testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.2086 Istituzione del Fondo per la sicurezza delle comunità che ospitano i centri di accoglienza per i richiedenti asilo e l'integrazione degli stranieri richiedenti asilo
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2086 |
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Alle strutture destinate all'identificazione e alla conseguente espulsione si affiancano i centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA).
Gli stranieri ospitati nei CARA vivono come «sospesi» in una sorta di «limbo» civico: privi di uno status giuridico definito, ma titolari del diritto a soggiornare in Italia fino a conclusione della procedura di accettazione, o meno, della domanda di asilo.
Per esemplificare: non possono lavorare, e per questa ragione ricevono un sussidio dallo Stato, ma possono liberamente circolare, avendo come unico obbligo il pernottamento all'interno della struttura.
Attualmente i CARA sono sei e sono situati nelle seguenti località: Caltanissetta, presso la contrada Pian del Lago (96 posti); Crotone, presso località Sant'Anna (256 posti); Foggia, presso il borgo Mezzanone (198 posti); Gorizia, presso Gradisca d'Isonzo (150 posti); Milano, in via Corelli (20 posti); Trapani, presso Salina grande (260 posti). A questi si devono aggiungere i centri di accoglienza di Bari, presso l'area aeroportuale di Palese (744 posti) e di Siracusa, presso Cassabile (200 posti) parzialmente utilizzati per funzioni analoghe.
Tutte, o quasi, queste strutture sono collocate in zone periferiche, in borgate o in aree rurali; di conseguenza il loro
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È questa, ad esempio, la causa dei disordini verificatisi nell'estate 2008 a borgo Mezzanone (borgata rurale del comune di Manfredonia), dove sono ospitati, ormai stabilmente, oltre 1.000 stranieri, di etnie diverse e talvolta in contrasto tra loro: lo dimostrano un paio di maxi-risse scoppiate quest'estate, la cui gravità ha spinto la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Foggia ad attivare un servizio straordinario e temporaneo di presidio del territorio. Mentre non sembra aver sortito alcun effetto positivo l'impiego di unità della Marina militare nel servizio di vigilanza esterna del CARA. È immaginabile quale disagio vivano tanto i residenti della borgata, attualmente in numero inferiore rispetto agli ospiti del CARA e dell'annesso centro di accoglienza, quanto i richiedenti asilo, ai quali non sono garantiti servizi adeguati a favorire la socializzazione e l'integrazione con la comunità che li ospita.
Episodi di questo genere sono registrabili ovunque siano insediati i CARA e l'incremento esponenziale dell'arrivo di immigrati clandestini, registrato nel 2008, lascia presumere che le difficoltà potranno solo aumentare.
Nasce da queste considerazioni la proposta di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo specifico le cui risorse saranno destinate alle prefetture - uffici territoriali del Governo e ai comuni nei cui territori sorgono i CARA, per finanziare l'incremento sia dei servizi sicurezza che dei servizi di assistenza, di mediazione e di integrazione sociali, che sottopongo alla vostra attenzione.
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1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di favorire l'adozione di idonee misure di assistenza, di mediazione e di integrazione sociali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la sicurezza delle comunità che ospitano i centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e l'integrazione degli stranieri richiedenti asilo, di seguito denominato «Fondo».
1. Il Fondo è ripartito proporzionalmente tra ciascuno dei CARA in ragione del numero di stranieri richiedenti asilo effettivamente ospitati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'assegnazione delle risorse.
2. La quota assegnata a ciascuno dei CARA è suddivisa in parti eguali tra la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che provvede all'organizzazione di servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e il comune competente per territorio, che provvede alla strutturazione di servizi di assistenza, di mediazione e d'integrazione sociali.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.000.000 di euro per il triennio 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.