testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.2163 Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2163 |
Pag. 1
Il testo proposto riprende, con poche modifiche, quello del disegno di legge presentato dal Governo Prodi nel settembre del 2007 (atto Senato n. 1797, XV legislatura).
L'intervento normativo riflette, anzitutto, l'evoluzione giurisprudenziale in ordine all'efficacia vincolante delle sentenze pronunciate dalla Corte di Strasburgo (articolo 46 della CEDU: «Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze»), essendosi affermata progressivamente la tesi secondo la quale, per gli Stati convenuti, la sentenza di condanna della Corte di Strasburgo pone l'obbligo di adottare sia le misure di carattere generale necessarie per prevenire ulteriori casi, sia quelle di natura individuale a carattere ripristinatorio. L'evoluzione giurisprudenziale ha risentito, ovviamente, delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo, a livello internazionale, con i consequenziali riflessi interni. I prodromi del cambiamento
Pag. 2
Altra tappa decisiva, più recente, è rappresentata dall'approvazione del Protocollo n. 14 alla CEDU, firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 2005, n. 280, attraverso il quale si è emendato il citato articolo 46 della CEDU, attribuendo più incisivi poteri di controllo e di impulso al Comitato dei Ministri: tale organo, sia pur a maggioranza qualificata dei due terzi, può investire la Corte della mancata esecuzione di una sentenza da parte dello Stato convenuto, provocandone una pronuncia prodromica ad eventuali sanzioni successive decise dal Comitato stesso (articolo 46, paragrafi 4 e 5, della citata Convenzione).
L'Italia ha recepito senza alcuna riserva tale Protocollo con la citata legge n. 280 del 2005 [articolo 2: «piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 (...)»], entrata in vigore il 6 gennaio 2006, contemporaneamente a altro significativo intervento legislativo, rappresentato dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, con la quale, introducendo la lettera a-bis) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei
Pag. 3
L'ennesima manifestazione della valenza endoprocessuale diretta delle pronunce della Corte europea sui casi trattati dalla giurisdizione nazionale si rinviene nel decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 289 («Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale»), ove si prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale anche della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo concernente «provvedimenti giudiziali ed amministrativi definiti dalle autorità nazionali e già iscritti» (articolo 1). Si tratta di un'innovazione alla quale certamente non può annettersi il significato di rimozione del giudicato. Tuttavia, va sottolineato come, nel parere reso in ordine al citato regolamento, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva, parere del 24 ottobre 2005, n. 4304/2005) abbia sostenuto che: «ove la giurisdizione interna sia stata esercitata in violazione dei (...) precetti della Convenzione, il soggetto che da tale cattivo esercizio abbia subìto lesione ben potrà far valere nell'ordinamento interno gli effetti, se non pur l'efficacia diretta della pronuncia della Corte (...)».
Ma la stessa Corte europea si è progressivamente affrancata dalla natura puramente declaratoria e risarcitoria delle sue decisioni e si è espressa nel senso della necessità che al riconoscimento della violazione dei diritti umani da essa accertata consegua un'obbligazione di risultato dello Stato membro, cioè quella di pervenire a eliminare la violazione dichiarata. Nel solco tracciato dall'importante pronuncia Scozzari e Giunta c/Italia appare opportuno il richiamo alle altre decisioni della Corte europea: 27 febbraio 2001, Lucà c/Italia; Lyons ed altri c/Regno Unito, n. 15227/03; 23 ottobre 2003, Gencel c/Turchia e 29 gennaio 2004, Tahir Duran c/Turchia in ipotesi di violazioni dell'indipendenza e dell'imparzialità delle Corti di sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU; 18 maggio 2004, Somogyi c/Italia; 10 novembre 2004, Sejdovic c/Italia; Grande Camera Corte europea, Ocalan c/Turchia, n. 46221/99, paragrafo 210, 12 maggio 2005; 2 giugno 2005 Goktepe c/Belgio; Grande Camera Corte europea, 1° marzo 2006, Sejdovic c/Italia.
In tale rinnovato contesto, legislativo e giurisprudenziale, si collocano alcune recenti, importanti pronunce su casi nazionali, che meglio consentono di inquadrare e di interpretare le ragioni della non procrastinabilità dell'intervento legislativo.
