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Atto a cui si riferisce:
S.1/00096 [Programmi di sminamento e vittime delle bombe a grappolo]



Atto Senato

Mozione 1-00096 presentata da BARBARA CONTINI
giovedì 5 marzo 2009, seduta n.167

CONTINI, GAMBA, LICASTRO SCARDINO, TOTARO, DE GREGORIO, BETTAMIO, CANTONI, AMATO, MORRA, SACCOMANNO, TORRI, QUAGLIARIELLO - Premesso che:

l'Italia ha firmato il 3 dicembre 1997 la Convenzione di Ottawa, sul divieto di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, ratificata con legge 26 marzo 1999, n. 106;

precedentemente all'adesione alla Convenzione, l'impegno dell'Italia per la messa al bando delle mine terrestri si era espresso nella legge 29 ottobre 1997, n. 374, sulle "Norme per la messa al bando delle mine antipersona";

con risoluzione n. 1540 del 18 aprile 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla "non proliferazione delle armi di distruzione di massa" viene riaffermata l'importanza dell'azione relativa alla prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa, impegnando gli Stati a presentare rapporti annuali;

con legge del 7 marzo 2001, n. 58, l'Italia istituisce un Fondo per lo sminamento umanitario;

l'Italia aderisce, sin dal suo avvio, nel 2007, al processo di Oslo per la definizione di un trattato internazionale per la messa al bando delle cluster bomb, che si conclude il 4 dicembre 2008 con la firma della Convenzione internazionale che vieta l'uso e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo, non rientranti nella Convenzione di Ottawa;

tenuto conto che:

gli effetti delle bombe a grappolo sono assimilabili a quelli delle mine antipersone, in quanto colpiscono indiscriminatamente anche i civili, per le centinaia di sub munizioni che rimangono inesplose sul terreno;

le bombe a grappolo sono la causa di gravi problemi umanitari sia durante un conflitto armato, dal momento che esse colpiscono in maniera indiscriminata civili e combattenti, sia dopo un conflitto armato, perché possono giacere inesplose sul terreno e colpire anche dopo molti anni dalla loro dispersione;

nei recenti conflitti in Libano, in Afghanistan, in Georgia, nello Sri Lanka, sono state rinvenute submunizioni inesplose di bombe a grappolo;

le esplosioni delle submunizioni delle bombe a grappolo colpiscono maggiormente i bambini, attratti dalle forme colorate, con conseguenze di morte e di gravi disabilità;

il percorso partecipativo dell'Italia alle varie fasi di predisposizione e definizione dei trattati internazionali per la messa al bando, prima delle mine antipersona e dopo delle bombe a grappolo, impegna il Paese a portare a conclusione tale percorso, largamente condiviso;

le due Convenzioni, di Ottawa e di Oslo, comportano per gli Stati aderenti, anche l'impegno di assistenza alle vittime ed all'attuazione di programmi di bonifica, rientranti tra le attività di assistenza umanitaria;

la Convenzione di Oslo avvia un processo definito di "disarmo umanitario", che dall'attuazione del trattato procede verso la sua universalizzazione;

l'Italia ha assunto formalmente l'impegno a sostenere programmi di sminamento e di assistenza alle vittime;

l'istituzione, con legge 7 marzo 2001, n. 58, del Fondo per lo sminamento umanitario risulta perfettamente coerente con gli impegni internazionali assunti;

impegna il Governo a rifinanziare il Fondo per lo sminamento umanitario, approvato con la citata legge n. 58 del 2001 per rendere effettivi ed operativi gli impegni assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione di Ottawa ed alla recente Convenzione di Oslo, finalizzati allo svolgimento delle attività umanitarie di sminamento nei Paesi coinvolti dai conflitti e di assistenza e sostegno per i civili disabili e le loro famiglie, vittime degli effetti delle bombe a grappolo.

(1-00096)