'indennità parlamentare, che sia loro corrisposta, a carico dell'amministrazione di appartenenza, la parte eccedente.
Ritenendo doveroso intervenire con urgenza in questo «mare magnum» di sprechi e di privilegi, per porre freno a spese ingiustificabili ed essere coerenti con l'obiettivo di un'oculata gestione delle risorse pubbliche, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.
Pag. 3
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che l'ammontare netto sia eguale al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo netto dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, incluso il trattamento di fine servizio».
2. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«L'indennità mensile, la diaria e il vitalizio non possono essere sequestrati o pignorati».
1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento è rinunciabile fino al 75 per cento del suo importo.
2. Il parlamentare può indicare il soggetto o i soggetti cui destinare la quota dell'indennità a cui rinuncia. La Camera di appartenenza può versare tale quota al soggetto o ai soggetti indicati dal parlamentare.
3. La rinuncia effettuata ai sensi del comma 1 non comporta diminuzione delle trattenute previdenziali e per l'assistenza
Pag. 4
1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato remunera i propri dipendenti, i dirigenti, i funzionari, i consulenti, i membri di commissioni e di collegi e i titolari di qualsiasi incarico conferito dallo Stato, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta a qualsiasi altro titolo, a quella netta corrisposta ai magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
2. Le remunerazioni di cui al comma 1 sono aumentate di 100 euro lordi per ogni funzione, grado o mansione superiore.
1. Al comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «quella del primo presidente» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione netta dei magistrati con funzioni di presidente di sezione».
2. Al comma 46 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «del primo presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di magistrati con funzioni di presidente di sezione».
1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta a qualsiasi titolo, a quella netta corrisposta ai
Pag. 5
1. Qualsiasi soggetto che riceve finanziamenti pubblici è tenuto, su richiesta degli enti finanziatori o dei singoli componenti dei medesimi enti, nonché dei parlamentari, ad esibire i relativi bilanci e documenti contabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare l'eccedenza delle retribuzioni, delle remunerazioni, delle indennità e dei compensi erogati, rispetto all'ammontare del trattamento complessivo annuo netto dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
3. L'ammontare delle eccedenze di cui al comma 2 è riversato a favore degli enti finanziatori di cui al comma 1, che provvedono altresì a diminuire i relativi finanziamenti per una quota corrispondente alle citate eccedenze.
4. Le dichiarazioni previste dal comma 2 e l'indicazione delle eccedenze di cui al comma 3 devono essere comunicate al Parlamento entro due mesi.
1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.