E sotto questo profilo appare utile il richiamo alla sentenza 18 maggio 2004, resa nella causa Somogyi c/Italia, ove la Corte, avendo constatato l'inottemperanza all'articolo 6 della CEDU - per non essere stato il ricorrente messo in grado di esercitare il suo diritto di partecipare al processo, essendo stato giudicato in contumacia e dopo il rigetto dell'istanza di restituzione in termini - affermava la necessità «(...) di rinnovare il processo a carico dell'interessato ovvero di riaprire la procedura in tempo utile e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6 della Convenzione» (paragrafo 86).
Tale passaggio autorizza a ritenere che il destinatario della decisione della Corte europea è lo Stato convenuto e non già il giudice nazionale. Lo Stato italiano, a differenza di altri Paesi europei, quali la Francia, l'Austria, la Germania, il Regno Unito, la Polonia, la Bulgaria e la Svizzera, non si è ad oggi dotato di disposizioni normative che consentano la riapertura o la ripetizione del processo dopo la censura da parte della Corte in ordine alla violazione di un diritto sostanziale riconosciuto dalla CEDU o alla constatazione di un vizio procedurale che abbia inciso sulla sorte del procedimento. La materia ha formato oggetto di attenzione da parte del legislatore, a partire da alcune iniziative parlamentari del 1998, poi, con i progetti
Pag. 4
Occorre, inoltre, non trascurare il fatto che alcuni giudici nazionali dell'esecuzione - proprio a causa dell'assenza di un rimedio normativo diretto alla rinnovazione del processo - stanno seguendo un percorso ermeneutico, secondo il quale essi non possono disconoscere gli effetti della decisione di Strasburgo. E ciò perché compito del giudice dell'esecuzione, cui spetta il controllo sulla legalità del titolo esecutivo formatosi nell'ordinamento interno, è quello di valutare la validità del titolo detentivo, anche alla luce di quelle sopravvenienze (come ad esempio la sentenza della Corte europea), che gli potrebbero consentire di escludere la conformità all'articolo 13 della Costituzione di uno stato di detenzione che consegua a un processo, sia pur in parte, non conforme ai princìpi di equità fissati dall'articolo 6 della CEDU.
Anche la Corte di cassazione, più recentemente, (Dorigo, sentenza del 1° dicembre 2006) ha sostenuto che «(...) la prolungata inerzia dell'Italia corrisponde alla trasgressione dell'obbligo previsto dall'articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia». Nella medesima decisione la Corte di cassazione, nel sostenere l'illegittimità del titolo detentivo, perché sorretto da un processo iniquo, ha osservato come il diritto al nuovo processo sia stato riconosciuto al signor Dorigo dalla Corte europea in relazione ad una essenziale garanzia dell'imputato (quella di «interrogare o fare interrogare i testimoni a carico») e che la violazione è stata reputata di determinante influenza sull'esito del giudizio. È stato pertanto fissato il seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'articolo 670 del codice di procedura penale, l'ineseguibilità del giudicato, quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'articolo 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo».
Tale orientamento, tuttavia, se verrà in prosieguo condiviso da altri giudici dell'esecuzione, è in grado di determinare un'anomala conseguenza: la pendenza di un processo che vanamente attenderà di essere rinnovato, pur in parte, nell'inesistenza di un meccanismo legislativo che assicuri in concreto tale obbligo, a fronte dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione. Occorre, pertanto, interrompere il corto circuito che si è venuto a creare e introdurre un nuovo mezzo di impugnazione che consenta all'organo giudicante nazionale chiamato a intervenire non solo di valutare la possibilità di ripetizione del processo (ovvero di una parte di esso, limitatamente agli atti per i quali è stata accertata la violazione), ma anche di decidere sulla sospensione dell'esecuzione: di qui la presente iniziativa legislativa.
L'architrave della presente proposta di legge è costituito dalla concentrazione della funzione di filtro dell'ammissibilità dello strumento straordinario della revisione in capo alla Suprema Corte di cassazione. Del resto già altri due Stati dell'Unione europea hanno optato per tale soluzione. Si tratta della Francia e del Belgio.
La Francia ha adottato la legge 2000-516 del 15 giugno 2000 e ha attribuito alla Corte di cassazione il compito di valutare l'ammissibilità dell'istanza di riapertura del processo a seguito della decisione della Corte di Strasburgo che ha constatato l'iniquità del processo. In particolare, è
Pag. 5
La legge belga è del 1° aprile 2007. Essa prevede la riapertura dei procedimenti penali giudicati iniqui dalla Corte europea. La legge, intitolata «Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale», è entrata in vigore il 1° dicembre 2007, ed è applicabile anche ai casi pregressi.
