Testo DDL 1328
Atto a cui si riferisce:
S.1328 Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folkloristica e corale
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1328
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1328
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori ZANETTA, LATRONICO, BATTAGLIA, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2009 Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione
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Onorevoli Senatori. – Le bande musicali, i cori e i gruppi folkloristici musicali rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi più piccoli e lontani dalle grandi città.
Essi sono, altresì, attraverso la comune passione per la musica, strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione per giovani, adulti e anziani, contribuendo ad allontanare i giovani, in particolare, da tentazioni meno commendevoli.
La loro presenza e i loro interventi rendono vivace ogni manifestazione pubblica di festa, creando momenti di felicità indistintamente per bambini, giovani e anziani, così come sono un indispensabile elemento per conferire solennità alle celebrazioni commemorative o patriottiche oppure per contribuire alla riflessione interiore e alla condoglianza nei momenti tristi della collettività.
Infine, bande musicali, cori e gruppi folkloristici musicali contribuiscono, in maniera determinante, alla diffusione della conoscenza e della pratica musicale tradizionale degli strumenti a fiato e a percussione, in una società che tende sempre di più alla cultura musicale moderna.
Oggi, in Italia, le formazioni musicali amatoriali sono, però, neglette, non sono indirizzate né promosse e vivono solo grazie alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale.
La legge 14 agosto 1967, n. 800, all’articolo 40, prevedeva la concessione di contributi a favore di complessi bandistici a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento ovvero che svolgono almeno 150 concerti annui in Italia e all’estero.
Tuttavia, si rende necessario predisporre una disciplina che, partendo dal riconoscimento della musica popolare bandistica, folkloristica e corale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionali, offra un quadro normativo di riferimento di tutela e promozione della musica popolare. Nella XIII legislatura era stata approvato dal Senato della Repubblica un disegno di legge molto ambizioso, l’atto Senato n. 2619, recante disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali, approvato in un testo unificato con gli atti Senato nn. 2619, 755, 1547 e 2821), nel quale la musica popolare amatoriale dei cori e delle bande aveva trovato un modesto generico accenno solo grazie ad emendamenti presentati dall’opposizione. Nella XIV legislatura, assieme a numerose altre proposte, la Commissione cultura della Camera ha licenziato un testo per l’aula (C. 587-A e abbinati) sullo spettacolo dal vivo, contenente un articolo sullo spettacolo popolare, senza però che esso giungesse a conclusione. Analogamente, anche nella XV e XVI legislatura sono state presentate altre proposte in merito.
Più recentemente, in data 28 novembre 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, un disegno di legge recante disposizioni in materia di musica popolare e amatoriale.
Il presente disegno di legge intende riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell’intera comunità nazionale – conformemente con i principi delle Convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167; e sulla protesione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 17 – la musica popolare amatoriale bandistica, folkloristica e corale.
In particolare esso prevede, in sintesi:
– la definizione delle peculiarità dell’«associazione musicale popolare» e i conseguenti incentivi nonché agevolazioni statali;
– la promozione dell’insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie;
– l’istituzione della «Giornata nazionale della musica popolare» e l’incentivazione degli scambi con analoghi complessi musicali stranieri e nazionali;
– la salvaguardia delle competenze regionali e delle province autonome in materia, in ossequio al dettato costituzionale;
– la possibilità, per le associazione musicali popolari e amatoriali riconosciute, ai sensi della presente legge, di beneficiare della destinazione della quota del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2010, ai sensi del comma 1 dell’articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
– la previsione di un contributo annuo a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento, assegnato alla associazioni musicali popolari e amatoriali attraverso il «Fondo unico per lo spettacolo» di cui dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni e principi generali)
1. Ai fini della presente legge per «musica popolare» si intende la musica popolare e amatoriale bandistica, folkloristica e corale non professionistica, comprendente ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari senza fini di lucro ai sensi dell’articolo 3.
2. La Repubblica, conformemente ai principi di cui alle Convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167; e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 17, riconosce la funzione della musica popolare quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica. Tutela e valorizza l’attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale in ogni sua forma.
(Competenze)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove l’insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie, secondo le modalità di cui nell’articolo 4.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali promuove:
a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all’estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;
b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, ai sensi dell’articolo 7;
c) l’istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze in materia di musica popolare delle regioni e delle province autonome.
(Associazioni musicali popolari)
1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione musicale popolare bandistica, folkloristica e corale» è attribuita dal Ministro per i beni le attività culturali, su richiesta dell’associazione medesima, previa presentazione del riconoscimento di cui al comma 3, lettera f).
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di cui al comma 1, l’associazione musicale deve:
a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertà di espressione artistica e per la promozione dell’attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;
b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati di uniforme tradizionale;
c) programmare e attuare un’attività minima di otto manifestazioni annuali;
d) disporre di una sede di proprietà o a disposizione a qualsiasi altro titolo, adeguata per l’attività d’insegnamento e per le prove;
e) avere come direttore artistico un maestro di musica ovvero che abbia superato il trentacinquesimo anno di età e acquisito esperienza come direttore di bande musicali o corali per almeno cinque anni consecutivi;
f) essere riconosciuta dal consiglio comunale o dal consiglio circoscrizionale del comune ove l’associazione medesima ha sede, quale associazione di interesse comunale.
4. Al comma 1 dell’articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) sostegno alle associazioni musicali popolari bandistica, folcloristica e corale riconosciute a norma di legge».
(Formazione)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali:
a) promuove l’istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica;
b) favorisce e incentiva, con appositi contributi, l’istituzione di corsi d’orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell’obbligo, compresi i portatori di handicap, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.
(Giornata nazionale della musica popolare)
1. La seconda domenica di giugno di ogni anno è riconosciuta come «Giornata nazionale della musica popolare».
2. Il Ministro per beni e le attività culturali, di intesa con le regioni e con le province autonome, promuove l’organizzazione annuale delle manifestazioni celebrative della Giornata nazionale della musica popolare di cui al comma 1.
(Musica popolare europea e internazionale)
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folkloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.
(Agevolazioni e contributi)
1. Alle associazioni musicali popolari di cui all’articolo 3 è assegnato, nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.800 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento.
2. Alle associazioni musicali popolari di cui all’articolo 3 sono concessi dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri competenti, mediante apposite convenzioni e nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 8:
a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti per via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;
b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste dalla normativa vigente per la frequenza di corsi statali di musica;
c) agevolazioni fiscali sulla formazione a favore degli insegnanti e sull’acquisto di strumenti e altro materiale musicale idoneo a favorire la crescita culturale dei complessi musicali.
3. Alle esibizioni di musica popolare non si applicano le disposizioni in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubblici e per il commercio ambulante.
4. Le agevolazioni e i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.
(Oneri finanziari)
1. Per gli interventi di cui alla presente legge la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è stabilita in 5 milioni di euro annui, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede annualmente a ripartire tali risorse per gli interventi di cui alla presente legge.
2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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