• Testo DDL 1406

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Atto a cui si riferisce:
S.1406 Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1406


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1406
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA)

con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GELMINI)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)

e con il Ministro per le pari opportunità (CARFAGNA)

(V. Stampato Camera n. 2037)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio 2009

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 2009

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Iraq, fatto a Roma
il 23 gennaio 2007

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

    1. All’attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all’articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    2. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16 del Trattato di cui all’articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
 
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