Si prevede che, in presenza di una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha constatato una violazione alla relativa convenzione, può essere chiesta la riapertura della procedura che ha condotto alla condanna del ricorrente o alla condanna di un'altra persona per lo stesso fatto e fondata sugli stessi mezzi di prova. La domanda, che può essere presentata anche dal pubblico ministero, deve essere depositata entro sei mesi dalla data in cui è diventata definitiva la sentenza della Corte europea ed è valutata dalla Corte di cassazione. La legge prevede che è disposta la riapertura allorquando sia accertato che «la decisione impugnata è contraria nel merito alla convenzione europea o quando la violazione constatata dalla Corte europea è la conseguenza di errori di procedura così gravi da rendere serio il dubbio sui risultati della stessa procedura, e il condannato continui a soffrire per le conseguenze negative molto gravi che solo una riapertura può riparare». La Corte di cassazione o annulla la sua precedente decisione, emettendo una nuova pronunzia, o rinvia il caso alla giurisdizione di merito, qualora sia stata giudicata non equa la procedura o la sentenza di merito.
Le esperienze riportate costituiscono una tendenza ormai consolidata, rispondente al fine comune di rendere effettiva la tutela del singolo ma anche di uniformare le procedure interne. Di qui la necessità della presente proposta di legge e l'opportunità della scelta di affidare alla Corte di cassazione la funzione di filtro.
L'intervento legislativo mira a modificare, attraverso la tecnica della novellazione, il codice di procedura penale, inserendo con l'articolo 1, nel libro nono, dopo il titolo IV, il titolo IV-bis e una serie di disposizioni dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale.
In particolare, con l'articolo 647-bis viene introdotto l'istituto straordinario della revisione della sentenza di condanna, allorquando la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato, in maniera definitiva, la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, in relazione a un processo che sia stato celebrato nello Stato e sempreché tali violazioni abbiano assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esito del processo. La collocazione sistematica con la previsione del nuovo titolo IV-bis è diretta, da un lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio e, dall'altro, a tenere distinto l'istituto in esame da quello della revisione della sentenza di condanna
Pag. 6
L'articolo 647-ter indica i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di revisione del processo, cioè il condannato o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
L'articolo 647-quater disciplina i requisiti dell'istanza, stabilendo che essa può essere presentata personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro determinante incidenza sul processo. Il comma 2 prevede il termine di un anno entro il quale la richiesta deve essere depositata, a pena d'inammissibilità; il dies a quo decorre dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è diventata definitiva. I soggetti legittimati a presentare la richiesta devono corredarla di una copia autentica della sentenza definitiva della Corte di Strasburgo.
Il procedimento di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle sentenze è il seguente:
1) la Corte invia alle parti, circa dieci giorni prima, una lettera con la quale preannuncia l'imminente adozione della sentenza, indicando anche la data (futura) della pronuncia e della pubblicazione sul sito internet (HUDOC) della stessa Corte (le due date coincidono);
2) il giorno prefissato la sentenza viene inserita nel sistema informatico e diviene disponibile a chiunque; contemporaneamente, la Corte ne invia una copia certificata conforme a ciascuna parte; la copia cartacea può quindi pervenire ai destinatari con qualche giorno di ritardo, ma ciò non ha importanza, perché essi sono stati avvertiti in precedenza della data di deposito e possono consultare la sentenza su internet; peraltro, la sentenza non è ancora definitiva;
3) normalmente, la sentenza diviene definitiva dopo tre mesi; questo termine si può allungare se, all'ultimo momento, una delle parti chiede il rinvio alla Grande Camera (perché in tale caso la sentenza non diventerà definitiva fino a quando il Comitato che filtra tali richieste non si sarà pronunciato negativamente);
4) quando la sentenza diviene definitiva, le parti sono avvertite con lettera della Corte e la definitività della sentenza viene iscritta sul frontespizio.
Il comma 3 completa la disciplina della presentazione della richiesta di revisione, prevedendo che quella presentata dal condannato debba essere sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Si è, in tal modo, inteso attribuire alla Corte di cassazione (così come avviene nel sistema francese) la funzione di filtro delle istanze di revisione; e ciò all'evidente scopo di concentrare nell'organo giurisdizionale di legittimità, avente funzioni di nomofilachia, le delicate decisioni sull'ammissibilità dell'istanza.
L'articolo 647-quinquies fissa i casi in cui l'istanza di revisione deve essere dichiarata inammissibile, stabilendo che la Corte di cassazione deve decidere, con ordinanza, entro trenta giorni dal deposito della richiesta. Se l'istanza viene dichiarata ammissibile, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Le ordinanze sull'ammissibilità sono inoppugnabili.
Attraverso l'articolo 647-sexies si è inteso dettare una disciplina volta a evitare il perpetuarsi del «corto circuito» finora registrato, attribuendo alla corte di appello il potere di decidere, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, osservando le
Pag. 7
L'articolo 647-septies disciplina il procedimento di revisione, precisando che si procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle sole prove ritenute assolutamente indispensabili, ferme restando la validità e l'utilizzabilità, ai fini della decisione, di tutti gli altri atti processuali compiuti. Viene altresì precisato che, durante il giudizio di revisione, i termini di prescrizione del reato restano sospesi.
Con l'articolo 647-octies si richiama l'applicabilità di tutte le altre disposizioni in tema di revisione delle sentenze di condanna di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale.
Con l'articolo 2 della presente proposta di legge viene introdotto l'articolo 201-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede gli adempimenti delle autorità governative italiane, allorquando il Presidente del Consiglio dei ministri abbia ricevuto una sentenza della Corte di Strasburgo con la quale è stato dichiarato iniquo un processo. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare, deve inoltrare la predetta sentenza in copia al Ministero della giustizia, il quale, dispostane la traduzione, la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, uno dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di revisione.
L'articolo 3 detta norme transitorie, precisando che per le sentenze già pronunciate dalla Corte di Strasburgo prima della data di entrata in vigore della legge in esame, l'istanza di revisione ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale debba essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3, comma 2, prevede inoltre che, decorso inutilmente tale termine di un anno, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sia posta in esecuzione. La norma transitoria è diretta a colmare la lacuna normativa segnalata, prevedendo lo stesso termine di un anno di cui al comma 1, entro il quale devono presentare la domanda di revisione coloro che hanno già ottenuto dal giudice nazionale la declaratoria di illegittimità del titolo esecutivo (come nel caso Dorigo), per effetto di una sentenza della Corte di Strasburgo che abbia accertato la natura iniqua del processo celebrato in Italia. Sicché, nei confronti di costoro, l'inutile decorso di tale termine ha come conseguenza quella di far riprendere l'efficacia del titolo esecutivo.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza della spesa. Tale strumento straordinario di revisione non è destinato, infatti, a produrre effetti rilevanti sull'attività degli uffici giudiziari interessati, né particolari effetti di natura finanziaria, anche alla luce dell'esiguità dei casi rilevati negli ultimi anni. Sicché, trattandosi di attività rientranti nell'ambito di quelle già svolte dai competenti uffici giudiziari e amministrativi, esse possono essere ampiamente fronteggiate con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.
L'articolo 5 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pag. 8
1. Nel libro nono del codice di procedura penale, dopo il titolo IV è aggiunto il seguente:
Art. 647-bis. - (Revisione a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
Art. 647-ter. - (Soggetti legittimati). - 1. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-bis:
a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;
b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del Procuratore generale.
Art. 647-quater. - (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di revisione del
Pag. 9
2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva, ed è corredata di copia autentica della medesima sentenza definitiva.
3. La richiesta di cui all'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Art. 647-quinquies. - (Ammissibilità della richiesta). - 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-bis, la Corte di cassazione delibera in ordine all'ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.
2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:
a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;
b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.
3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte di cassazione lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.
4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.
5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate
Pag. 10
Art. 647-sexies. - (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara, con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.
2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.
3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma l, lettera d), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.
4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.
5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione possono ricorrere per cassazione il condannato e il procuratore generale presso la corte di appello.
Art. 647-septies. - (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
2. Nel giudizio di revisione, la corte di appello procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla
Pag. 11
3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.
Art. 647-octies - (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna). - 1. Alla revisione del processo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642».
1. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 201-bis. - (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione al Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».
Pag. 12
1. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la sentenza di condanna la cui esecuzione è stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.